Archivio Discussioni

N° 29968 - 20/04/2016 _ stampa - -

Nuovo Codice Appalti,

il testo è in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia?

Articolo di Alessandro Massari tratto da Appalti e Contratti

w

Ecco il testo definitivo del nuovo Codice Appalti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 (decreto legislativo 50/2016).Cosa cambia? 

Due le novità più importanti: il testo ripristina la soglia di un milione di euro e si passa a un aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro con ricorso alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro. 

Di seguito la ecco la prima analisi delle differenze.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Clicca qui per scaricare il testo del nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

(se ti è più comodo, ecco il link alla Gazzetta: Codice Appalti in Gazzetta)

 

Nuovo Codice Appalti in Gazzetta: cosa cambia?

Nel Nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta, rispetto alla versione iniziale:
- è stato inserito il tetto del 30% al subappalto,
- non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri
- non sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro.

Entrano subito in vigore:
- aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa,
- divieto di appalto integrato,
- il limite del 30% al subappalto
- no all’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.
Per il dettaglio di tutti provvedimenti che entrano subito in vigore leggi Nuovo Codice Appalti, 9 provvedimenti in vigore da subito

Per evitare vuoti è prevista una fase transitoria: il vecchio Regolamento attuativo resterà in vigore e verrà abrogato man mano che l’Anac farà uscire le linee guida.

Per altre norme, come la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti e il dèbat public bisognerà attendere i decreti attuativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Leggi Nuovo Codice Appalti, 5 provvedimenti in vigore a breve

 

Concorsi di progettazione

Ad andare in gara sarà il progetto esecutivo, per evitare imprevisti, ritardi e aumenti nei costi di realizzazione. Per interventi complessi particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico o paesaggistico ci dovrà sempre essere un concorso di progettazione. Dopo la presentazione delle proposte verranno scelti al massimo dieci soggetti, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Tre (minimo) dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% delle spese previste per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà del 25%.

 

Servizi di ingegneria e architettura

Quelli di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si ricorrerà alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di fare un bando pubblico.

  Ieri si sono susseguite freneticamente diverse riformulazioni delle procedure sotto-soglia, passando dall’eccesso di semplificazione del testo del 3 marzo scorso, stigmatizzato dal Consiglio di Stato nel predetto parere, all’eccesso opposto di un inutile aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro (con il ricorso addirittura alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro).

Il testo che pubblichiamo ripristina la soglia di un milione di euro, sotto la quale è previsto il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, in continuità con l’art. 122, comma 7 del Dlgs. 163/2006 (senza peraltro la sub-soglia di 500.000 euro).

Sono stati corretti anche gli errori del regime transitorio di cui all’art. 216.

Sempre per le procedure sotto-soglia, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, in attesa dell’emanazione delle linee guida ANAC di cui all’art. 36, comma 7, è fatto salvo il ricorso agli elenchi aperti già utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il nuovo Codice Appalti. In alternativa,  è prevista la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente della stazione appaltante per almeno quindici giorni.

Commenti(0)

N° 29959 - 19/04/2016 _ stampa - -

Il nuovo Codice Appalti presto in vigore.

Ecco cosa ne pensano progettisti e imprese (vai alla fonte)

di Paola Mammarella

Soddisfazione per la centralità del progetto, critiche sulla mancanza di riferimenti al DM Parametri e ai lavoratori autonomi

19/04/2016 – È attesa in queste ore la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Codice Appalti. A partire dall'entrata in vigore inizierà la corsa per l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che deve adottare una serie di decreti attuativi per regolare nel dettaglio tutta la materia dei contratti pubblici.
 
Nel frattempo resta in vigore il vecchio regolamento attuativo, che sarà mandato in pensione pezzo per pezzo man mano che saranno pronti i decreti di attuazione. Nelle intenzioni del Governo questo dovrebbe evitare una frattura tra le vecchie e le nuove regole, anche se in molti temono incertezze nell’applicazione delle norme.
Il nuovo Codice Appalti presto in vigore. Ecco cosa ne pensano progettisti e imprese 
cardini della riforma sono la buona progettazione, i tempi certi per la realizzazione delle opere e l’aggiudicazione dei lavori facendo attenzione alla qualità delle proposte.
Soluzioni che in generale soddisfano gli operatori del settore, ma che hanno suscitato anche qualche critica.

