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N° 30903 - 16/04/2017 _ stampa - -

Approvato il Correttivo codice dei contratti pubblici: tornano i minimi tariffari

Nella seduta di ieri 13 aprile 2017 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Correttivo” al Codice dei contratti pubblici

Tra le importanti novità, di particolare evidenza, la reintroduzione dei minimi tariffari per calcolare i compensi dei professionisti. In virtù di tali modifiche le stazioni appaltanti, nel calcolo degli importi a base delle gare di progettazione dovranno utilizzare le tabelle previste dal Decreto Parametri che diventeranno quindi un obbligo e non una facoltà.

 

 
“Tra le richieste che la Rete delle Professioni Tecniche ha trasmesso al Governo – ha dichiarato Francesco Peduto presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi – questa è certamente la più importante.
Un eccellente lavoro di squadra che ha portato i suoi frutti, un impegno intenso e di grande incisività, a difesa della dignità professionale e della qualificazione della prestazione intellettuale, in cui i geologi hanno svolto un ruolo di grande importanza”.

Gare più veloci e maggiore impulso ai piccoli cantieri sono le immediate ricadute del “Correttivo”, che al tempo stesso introduce maggiori garanzie di trasparenza ed imparzialità nell’assegnazione degli appalti, con l’obbligatorietà, da parte della stazione appaltante, di nomina del presidente di commissione tra esperti segnalati dall’Autorità Anticorruzione.

 

“La modifica dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 – prosegue Peduto – costituisce un importante correttivo ad una normativa che fino ad oggi ha mostrato diverse criticità, quali procedure in palese contrasto con i principi di trasparenza, e sottostima del giusto compenso per prestatori di opera intellettuale. Un successo da condividere tra tutti i professionisti costituenti la Rete delle Professioni Tecniche – ha concluso il Presidente del CNG – che continuerà ad operare a favore del territorio e dell’economia del Paese”.

 

Per approfondire http://www.meteoweb.eu/2017/04/approvato-il-correttivo-codice-dei-contratti-pubblici-tornano-i-minimi-tariffari/887312/#QLmyAqEqOoGyg5QT.99

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N° 30902 - 10/04/2017 _ stampa - -

Terremoto centro Italia e Ricostruzione pubblica:

Online la piattaforma per il rilevamento danni

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

 

E’ on-line la piattaforma per la segnalazione dei danni alle opere pubbliche provocati dagli eventi sismici del 2016 e 2017.

 

Gli Enti Pubblici delle regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche (quest’ultimi utilizzando gli strumenti di Regione Marche) proprietari di strutture danneggiate dal terremoto, possono comunicare entro il prossimo 18 aprile (ore 18), attraverso la piattaforma accessibile all'indirizzo https://oopp.sisma2016.gov.it, i danni rilevati per i quali intendono chiedere il finanziamento per il ripristino (tutte le opere pubbliche ad eccezione delle scuole).

 

Per effettuare la sottomissione della scheda di rilievo è necessario disporre di una Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di uno strumento di Firma Digitale.

Di seguito viene descritta la procedura necessaria per compilare la scheda per il rilievo del danno alle opere pubbliche:

Collegarsi all'indirizzo https://oopp.sisma2016.gov.it/ (il browser utilizzato deve essere compatibile con l'applicazione web: Chrome 55 o superiore, Firefox 50 o superiore,

Internet Explorer 9 o superiore. Javascript deve essere abilitato)
Compilare i campi presenti nel form. I campi contrassegnati da * sono obbligatori.
Non abusare di caratteri speciali all'interno dei campi descrittivi.
Al termine della compilazione cliccare sul pulsante 'Genera la scheda'.
L'applicativo invierà all'indirizzo PEC indicato in fase di iscrizione la scheda compilata in formato PDF ed un link univoco.
Il richiedente dovrà firmare digitalmente la scheda compilata in formato PDF,collegarsi al link univoco contenuto nella PEC ricevuta e caricare il file firmato digitalmente. Il link univoco sarà valido per un solo caricamento. Il sistema accetta esclusivamente file in formato .p7m.
Se la procedura di caricamento si conclude positivamente il richiedente riceverà un ulteriore PEC contenente il codice della pratica. Tale codice identifica la pratica e dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni con la Struttura Commissariale.
Istruzioni per la compilazione dei campi descrittivi nella scheda di rilevamento del danno alle Opere Pubbliche
Descrizione Sintetica
Nella descrizione sintetica inserire informazioni relative ai seguenti elementi:

 

Tipologia di Edificio: descrizione sintetica dell’edificio e della sua funzione, indicando destinazione d’uso, tipologia costruttiva, numero di piani e altre informazioni generali utili a descrivere l’oggetto;

Posizione: descrivere il contesto in cui è ubicato l’edificio, specificando, in particolare, se si tratta di edificio isolato o di una parte di un aggregato;

Strutture Verticali: specificare se si tratta di muratura in pietrame o in mattoni, a tessitura irregolare o regolare, oppure di strutture a telaio (c.a., c.a.p, acciaio...); nel caso di telai, si precisa che per strutture verticali si intendono sia travi che pilastri;

Strutture Orizzontali: indicare la tipologia di orizzontamento presente (volte, solai in legno, solai in putrelle e tavelloni, solai in c.a. ...); nel caso siano presenti più tipologie, stimare, anche indicativamente, l’incidenza percentuale di ciascuna di esse;

Tipo di Copertura: inserire una descrizione della tipologia di copertura presente, specificando materiali e schema di funzionamento (spingente/non spingente; pesante/leggera); inserire in questo campo anche l’eventuale presenza di cordoli;

Elementi non Strutturali: descrivere gli elementi non strutturali, qualora se ne ravvisi una particolare rilevanza

Vulnerabilità: evidenziare la presenza di vulnerabilità palesi, quali, ad esempio:

nel caso di edifici in muratura: assenza di cordoli; assenza di catene, tiranti o altri presidi atti ad assorbire le eventuali spinte orizzontali; assenza o degrado degli ammorsamenti angolari;
nel caso di edifici a telaio: irregolarità in pianta o in elevazione; irregolare disposizione di tamponature e tramezzi, assenza di travi di collegamento tra i telai...;
Descrizione dei danni connessi agli eventi sismici
Nella descrizione dei danni connessi agli eventi sismici le informazioni inserite devono essere coerenti con l’articolazione delle sezioni 4 e 5 della scheda AeDES. Pertanto, il livello di danneggiamento deve essere descritto, anche se sommariamente, per le diverse componenti strutturali, qualora presenti, nonché per gli elementi non strutturali:

Strutture Verticali: descrizione del danno alle strutture verticali
Solai: descrizione del danno sui solai
Scale: descrizione del danno sulle scale
Copertura: descrizione del danno sulla copertura (strutturale)
Tamponature / Tramezzi: descrizione del danno su tamponature (strutture a telaio) e tramezzi
Elementi non Strutturali descrizione del danno sugli elementi non strutturali (lesioni e distacchi di intonaci, rivestimenti, tegole, controsoffitti, impianti...)
Nella stessa sezione, indicare eventuali condizioni di pericolo esterno o di dissesto. Verificare che la presenza di criticità esterne sia coerente con la priorità assegnata all’intervento e segnalare eventuali provvedimenti eseguiti, in atto o prossimi alla realizzazione, per la rimozione permanente delle criticità.

 

Descrizione sintetica dell’intervento
Nella descrizione sintetica dell’intervento indicare:

Destinazione d'uso post-intervento: indicare la destinazione d’uso prevista a seguito dell’intervento;
Classe d'uso: in base al paragrafo 2.4.2 delle NTC 2008;
Tipologia di Intervento: indicare la tipologia di intervento prevista tra: riparazione con rafforzamento locale riparazione con miglioramento sismico; riparazione con adeguamento sismico; demolizione e ricostruzione o delocalizzazione;

Descrizione dell'intervento: descrivere sinteticamente gli interventi che saranno presumibilmente eseguiti in base alla tipologia di intervento precedentemente indicata.

Nel caso di intervento sull’esistente distinguere tra interventi locali, globali (quando tale suddivisione sussiste) e altri tipi di interventi (ad esempio demolizione e ripristino di elementi non strutturali, ripristino degli impianti...etc.);
Nel caso di intervento di demolizione e ricostruzione indicare il sistema costruttivo previsto (strutture a telaio, muratura portante, tecnologie a secco o prefabbricate) e l’eventuale utilizzo di dispositivi antisismici (isolatori sismici, controventi dissipativi,...);
Cantieribilità: con riferimento al contesto in cui l’edificio si colloca, evidenziare le modalità di accesso allo stesso e le eventuali difficoltà operative che l’installazione del cantiere potrebbe comportare o altre considerazioni che potrebbero compromettere o ritardare l’avvio degli interventi.

