N° 29968 - 20/04/2016 8:54 - Stampa - -

DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA

Nuovo Codice Appalti,

il testo è in Gazzetta Ufficiale: cosa cambia?

Articolo di Alessandro Massari tratto da Appalti e Contratti

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Ecco il testo definitivo del nuovo Codice Appalti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2016 (decreto legislativo 50/2016).Cosa cambia? 

Due le novità più importanti: il testo ripristina la soglia di un milione di euro e si passa a un aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro con ricorso alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro. 

Di seguito la ecco la prima analisi delle differenze.

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Clicca qui per scaricare il testo del nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

(se ti è più comodo, ecco il link alla Gazzetta: Codice Appalti in Gazzetta)

 

Nuovo Codice Appalti in Gazzetta: cosa cambia?

Nel Nuovo Codice Appalti pubblicato in Gazzetta, rispetto alla versione iniziale:
- è stato inserito il tetto del 30% al subappalto,
- non è stato previsto il riferimento obbligatorio al DM Parametri
- non sono state abbassate le soglie per il massimo ribasso e la procedura negoziata, che sono rimaste ferme a un milione di euro.

Entrano subito in vigore:
- aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa,
- divieto di appalto integrato,
- il limite del 30% al subappalto
- no all’incentivo 2% ai progettisti interni alla Pubblica Amministrazione.
Per il dettaglio di tutti provvedimenti che entrano subito in vigore leggi Nuovo Codice Appalti, 9 provvedimenti in vigore da subito

Per evitare vuoti è prevista una fase transitoria: il vecchio Regolamento attuativo resterà in vigore e verrà abrogato man mano che l’Anac farà uscire le linee guida.

Per altre norme, come la qualificazione di imprese e Stazioni Appaltanti e il dèbat public bisognerà attendere i decreti attuativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Leggi Nuovo Codice Appalti, 5 provvedimenti in vigore a breve

 

Concorsi di progettazione

Ad andare in gara sarà il progetto esecutivo, per evitare imprevisti, ritardi e aumenti nei costi di realizzazione. Per interventi complessi particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico o paesaggistico ci dovrà sempre essere un concorso di progettazione. Dopo la presentazione delle proposte verranno scelti al massimo dieci soggetti, che parteciperanno alla seconda fase in cui sarà redatto il progetto definitivo. Tre (minimo) dei progettisti scelti dovranno essere iscritti agli Albi professionali da meno di cinque anni. A loro verrà corrisposto un rimborso spese pari al 50% delle spese previste per le spese tecniche. Per gli altri professionisti il rimborso spese sarà del 25%.

 

Servizi di ingegneria e architettura

Quelli di importo compreso tra 40 mila e 100 mila euro potranno essere affidati con procedura negoziata, invitando almeno cinque operatori. Sopra i 100 mila euro si ricorrerà alla procedura aperta o ristretta. Sarà quindi abbassato da 209mila euro a 100mila euro il tetto che fa scattare l’obbligo di fare un bando pubblico.

  Ieri si sono susseguite freneticamente diverse riformulazioni delle procedure sotto-soglia, passando dall’eccesso di semplificazione del testo del 3 marzo scorso, stigmatizzato dal Consiglio di Stato nel predetto parere, all’eccesso opposto di un inutile aggravamento per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro (con il ricorso addirittura alla procedura ristretta per la soglia 150.000 –  500.000 euro).

Il testo che pubblichiamo ripristina la soglia di un milione di euro, sotto la quale è previsto il ricorso alla procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, in continuità con l’art. 122, comma 7 del Dlgs. 163/2006 (senza peraltro la sub-soglia di 500.000 euro).

Sono stati corretti anche gli errori del regime transitorio di cui all’art. 216.

Sempre per le procedure sotto-soglia, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, in attesa dell’emanazione delle linee guida ANAC di cui all’art. 36, comma 7, è fatto salvo il ricorso agli elenchi aperti già utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il nuovo Codice Appalti. In alternativa,  è prevista la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato sul profilo di committente della stazione appaltante per almeno quindici giorni.