Soddisfazione è stata espressa dall'OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria. Secondo il presidente, Gabriele Scicolone, “il varo del nuovo codice dei contratti pubblici rappresenta un fondamentale punto di svolta dell’assetto normativo del nostro settore.
Fra legge delega e decreto delegato abbiamo visto concretizzate richieste che l’OICE avanza da anni a favore della centralità del progetto e del progettista: dall’abolizione dell’incentivo del 2% per la progettazione interna alla P.A., alla regola che si affidano i lavori sul progetto esecutivo, al divieto di prezzo più basso per i servizi di ingegneria e architettura, alla limitazione dell’appalto integrato e al divieto di affidare contratti sulla base del progetto preliminare. Tutto questo creerà più mercato per il nostro settore, più trasparenza nei rapporti con le stazioni appaltanti e maggiore chiarezza dei ruoli dal lato degli operatori economici”.

L’associazione ha giudicato positivi anche il limite a 100mila euro per gli affidamenti a trattativa privata, la norma “che agevola la costituzione di società di ingegneria nella partecipazione alle gare per i primi cinque anni di vita”, la gradualità del BIM, l’eliminazione della cauzione provvisoria per i progettisti, il rilancio della figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i criteri reputazionali per la qualificazione. “Ci dispiace soltanto – ha concluso Scicolone - che non sia stata recepita l’importante e da noi sollecitata indicazione sull’obbligo di applicare il DM parametri a tutela di una corretta stima dei corrispettivi per le gare di progettazione e di servizi di ingegneria”.
 
“Forse chi si aspettava un cambiamento davvero epocale nella materia degli appalti resterà deluso, ma è indubbio che la riforma approvata oggi dal Consiglio dei Ministri ha il merito di semplificare e regolare una materia complessa e delicata” ha commentato il sindacato Filca Cisl. Tra gli aspetti positivi, elencati dal segretario generale, Franco Turri, ci sono il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in sostituzione del massimo ribasso, che spesso avveniva disapplicando i contratti di lavoro, i controlli dell’Anac, la soglia dei 150mila euro per l’attestazione Soa e il limite del 30% al subappalto. Sono state invece espresse perplessità sull’articolo 177 che prevede l’affidamento in maniera diretta, nella misura massima del 20%, di lavori, progettazioni e manutenzioni. “Un provvedimento – ha concluso Turri - che rischia di tradursi in centinaia di licenziamenti nelle società concessionarie autostradali, e sul quale abbiamo avanzato proposte serie e concrete che ci auguriamo vengano prese in considerazione”.
 
Le associazioni ActaAlta PartecipazioneConfassociazioni e 
Confprofessioni denunciano la discriminazione di professionisti, lavoratori autonomi e freelance. “Lo Statuto del lavoro autonomo – hanno dichiarato in un comunicato - è esplicitamente diretto a favorire l’accesso agli appalti di tutti i professionisti autonomi”.
Secondo il comma 1 dell’articolo 7 dello statuto, le Amministrazioni Pubbliche devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi alle gare fornendo loro le informazioni attraverso l’attivazione di sportelli preposti. “Tuttavia il nuovo codice appalti – si legge nel comunicato - fa riferimento alle micro e alle piccole imprese, cioè soggetti iscritti alla Camera di Commercio, ma non ai professionisti autonomi e freelance. La figura del lavoratore autonomo dovrebbe essere quindi espressamente contemplata”.
Commenti(0)

N° 29942 - 14/04/2016 _ stampa - -

Durc: requisiti per il rilascio della regolarità contributiva

DurcAi fini del rilascio della regolarità contributiva la procedura del DURC online verifica i pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica di regolarità è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Si tratta, in pratica, dei pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi.

Regolarità contributiva: casi particolari

La procedura rilascia regolarità nel caso non siano state rilevate esposizioni debitorie percontributi e sanzioni. In particolare la regolarità contributiva deve essere attestata in caso di:

  • rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
  • sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
  • crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
  • crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Scostamento non grave

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. A tal fine non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate di misura pari o inferiore ad 150 euro comprensivi di eventuali accessori di legge.