 

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N° 30869 - 19/03/2017 _ stampa - -

Linee guida Anac e nuovo Codice appalti:

Il punto della situazione

 

gli atti già emessi e le scadenze da rispettare

Vai alla fonte

 

 Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) abbandona il sistema di regolamentazione esecutivo ed attuativo, in favore di un sistema basato sulla soft-law: l’Anac è chiamata in causa ad emanare una serie di atti di indirizzo e linee guida.

 

Entrando nello specifico, il nuovo Codice appalti, all’art. 213 comma 2, demanda all’Anac l’autonoma adozione di ulteriori atti a carattere generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti, imprese esecutrici, organismi di attestazione) nell’ottica di perseguire gli obiettivi di:

  • semplificazione
  • standardizzazione delle procedure
  • trasparenza ed efficienza dell’azione amministrativa
  • apertura della concorrenza
  • garanzia dell’affidabilità degli esecutori
  • riduzione del contenzioso

 

L’art. 213 ha previsto l’emanazione di una notevole quantità di decreti ministeriali e di linee guida a carico dell’Anac, stabilendo anche una specifica tempistica.

linee-guida-anac2

 

Nelle more dell’emanazione dei vari decreti, restano comunque in vigore tutta una serie di disposizioni previste dal vecchio Regolamento appalti (V. art. “Regolamento appalti (dpr 207/2010), ecco tutte le disposizioni ancora in vigore“).

 

Pubblicazioni in Gazzetta ufficiale linee guida Anac

Ad oggi sono state pubblicate in Gazzetta ufficiale 7 linee guida. L’ultima è quella relativa all’affidamento delle società in house:

Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016

pubblicata in Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2017.

Ecco l’elenco completo delle pubblicazioni in Gazzetta:

  1. Linee guida n. 1: indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Delibera n. 973 del 14 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016
  2. Linee guida n. 2: offerta economicamente più vantaggiosa. Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 238 dell’ 11 ottobre 2016
  3. Linee guida n. 3: nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni. Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016
  4. Linee guida n. 4: procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici. Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016
  5. Linee guida n. 5: criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici. Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 283 del 3 dicembre 2016
  6. Linee guida n. 6: indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c). Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2 del 3 gennaio 2017
  7. Linee guida n. 7: iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016. Delibera n. 235 del 15 febbraio 2017. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.61 del 14 marzo 2017

In calce all’articolo è proposta la tabella di sintesi con il link per scaricare le linee guida.

 

Pubblicazioni dell’Anac del 21 giugno 2016

Il 21 giugno 2016 ha pubblicato sul proprio sito le prime 5 linee guida definitive, che hanno completato la fase di revisione a seguito della consultazione pubblica:

  1. Direttore dei lavori
  2. Direttore dell’esecuzione
  3. Responsabile unico del procedimento
  4. Offerta economicamente più vantaggiosa
  5. Servizi di ingegneria e architettura

 

Pubblicazioni dell’Anac del 28 giugno 2016

Il 28 giugno 2016 l’Anac ha pubblicato le linee guida recanti:

6. Procedure per affidamenti sottosoglia

 

Pubblicazioni dell’Anac del 6 luglio 2016

Il 6 luglio 2016 l’Anac ha pubblicato le linee guida recanti:

7. Criteri di scelta commissari di gara

 

Pubblicazioni dell’Anac del 14 settembre 2016

Il 14 settembre 2016 l’Anac ha pubblicato le linee guida per il ricorso a:

8. Procedure negoziate senza bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

 

Pubblicazioni dell’Anac del 14 marzo 2017

Il 14 marzo 2017 l’Anac ha pubblicato le linee guida:

9. per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del decreto legislativo 50/2016

 

Pareri del Consiglio di Stato

Alcune linee guida sono state già trasmesse dall’Anac al per il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII – Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

La pubblicazione degli atti definitivi avverrà dopo l’acquisizione dei pareri richiesti.