Rateazioni concesse da INPS, INAIL e Casse Edili

In merito all’ipotesi della reteazione è da evidenziare che l’attivazione della rateazione avviene in presenza del pagamento della prima delle rate complessivamente accordate entro la data indicata nel piano di ammortamento. Ciò vuol dire che il requisito di regolarità sarà soddisfatto solo successivamente all’avvenuto pagamento della prima rata poiché solo al verificarsi di tale condizione può considerarsi perfezionato il parere favorevole dell’Istituto alla rateazione.

Commenti(0)

N° 29918 - 09/04/2016 _ stampa - -

APPALTI, LE PROPOSTE DEGLI ARCHITETTI (vai alla fonte)

Un limite ai subappalti, contenere le "gare miste", affidare l'incarico a chi vince la gara. L'Ordine degli architetti di Firenze ha presentato le sue idee per integrare il nuovo Codice degli appalti durante un convegno alla presenza del viceministro Nencini
 Andrea Tani
Appalti misti sì, ma solo in casi limitati. Mettere un freno ai subappalti, affidare l'incarico ai vincitori del concorso, incentivare i piccoli studi di progettazione: sono alcune delle proposte lanciate dall'Ordine degli architetti di Firenze in materia di appalti durante l'iniziativa sul tema che si è svolta stamani a Firenze. Tra i relatori, il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Riccardo Nencini e l'onorevole Raffaella Mariani, rappresentante dell'VIII Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici alla Camera.

UN PASSO IN AVANTI. MA NON BASTA

“Il nuovo Codice degli appalti recentemente approvato dal Consiglio dei ministri – sostengono gli architetti fiorentini – rappresenta un importante passo in avanti nella regolamentazione della materia. Atteso da anni, promuove il ricorso ai concorsi di progettazione, mette un freno alla pratica del 'massimo ribasso', dà spazio alla sostenibilità e dovrebbe prevedere dei meccanismi vantaggiosi per le piccole e medie imprese”.

Eppure avrebbe bisogno di qualche altra miglioria, secondo gli architetti fiorentini. Innanzitutto, servirebbe rendere stringente per la stazione appaltante l'obbligo di affidare al vincitore di un concorso anche l'incarico e non solo un premio come invece accade al momento. “Il nuovo Codice, infatti, come è adesso – dicono gli architetti in una nota – non pone rimedio al paradosso per il quale spesso chi vince un concorso poi vede realizzare il suo progetto da altri”.

Per l'Ordine di Firenze, inoltre, sarebbe opportuno ricorrere solo in via eccezionale agli appalti misti per la progettazione e l'esecuzione di un'opera. “La commistione tra esecuzione e progettazione è a nostro parere contro il pubblico interesse, dato l'evidente conflitto di interessi tra progettazione e impresa. L'impiego di appalti misti, quindi, potrebbe essere limitato ad esempio ai casi in cui l'elemento tecnologico superi il 70% dell'importo complessivo dei lavori”.

UN TETTO AI SUBAPPALTI

Altra questione i subappalti. “Siamo d'accordo – dicono gli architetti – con il presidente dell'Anac Raffaele Cantone quando obietta che il nuovo Codice degli appalti non pone un tetto al subappalto.Tale deregulation avrà ripercussioni negative sulla trasparenza e la qualità dei lavori”. Infine, gli architetti chiedono maggiore attenzione agli studi di progettazione. “A Firenze – dicono - come del resto su tutto il territorio nazionale, la maggior parte degli studi sono di piccole dimensioni. Si corre seriamente il rischio di escluderli dagli incarichi piccoli e medi, con forti ripercussioni sull'economia, se non ci sarà una reale presa di posizione nella scrittura finale del Codice.

Commenti(0)

N° 29882 - 02/04/2016 _ stampa - -

Crediti formativi dei geometri

Sul riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali da parte dei Collegi territoriali dei geometri per i corsi organizzati da strutture formative private.

Un po’ di chiarezza

 

Ricevo da alcuni Geometri della provincia di Perugia delle lamentele perché il loro Collegio di riferimento é restio a riconoscere i Crediti Formativi Professionali (CFP) per le azioni formative organizzate dal Centro Studi Edili per la prima qualifica e gli aggiornamenti obbligatori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Mi sento in obbligo di rendere note le mie valutazioni e anche quelle che il Consiglio Nazionale dei Geometri (CNG) ha emanato sul riconoscimento dei CFP da parte di corsi organizzati da strutture formative private, sperando che la questione si chiarisca.

 

Riassumo quanto é di mia conoscenza.

 

I corsi frontali con rilascio di CFP per gli iscritti all'albo dei Geometri possono essere organizzati: 1) da strutture formative private che operano a livello pluriregionale (in questo caso sia le strutture formative che i corsi devono essere preventivamente accreditate dal Consiglio Nazionale dei Geometri...).

2) da strutture formative che operano localmente (in questo caso basta che abbiano esperienza didattica ed esprimano docenti che possiedano la necessaria competenza). Tra queste sono incluse, anche quelle di diretta emanazione dei Collegi locali.

Devo ricordare che le strutture formative di emanazione ordinistica sono entità giuridiche diverse e autonome dai collegi di emanazione, avendo una propria personalità giuridica e amministratori diversi da quelli del Collegio che le ha promosse e addirittura bilanci e responsabilità diverse, che non vanno confuse o sommate.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei crediti formativi in questo secondo caso (che è quello che ci riguarda) il Consiglio Nazionale Geometri stabilisce due procedure diverse in ragione della obbligatorietà del corso.

2.a) I corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, etc.) possono essere erogati dalle agenzie private, nel rispetto della normativa stessa, senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dei Collegi. 2.b) I corsi di formazione o specializzazione, non espressamente previsti da alcuna norma, invece DEVONO essere preventivamente accreditati dal Consiglio Nazionale o in mancanza, dai Collegi territoriali perché questi possano valutare le competenze della agenzia formativa, i programmi e la qualità del corpo docente.

Probabilmente il CNG é giunto a tale determinazione per limitare l'affollamento delle richieste di accreditamento al consiglio Nazionale o ai collegi locali. Nel nostro caso si fa riferimento alle disposizioni della circolare Prot. n. 4607 del 27/04/2015 Serv. MB Area 4 nella quale s'illustrano anche le modalità di attribuzione dei CFP ai singoli professionisti.

 

Sintetizzo le disposizioni che il CNG ha emanato ai Collegi territoriali per l’accettazione e la trascrizione dei CFP nel sistema centralizzato dei Geometri (SINF Sistema INformatico Nazionale):

a) il professionista deve recarsi alla sede del Collegio territoriale con l'attestato del corso rilasciato dalla agenzia formativa privata.

b) il collegio territoriale verificherà che la agenzia formativa che ha rilasciato l'attestato possieda i requisiti di legge per organizzare l'evento formativo e la sussistenza delle leggi che impongono l’azione formativa o di aggiornamento. Se l'azione formativa rientra tra quelle obbligatorie per legge e tutto è regolare, trascrive i dati nel SINF (sistema informatico nazionale) dove il professionista troverà i suoi CFP.

Mi pare una procedura semplice e ragionevole che snellisce l'iter burocratico di accreditamento preventivo e la valutazione preventiva dei progetti da accreditare. Ogni decisione del consiglio del Collegio che produca vantaggi commerciali della agenzia formativa di propria emanazione in maniera rispetto alle altre, a mio avviso, non solo si configurerebbe come una concorrenza sleale, in quanto concederebbe un immotivato vantaggio ad una struttura "amica", ma a mio parere, anche un pessimo servizio verso gli iscritti in quanto comporta la limitazione dell'offerta formativa entro cui potrebbero liberamente effettuare le scelte del loro aggiornamento.

Tralascio il caso che si verifica nel caso in cui il Consiglio del Collegio operasse volutamente azioni discriminatorie verso altre strutture formative, fornendo alla sua agenzia di emanazione gratuitamente servizi o informazioni derivanti dalla funzione ordinistica, che venissero invece negate alle sue "concorrenti", perché , anche qualora fosse consentito dalle norme in vigore, vi sarebbe l'aggravante della disonestà intellettuale in quanto tali azioni verrebbero effettuate da un Collegio, posto dallo Stato proprio a garanzia della leale concorrenza . Riporto la nota del Consiglio Nazionale Geometri affinché ciascuno possa leggere direttamente la fonte delle mie valutazioni e farsi una propria opinione.