Ad oggi le seguenti linee guida hanno già ricevuto il parere delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato (non previsto dalle norme):

  • Responsabile unico del procedimento
  • Offerta economicamente più vantaggiosa
  • Servizi di ingegneria e architettura
  • Procedure per affidamenti sottosoglia
  • Criteri di scelta dei commissari di gara
  • Direttore dei lavori
  • Direttore dell’esecuzione
  • Indicazione dei mezzi di prova
  • Procedure negoziate senza bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

 

Linee guida Anac, il punto della situazione

Di seguito facciamo il punto della situazione, proponendo una tabella sinottica contenente:

  • l’articolo e il comma del dlgs 50/2016
  • il contenuto previsto nelle linee guida
  • lo stato della lavorazione
  • la data di scadenza prevista dal Codice
  • download delle linee guida già pubblicate sul sito Anac

 Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati

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N° 30841 - 05/03/2017 _ stampa - -

Terremoto

Cantone: ok al nuovo decreto ma assicurare la rotazione degli incarichi ai professionisti

Tratto da Edulizia e Territorio

 

Il presidente dell'Anticorruzione, Raffaele Cantone, ascoltato presso la Commissione Ambiente di Montecitorio, ha dato un giudizio complessivamente positivo del Dl n.8/2017 No alla richiesta di ammorbidire le norme sull'incompatibilità del rapporto tra direttore lavori e impresa per gli interventi di ricostruzione privata post terremoto.

 

No ad allentare le regole sull'iscrizione delle imprese all'Anagrafe unica del ministero dell'Interno, che anzi andrebbe potenziata per consentire i controlli. Sì a norme che favoriscano la rotazione dei professionisti per i piccoli incarichi, in particolare per la microzonazione sismica.

Sì anche alle numerose deroghe al codice appalti previste per la fase dell'emergenza.

Sì, infine, anche all'utilizzo dell'appalto integrato (progettazione e realizzazione) per realizzare il piano scuole del Commissario Vasco Errani, a patto però che resti una eccezione, motivata per consentire la ripresa del prossimo anno scolastico.

 

 

Queste in sintesi le valutazioni sul decreto terremoto in fase di conversione in legge alla Camera espresse dal presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'audizione di ieri presso la Commissione Ambiente di Montecitorio, nell'ambito della discussione e conversione in legge del decreto n.8/2017 con le ulteriori misure post sisma.

Mantenere separazione tra direttore lavori e impresa Il giudizio complessivo sul testo è «ampiamente positivo», anche se Cantone ha espresso forti perplessità su alcune richieste - avanzate dai rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori e riportate in Commissione da un parlamentare - per attenuare la rigidità della norma tesa a evitare contatti e interessenze di vario tipo tra il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice.

«La ricostruzione privata viene pagata dallo Stato e il direttore dei lavori svolge la funzione di garanzia sul controllo dell'esecuzione», ha precisato Raffaele Cantone. «Se il direttore dei lavori è un progettista utilizzato sistematicamente dall'impresa, che garanzia può dare della correttezza della conduzione dei lavori?», si chiede il presidente dell'Anticorruzione.

 

 

Che aggiunge: «io non credo che si possa abbassare l'asticella perché quella norma evita anche che sia il direttore dei lavori a scegliere le imprese. È anche una questione di restrizione della concorrenza, per evitare che i professionisti portino sempre le stesse imprese e chiudano il mercato».

Potenziare la struttura Antimafia del Viminale Secco no anche a norme che possano allargare le maglie dei controlli antimafia, per esempio consentendo un travaso di imprese dagli albi comunali e regionali agli elenchi delle prefetture o della struttura di missione del ministero dell'Interno. D'accordo invece a favorire il potenziamento dell'Anagrafe antimafia.

«C'è un emendamento del ministero dell'Interno sui fondi per la struttura di missione - ha riferito Cantone -. Credo che la struttura stia svolgendo un ruolo centrale: essenziale per evitare le infiltrazioni mafiosi.

 

 

Ed è fondamentale che possa avere la capacità di svolgere i controlli direttamente, utilizzando le forze di polizia, per garantire che il tasso di infiltrazione sia il più basso possibile». Regolamentare la rotazione per gli incarichi dei progettisti Secondo Cantone il testo si può migliorare con norme per favorire e meglio precisare la rotazione dei piccoli incarichi, in particolare per l'effettuazione degli studi di microzonazione sismica, che vengono affidati a trattativa privata sotto i 40mila euro di importo.

I Comuni non hanno finora utilizzato le deroghe al codice concesse per l'emergenza Infine, sulle deroghe al codice, Cantone distingue nettamente la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione.

Le deroghe sono giustificate nella fase emergenziale, in cui peraltro, ha sottolineato Cantone, «le deroghe, già previste dal precedente decreto, non sono state utilizzate dagli enti locali».

No invece alle deroghe al codice nella fase della ricostruzione, con l'unica eccezione dell'appalto integrato per le 21 scuole per piano commissariale.

 

 

«L'appalto integrato è la parte che ci piace di meno perché crediamo che ha fatto molto bene il codice a escluderlo. Ma con questa esigenza di tempi brevi, questa deroga ha un senso, limitato a questo obiettivo».

Cioè la realizzazione delle scuole in tempo per l'anno scolastico 2017-2018.

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N° 30813 - 14/02/2017 _ stampa - -

Terremoto,

in Gazzetta Ufficiale il terzo decreto

 
I Comuni potranno ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione.
 
Nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”.

Il provvedimento, approvato il 2 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri, è in vigore dal febbraio e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il decreto introduce semplificazioni dei procedimenti amministrativi per velocizzare la ricostruzione salvaguardando la trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione. I Comuni potranno ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione.
Analogamente, sono previste disposizioni acceleratorie per l’affidamento, da parte delle Regioni interessate, delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza.

Nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”.

Il provvedimento, approvato il 2 febbraio scorso dal Consiglio dei ministri, è in vigore da oggi 10 febbraio e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il decreto introduce semplificazioni dei procedimenti amministrativi per velocizzare la ricostruzione salvaguardando la trasparenza e il rispetto delle norme anticorruzione. I Comuni potranno ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione.

Analogamente, sono previste disposizioni acceleratorie per l’affidamento, da parte delle Regioni interessate, delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture di emergenza.

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2017/2018 nelle aree terremotate, si semplificano le procedure di affidamento degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, necessari a realizzare gli interventi funzionali alla ripresa ovvero allo svolgimento della normale attività educativa e didattica, attraverso la costruzione di nuovi edifici scolastici e la messa in sicurezza di quelli resi inagibili dal sisma.

A tal fine si prevede l’adozione, da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione, di specifici piani e il ricorso alla procedura negoziata con l’invito a 5 operatori economici iscritti all’anagrafe Antimafia.

Comuni e Province possono, inoltre, agire in sostituzione dei soggetti attuatori e predisporre i progetti sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i Presidenti di Regione, inviandoli alla struttura commissariale.

EMERGENZA ALLOGGIATIVA.

Inoltre, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria vengono autorizzate ad acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica immobili da destinare alle popolazioni residenti in edifici resi inagibili dal terremoto, previa approvazione di congruità del prezzo di acquisto. Si tratta di una forma di assistenza alternativa a quella delle strutture abitative di emergenza (SAE, di carattere provvisorio, che andrebbero rimosse al termine del loro utilizzo) che prevede anche la possibilità, in seguito, di cedere gli immobili agli enti locali, che potranno destinarli all’emergenza alloggiativa. Viene inoltre riaffidata alle Regioni la competenza per il trattamento e il trasporto delle macerie.

Tra le ulteriori misure, si prevede il rinvio del riordino delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti, nonché disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali per talune sedi giudiziarie interessate da eventi sismici.

SOSTEGNO AL REDDITO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Il decreto-legge pubblicato nella Gazzetta di ieri proroga la cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal terremoto.

Al fine di mitigare maggiormente l’impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, si riconosce, per il 2017, una specifica misura di sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in condizioni di disagio economico.

Con la proroga del meccanismo della cosiddetta “busta paga pesante”, già previsto dal precedente decreto in materia, si consente inoltre a tutti i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere di poter beneficiare della sospensione del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017, ovunque sia fiscalmente domiciliata l’azienda. In questo modo i contribuenti potranno disporre di maggiori risorse economiche in busta paga.

Si sospendono ulteriormente, da gennaio a settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni.

Vengono introdotte anche prime misure a sostegno delle attività produttive, nell’ottica del mantenimento e del rilancio del sistema produttivo nei territori, anche con rifermento all’assolvimento degli obblighi fiscali, disponendo altresì specifici interventi in favore delle attività agricole e zootecniche.

Infine, sono prorogati i termini per la deliberazione da parte dei Comuni che si avvalgono di agenti per la riscossione diversi da Equitalia, per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali, che consente ai contribuenti di evitare il pagamento d’interessi di mora e sanzioni per le cartelle emesse dal 2000 al 2016.