Estratto dalla Nota del CNG Prot. n. 4607 del 27/04/2015 Serv. MB Area 4/3 "Gli eventi di tipo Seminario, Workshop, Convegno, non necessitano di alcuna autorizzazione da parte di questo Consiglio Nazionale (D.P.R. n. 137/2012, art. 7, comma 2).

Tali eventi possono essere organizzati in collaborazione o convenzione con i Collegi territoriali con i quali, pertanto, è necessario prendere accordi in via preliminare, al fine di consentire agli stessi, se ritenuto opportuno, di organizzare l’evento. I corsi di formazione e aggiornamento, abilitanti, previsti da specifica normativa nazionale di riferimento (sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, certificazione energetica, amministrazione di condominio, etc……..), possono essere erogati, nel rispetto della normativa stessa, senza l’autorizzazione prevista dalla norma in oggetto.

I Collegi territoriali, a presentazione di attestato da parte del partecipante, da effettuarsi per mezzo di apposita procedura informatica disponibile sul SINF, potranno riconoscere ai partecipanti i relativi CFP."

Chi fosse interessato a visionare l’elenco dei nostri corsi può veder il sito istituzionale del centro www.edilbank.com ove viene redatta giornalmente una rassegna stampa dei fatti che interessano il professionista Umbro o il sito specifico contenente il catalogo dei nostri corsi www.creditiformativi.pro

Ringrazio chi vorrà approfondire, correggere o integrare.

Cordialmente Il Direttore Ing. Giampaolo Ceci

Commenti(0)

N° 29825 - 24/03/2016 _ stampa - -

Nuovo Codice Appalti: 46 provvedimenti per completare la riforma (vai alla fonte)

Chi ha pensato che con l'adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee, l'Italia avesse avuto finalmente la possibilità di redigere una nuova normativa semplice, moderna e facilmente attuabile, indubbiamente si sbagliava e non ha fatto i conti con la prassi consolidata della politica nazionale di complicare qualsiasi operazione, vanificando ogni tentativo di risollevare uno dei settori principali del Paese.

Leggendo con la dovuta attenzione lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo in riferimento alla legge delega n. 11/2016, non si può fare a meno di constatare che nonostante il numero inferiore di articoli rispetto all'attuale normativa, esiste un numero impressionante di provvedimenti attuativi, necessari per rendere operativo il nuovo articolato. Si tratta di ben 34 decreti e 12 linee guidaper un totale di 46 provvedimenti che Ministeri ed ANAC dovranno predisporre al più presto e che, con molta probabilità renderanno il sistema degli appalti più complesso di quello attuale.

Pur non essendo possibile quantificare il numero di articoli che saranno contenuti nei 46 nuovi provvedimenti, non dovrebbe essere difficile dedurre che la sbandierata semplificazione non solo non ci sarà, ma che il nuovo sistema che sta per nascere renderà il comparto delle opere pubbliche più iperstatico di quello attuale con un numero di provvedimenti e, quindi, di articoli di gran lunga maggiore di quello vigente.

Nell'allegata tabella dove sono riportati separatamente i provvedimenti che dovranno predisporre i Ministeri e quelli che dovrà predisporre l'ANAC per ogni riga che riporta la tipologia di provvedimento è individuata la scadenza temporale e le eventuali norme da utilizzare nel periodo transitorio. E' semplice notare come per quasi tutti i provvedimenti non c'è alcuna scadenza temporale e che per alcuni in un periodo transitorio non quantificato dovranno essere utilizzate intere parti del Regolamento n. 207/2010.

Sembra che nel parere che stanno provvedendo a predisporre Camera e Senato sarà inserita la richiesta di ridurre il numero di provvedimenti e/o di indicare, quantomeno, le scadenza temporali per la predisposizione dei provvedimenti stessi.

Ma, successivamente alla richiesta di modifiche che dovrà essere inoltrata al Governo entro il 6 aprile 2016 ci sarà il tempo tecnico per queste modifiche? Il Governo dopo aver effettuato le modifiche richieste da Camera e Senato dovrà inoltrare nuovamente il provvedimento alle Camere che avranno ulteriori 15 giorni di tempo che non sono compatibili con la scadenza del 18 aprile 2016.