POTENZIAMENTO DEL PERSONALE.

È infine previsto il potenziamento del personale impegnato nelle attività di ricostruzione per gli enti locali, le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché il rafforzamento, con altre 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei Beni culturali per la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma.


SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI PUBBLICI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

Per garantire il corretto avvio dell’anno scolastico 2017/2018 nelle aree terremotate, si semplificano le procedure di affidamento degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture, necessari a realizzare gli interventi funzionali alla ripresa ovvero allo svolgimento della normale attività educativa e didattica, attraverso la costruzione di nuovi edifici scolastici e la messa in sicurezza di quelli resi inagibili dal sisma. A tal fine si prevede l’adozione, da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione, di specifici piani e il ricorso alla procedura negoziata con l’invito a 5 operatori economici iscritti all’anagrafe Antimafia.
Comuni e Province possono, inoltre, agire in sostituzione dei soggetti attuatori e predisporre i progetti sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i Presidenti di Regione, inviandoli alla struttura commissariale.

EMERGENZA ALLOGGIATIVA.

Inoltre, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria vengono autorizzate ad acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica immobili da destinare alle popolazioni residenti in edifici resi inagibili dal terremoto, previa approvazione di congruità del prezzo di acquisto. Si tratta di una forma di assistenza alternativa a quella delle strutture abitative di emergenza (SAE, di carattere provvisorio, che andrebbero rimosse al termine del loro utilizzo) che prevede anche la possibilità, in seguito, di cedere gli immobili agli enti locali, che potranno destinarli all’emergenza alloggiativa. Viene inoltre riaffidata alle Regioni la competenza per il trattamento e il trasporto delle macerie.
Tra le ulteriori misure, si prevede il rinvio del riordino delle circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti, nonché disposizioni in materia di sospensione dei termini processuali per talune sedi giudiziarie interessate da eventi sismici.

SOSTEGNO AL REDDITO E RILANCIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

Il decreto-legge pubblicato nella Gazzetta di ieri proroga la cassa integrazione ai lavoratori occupati nelle imprese danneggiate dal terremoto.
Al fine di mitigare maggiormente l’impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle fasce deboli della popolazione, si riconosce, per il 2017, una specifica misura di sostegno ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici che versano in condizioni di disagio economico.
Con la proroga del meccanismo della cosiddetta “busta paga pesante”, già previsto dal precedente decreto in materia, si consente inoltre a tutti i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere di poter beneficiare della sospensione del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017, ovunque sia fiscalmente domiciliata l’azienda. In questo modo i contribuenti potranno disporre di maggiori risorse economiche in busta paga.
Si sospendono ulteriormente, da gennaio a settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni.
Vengono introdotte anche prime misure a sostegno delle attività produttive, nell’ottica del mantenimento e del rilancio del sistema produttivo nei territori, anche con rifermento all’assolvimento degli obblighi fiscali, disponendo altresì specifici interventi in favore delle attività agricole e zootecniche.
Infine, sono prorogati i termini per la deliberazione da parte dei Comuni che si avvalgono di agenti per la riscossione diversi da Equitalia, per l’adesione alla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali, che consente ai contribuenti di evitare il pagamento d’interessi di mora e sanzioni per le cartelle emesse dal 2000 al 2016.

POTENZIAMENTO DEL PERSONALE.

È infine previsto il potenziamento del personale impegnato nelle attività di ricostruzione per gli enti locali, le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni, nonché il rafforzamento, con altre 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei Beni culturali per la più rapida attuazione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma.

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N° 30786 - 05/02/2017 _ stampa - -

Terremoto.

Scuole e opere strategiche saranno ricostruite senza gara

di Paola Mammarella03/02/2017

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Eliminato il tetto dei 30 incarichi di progettazione, semplificato l'affidamento della microzonazione sismica
 
 
 
Semplificare e velocizzare le procedure per la ricostruzione dando la priorità a scuole e alloggi temporanei. È il cuore del nuovo DL terremoto approvato dal Consiglio dei Ministri, che prevede anche una serie di misure a sostegno dei residenti nelle aree colpite dai terremoti degli ultimi mesi e delle imprese.