Mi ritorna in mente la soluzione del doppio provvedimento prevista nella legge delega.

E' vero che la legge delega dà la facoltà al Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo al posto del primo di recepimento delle direttive entro il 18 aprile e del secondo di riordino entro il 31 luglio (vedi articolo 1, comma 1 della legge delega n. 11/2016) ma alla luce dei tanti segnali leggibili nell'audizione del Presidente Cantone sarebbe auspicabile che tutte le forze interessate (associazioni di imprese, consigli nazionali, sindacati, enti appaltanti) da tale importante provvedimento spingano le forze politiche a comprendere che è opportuno scegliere la strada del doppio provvedimento con più tempo per evitare quello che ha detto Cantone e cioè che il provvedimento predisposto dal Governo “sia quanto di meglio si poteva fare tenendo presente i tempi e tenendo presente una legge delega che ha tanti aspetti meritori ma che è stata caricata moltissimo in fase parlamentare”.

A cura di arch. Paolo Oreto

 

Commenti(0)

N° 29775 - 16/03/2016 _ stampa - -

Nuovo Codice Appalti, 4 punti irrinunciabili

prosegue-la-crisi-nel-comparto-edile-pesarese

A seguire, come Rete delle Professioni Tecniche, elenchiamo i punti salienti che necessitano particolare attenzione da parte delle Commissioni che raccolgono gli emendamenti al testo del nuovo Codice Appalti per noi ritenuti irrinunciabili.

1) Promozione della qualità dell’architettura attraverso l’istituto del concorso pubblico di progettazione nei casi di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico. A proposito di questo primo punto:
- Il concorso pubblico è da attivarsi prioritariamente nei casi di rilevante interesse
- Neccessario l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione al vincitore del concorso
- Serve un Debat public che renda pubblici i risultati della competizione
- Necessaria la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso la costituzione in RTP e ciò anche in un secondo tempo
- Le Commissioni aggiudicatrici devono essere qualificate

Gli articoli del nuovo Codice Appalti di riferimento sono: 23, 24, 77, 153, 155, 156, 157, aggiunta del 157 bis, 158.

2) Apertura del mercato che non escluda il tessuto professionale italiano dalla partecipazione alle gare di servizi di progettazione, architettura e ingegneria. Cosa serve?
Requisiti tecnico professionali basati sull’iscrizione all’albo professionale e sull’elenco lavori eseguiti, senza limitazioni temporali
Requisiti tecnici dei progettisti interni alla PA analoghi a quelli dei professionisti esterni
- Obbligo dell’applicazione del DM. 143/2013 per la corretta determinazione del base d’asta e delle attività professionali richieste
Riduzione dei costi accessori eliminando la cauzione provvisoria obbligatoria per la partecipazione alle gare di progettazione (già previsto con la determina 4/15 dell’ANAC), la costituzione in RTP attraverso scrittura privata autenticata solo dopo aggiudicazione, spese di pubblicazione bandi, etc.
- Soglie di importo necessario evitare che le gare fra i 40.000 ed i 209.000 €. vengano affidate discrezionalmente dal RUP, in modo arbitrario fra soli 3 operatori

Articoli di riferimento sul nuovo Codice Appalti: 23, 24, 35, 46, 47, 48, 59, 93, 113, allegato XVII.

Leggi anche Ecco perchè il Nuovo Codice Appalti tradisce la Legge Delega

3) La Riduzione dell’appalto integrato: nel testo del nuovo Codice Appalti non compare in modo compiuto quanto enunciato all’interno della legge delega. Evidenziare chiaramente che tale istituto può essere attivato solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo  delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, con indicazione dell’importo delle spese di progettazione, definite in base al DM. 143/13, e con la separazione delle competenze tra impresa e professionisti, prevedendo solitamente lamessa a gara del progetto esecutivo.

Articoli di riferimento: 23 co. 8, 28.