 
“La catena decisionale deve disporre di procedure il più veloci possibili – ha spiegato in conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni – e per questo abbiamo lavorato gomito a gomito con l’Anac”.
 
Dopo le perplessità su possibili deroghe al Codice Appalti, manifestate nei giorni scorsi dal presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, è stato quindi trovato l’accordo sullo snellimento delle procedure che “partirà dal Governo, dal Commissario Vasco Errani e avverrà in collaborazione con le regioni e gli Enti locali”.
  

Decreto Terremoto, scuole e opere strategiche

“La semplificazione per la realizzazione delle nuove scuole già programmate è una priorità” ha affermato Gentiloni. Il Commissario straordinario per la ricostruzione potrà quindi adottare specifici piani e ricorrere alla procedura negoziata con l’invito a 5 operatori economici iscritti all’anagrafe Antimafia. L'invito sarà rivolto sulla base del progetto definitivo.

Comuni e Province potranno, inoltre, agire in sostituzione dei soggetti attuatori e predisporre i progetti sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario d’intesa con i Presidenti di Regione, inviandoli alla struttura commissariale.

Stesso meccanismo per le opere che, secondo il Commissario straordinario per la ricostruzione, rivestono un ruolo strategico. Gli incarichi di progettazione e realizzazione dei lavori potranno essere affidati con procedura negoziata, e invito ad almeno cinque operatori, senza limiti di importo. 

Previsto infine il potenziamento del personale impegnato nelle attività di ricostruzione e il rafforzamento, con altre 20 unità, della segreteria tecnica di progettazione presso il Segretariato generale del Ministero dei Beni culturali.
 

Nessun tetto agli incarichi per i professionisti

I professionisti non avranno limiti per l'assunzione di incarichi professionali funzionali alla ricostruzione privata e delle opere pubbliche, compresi i beni culturali. Recentemente, con l'Ordinanza 12/2017 era stato introdotto il limite di trenta incarichi per ogni tecnico.

Il contributo per le attività tecniche - riconosciuto ai professionisti per la compilazione della scheda Aedes, la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza - sarà massimo del 10%, incrementabile fino al 12,5%, per i lavori di importo inferiore a 500mila euro. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, il contributo massimo sarà pari al 7,5%. Saranno definite in seguito le modalità di erogazione per assicurare una graduazione che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica e dell’importo dei lavori. Potrà inoltre essere riconosciuto un contributo fino al 2% per le sole indagini e prestazioni specialistiche.
 

Microzonazione sismica e alloggi temporanei

I Comuni potranno ricorrere a procedure semplificate di affidamento degli incarichi tecnici di realizzazione degli studi di microzonazione sismica, propedeutici alla presentazione dei progetti di ricostruzione.


Previste inoltre semplificazioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria collegate agli alloggi temporanei. Saranno più leggere anche le regole per il recupero delle stalle.


In alternativa agli alloggi temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria potranno acquistare immobili invenduti e, dopo l'emergenza terremoto, cederli agli Enti locali per farne alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Rimozione delle macerie

La rimozione delle macerie diventerà di competenza regionale. I Presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dovranno approvare entro il 1° marzo 2017 un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione.
 

Finanziamenti agevolati per la ricostruzione

Per ottenere i contributi alla ricostruzione degli edifici che non si trovano nei comuni del cratere, un tecnico dovrà dimostrare, con perizia asseverata, il nesso di causalità tra eventi sismici e danni. Le richieste dovranno essere inviate entro il 31 luglio 2017.
 

Decreto terremoto, misure per residenti e imprese

Il decreto contiene infine la proroga di una serie di misure per i residenti delle aree colpite dagli eventi sismici che, a partire dell’estate, hanno devastato il Centro Italia. Si tratta della cassa integrazione, della “busta paga pesante”, cioè la sospensione, per i contribuenti domiciliati nei Comuni del cratere, del pagamento Irpef da gennaio a settembre 2017, a prescindere da dove sia fiscalmente domiciliata l’azienda. Saranno inoltre sospesi, da gennaio a settembre 2017, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione. Previsti anche una serie di sgravi fiscali e aiuti per la sopravvivenza delle imprese.
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N° 30769 - 28/01/2017 _ stampa - -

Nuovo Codice dei Contratti.

In Gazzetta gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi Vai alla fonte

 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero delle Infrastrutture in vigore dal 1° gennaio 2017
 

Con il decreto 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.20 del 25 gennaio 2017, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del nuovo Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Vediamo nel dettaglio cosa dispongono i 6 articoli del decreto 2 dicembre 2016.