4) Limitazione del massimo ribasso non è sufficiente indicare la procedura di affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per limitare il massimo ribasso. Occorrerà disciplinare, attraverso le linee guida ed i bandi tipo relativi alle varie soglie di importi, le modalità di attribuzione dei punteggi al fine di far veramente prevalere la qualità del progetto e non il massimo ribasso, in quanto l’esperienza ha messo in luce la necessità di introduzione di curve calmieranti per rendere sempre meno premiante un ribasso oltre la media.
Il Codice deve chiaramente indicare che le future linee guida dovranno prevedere metodi calmieranti del ribasso.

Articoli di riferimento: 36, 59, 71, 77, 95, 97.

Commenti(0)

N° 29774 - 16/03/2016 _ stampa - -

Nuovo Codice Appalti, 4 punti irrinunciabili

 

A seguire, come Rete delle Professioni Tecniche, elenchiamo i punti salienti che necessitano particolare attenzione da parte delle Commissioni che raccolgono gli emendamenti al testo del nuovo Codice Appalti per noi ritenuti irrinunciabili.

1) Promozione della qualità dell’architettura attraverso l’istituto del concorso pubblico di progettazione nei casi di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico. A proposito di questo primo punto:
- Il concorso pubblico è da attivarsi prioritariamente nei casi di rilevante interesse
- Neccessario l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione al vincitore del concorso
- Serve un Debat public che renda pubblici i risultati della competizione
- Necessaria la possibilità di dimostrare i requisiti anche attraverso la costituzione in RTP e ciò anche in un secondo tempo
- Le Commissioni aggiudicatrici devono essere qualificate

Gli articoli del nuovo Codice Appalti di riferimento sono: 23, 24, 77, 153, 155, 156, 157, aggiunta del 157 bis, 158.

 

 

2) Apertura del mercato che non escluda il tessuto professionale italiano dalla partecipazione alle gare di servizi di progettazione, architettura e ingegneria. Cosa serve?
Requisiti tecnico professionali basati sull’iscrizione all’albo professionale e sull’elenco lavori eseguiti, senza limitazioni temporali
Requisiti tecnici dei progettisti interni alla PA analoghi a quelli dei professionisti esterni
- Obbligo dell’applicazione del DM. 143/2013 per la corretta determinazione del base d’asta e delle attività professionali richieste
Riduzione dei costi accessori eliminando la cauzione provvisoria obbligatoria per la partecipazione alle gare di progettazione (già previsto con la determina 4/15 dell’ANAC), la costituzione in RTP attraverso scrittura privata autenticata solo dopo aggiudicazione, spese di pubblicazione bandi, etc.
- Soglie di importo necessario evitare che le gare fra i 40.000 ed i 209.000 €. vengano affidate discrezionalmente dal RUP, in modo arbitrario fra soli 3 operatori

Articoli di riferimento sul nuovo Codice Appalti: 23, 24, 35, 46, 47, 48, 59, 93, 113, allegato XVII.

Leggi anche Ecco perchè il Nuovo Codice Appalti tradisce la Legge Delega

3) La Riduzione dell’appalto integrato: nel testo del nuovo Codice Appalti non compare in modo compiuto quanto enunciato all’interno della legge delega. Evidenziare chiaramente che tale istituto può essere attivato solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo  delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, con indicazione dell’importo delle spese di progettazione, definite in base al DM. 143/13, e con la separazione delle competenze tra impresa e professionisti, prevedendo solitamente lamessa a gara del progetto esecutivo.

Articoli di riferimentoprosegue-la-crisi-nel-comparto-edile-pesarese: 23 co. 8, 28.

4) Limitazione del massimo ribasso non è sufficiente indicare la procedura di affidamento all’offerta economicamente più vantaggiosa per limitare il massimo ribasso. Occorrerà disciplinare, attraverso le linee guida ed i bandi tipo relativi alle varie soglie di importi, le modalità di attribuzione dei punteggi al fine di far veramente prevalere la qualità del progetto e non il massimo ribasso, in quanto l’esperienza ha messo in luce la necessità di introduzione di curve calmieranti per rendere sempre meno premiante un ribasso oltre la media.
Il Codice deve chiaramente indicare che le future linee guida dovranno prevedere metodi calmieranti del ribasso.

Articoli di riferimento: 36, 59, 71, 77, 95, 97.

Commenti(0)

WordPress Themes