 

Art. 1 Oggetto e definizioni.

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 73, comma 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita', anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. Il decreto individua, altresi', la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice;

c) piattaforma ANAC: la piattaforma di cui all'art. 73, comma 4, del codice.

 

Art. 2 Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC.

1. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalita' di cui agli articoli 72 e 73 del codice. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa Autorita' e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte. Gli avvisi e i bandi sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul «profilo di committente» con l'indicazione della data e degli estremi di pubblicazione sulla stessa piattaforma.

2. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo del committente, non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica.

3. Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza.

4. Ai sensi dell'art. 29 del codice, gli stessi sono altresi' pubblicati sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

5. L'ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d'importo, le modalita' operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement.

6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalita' di cui all'art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.

 

Art. 3 Pubblicazione sui quotidiani.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilita' delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la piu' ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realta' territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi, nonche' degli avvisi relativi agli appalti aggiudicati, e' altresi' effettuata per estratto dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:

a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l'importo di cui alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

2. Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.

 

Art. 4 Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione.

1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:

a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee;

b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;

c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.

 

Art. 5 Effetti giuridici e spese di pubblicazione.

1. Gli effetti giuridici che il presente decreto o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicita' obbligatoria ha luogo. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono prevedere forme aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al presente decreto.

2. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

3. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite l'ANAC e la Conferenza unificata sono definite le modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara relativi agli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2 lettere b) e c), del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 36, comma 9 del codice.

 

Art. 6 Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

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N° 30740 - 17/01/2017 _ stampa - -

Ricostruzione post sisma

 

Criteri per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale

 

Attraverso protocollo d'intesa tra Rete delle professioni tecniche e Commissario straordinario, sono stati definiti i criteri per l'iscrizione all'"elenco speciale" dei professionisti abilitati a eseguire interventi per i privati all'interno della ricostruzione post Sisma nel Centro Italia

 

 

Sono stati definiti i criteri per l’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia, definito “elenco speciale”, e dei relativi metodi per evitare la concentrazione di incarichi. Essi sono contenuti nell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni dei territori colpiti dal sisma, che contiene anche lo schema di Protocollo d’intesa tra lo stesso Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati. Di seguito, i punti in sintesi. Alla fine dell’articolo è possibile scaricare l’ordinanza in forma integrale.

 

Protocollo tra Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e Commissario straordinario

Il protocollo è firmato dal Commissario straordinario con

  • Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
  • Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
  • Consiglio Nazionale Ingegneri Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Geologi
  • Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Chimici
  • Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari

riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.

 

Lo schema di Protocollo d’intesa contiene:

  1. i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nel cosiddetto “elenco speciale”;
  2. la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2%;
  3. con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
  4. la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
  5. la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

Da segnalare, tra i punti del protocollo, la convergenza tra professioni tecniche e Commissario straordinario della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti; l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle Schede FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari; l’impegno degli ordini professionali nel realizzare corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

Inoltre viene ribadito il limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.

 

Requisiti per iscriversi all’elenco speciale

Il professionista deve:

  1. essere iscritto all’albo professionale;
  2. non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
  3. non aver riportato condanne con sentenza definitiva (…)  e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
  4. non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  5. essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
  6. rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
  7. essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
  8. avere requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
  9. avere idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
  10. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2.

In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

 

Corrosione e diagnostica delle strutture in calcestruzzo armato

Il testo vuole fornire a progettisti e professionisti del settore strumenti analitici e operativi utili a progettazione di opere durevoli, previsione della loro vita utile e residua e individuazione del periodo economicamente ottimale per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulle strutture. Ha, inoltre, l’intento di fornire le indicazioni di una buona prassi per la messa in opera e la maturazione dei getti di calcestruzzo.

 

Modalità di iscrizione all’elenco

La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all’avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l’invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all’apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell’avviso pubblico.

Il Commissario Straordinario può rifiutare l’iscrizione all’Elenco speciale o cancellare la già avvenuta iscrizione di un professionista qualora non sussistano i requisiti o si verifichino casi specifici normati dall’ordinanza.

In caso di rifiuto o cancellazione, non è previsto alcun compenso o indennizzo. Il Commissario dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto anche nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

 

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