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N° 29718 - 10/03/2016 _ stampa - -

Codice degli appalti

Nuovo Codice Appalti, 5 colpi duri per i progettisti  (vai alla fonte)

 

Il Nuovo Codice appalti è in procinto di approdare presso le commissioni parlamentari per incassare i pareri prescritti dalla legge delega. Avevamo noi titolato qualche giorno fa “Novità Codice Appalti, quando vengono premiati i professionisti”. L’articolo riguarda quali professioni ottengono premi, cioè una corsia preferenziale per l’accesso alla gara d’appalto: chi è più “blindato” in termini di rispetto dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. Ci sono però altre cose che vale la pena sottolineare perchè sono vere e proprio fregature per i professionisti. vediamole di seguito.

Per leggere il testo del Nuovo Codice Appalti e tutte le novità che contiene clicca qui.

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Nuovo Codice Appalti: cauzione del 2%

Nel Nuovo Codice Appalti i piccoli professionisti potrebbero rimanere fuori dalle gare di progettazione: una norma del Codice Appalti non conferma le regole speciali che oggi esistono per i progettisti. Gli affibbia, così, l’obbligo di portare una garanzia del 2% a corredo delle offerte per coprire gli errori tecnici di progettazione. Nel vecchio Codice i servizi di progettazione venivano esclusi dall’obbligo di versare la cauzione.

 

Nuovo Codice Appalti: requisiti per accesso alle gare

L’articolo 93 del Nuovo Codice Appalti detta regole sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara: tra queste c’è la cauzione, la garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo del bando. La reintroduzione della cauzione rischia di essere un duro colpo, non tanto per le società quanto per i soggetti più piccoli.

Non si è parlato poi del problema dei requisiti per l’accesso alle gare di progettazione. Dubbio: il nuovo Codice Appalti ripropone un assetto in cui i piccoli professionisti hanno difficoltà ad accedere ai bandi?

L’articolo 24 comma 8 affronta il tema e ricopia alla lettera la definizione del vecchio Codice per quanto riguarda i parametri: il ministro della Giustizia approva «le tabelle dei corrispettivi per le attività di progettazione», sulla base del principio che «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base dell’affidamento». Quindi, si lascia una semplice facoltà, non un obbligo.

Leggi Le novità del Codice Appalti sui Concorsi di progettazione e i Requisiti per le Gare

 

Nuovo Codice Appalti: la concorrenza

Secondo punto, la concorrenza: il Nuovo Codice Appalti alza da 40 a 150mila euro il tetto per la trattativa privata nei servizi di progettazione, riducendo da 5 a 3 il numero di operatori da sentire.
Gli operatori andranno individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”. Il 45% (in valore) del mercato attuale degli affidamenti di progettazioni sarà sottratto a una vera concorrenza.

Leggi Novità del Codice Appalti: cosa cambia sul massimo ribasso

 

Nuovo Codice appalti: l’appalto integrato

Terzo punto: servirebbero chiarimenti sull’appalto integrato. Il Codice vieta l’affidamento contemporaneo di lavori e progettazione, anche se non blinda in maniera sufficiente la relativa disciplina.

Sull’appalto integrato la delega imponeva di limitarne il ricorso, tenendo conto in particolare del contenuto innovativo o tecnologico delle opere, della concessione in rapporto al valore complessivo dei lavori. Nel nuovo Codice Appalti non vengono riprodotte le previsioni della delega, con il riferimento ai contenuti tecnologici delle opere, ma all’articolo 23 si dice che «ove non diversamente previsto dal presente codice, gli appalti relativi ai lavori sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo». Il testo attuale del Codice prevede un numero limitato di eccezioni, come quelle sul contraente generale e sul project financing a doppia fase: lasciando una clausola generale aperta a possibili eccezioni, l’assetto potrebbe diventare troppo permissivo.

 

Nuovo Codice Appalti: i servizi di progettazione

Per i professionisti l’altro grosso problema è la mancanza di un capitolo specifico del Codice Appalti dedicato ai servizi di progettazione, nonostante l’attenzione particolare della Legge delega a questo tema. Il Nuovo Codice Appalti  ha collocato i servizi di progettazione insieme agli altri servizi.

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N° 29696 - 05/03/2016 _ stampa - -

Nuovo codice appalti

Riforma appalti, il nuovo Codice delude i professionisti tecnici (fonte: Casa & Clima.com)

 
Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali”

 Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali.

Ing Antonio Zambrano Pres CNI
 
“Si tratta di un testo che tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione. Siamo di fronte ad un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla Determinazione Anac 4/2015”.

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, commenta il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal Consiglio dei ministri in esame preliminare.

La Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel Codice, di una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato dai professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà del Dm 143 (cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti.

“Il testo – ha concluso Zambrano – non ha tenuto conto delle osservazioni dei professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento”.

OICE: "RISCHIO CONCORRENZA PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, BENE IL DIVIETO AL PREZZO PIÙ BASSO, LE NORME SUL BIM E I CRITERI REPUTAZIONALI". Per il Presidente dell'Oice, Gabriele Scicolone, "il lavoro fatto in queste ultime settimane ha certamente molto migliorato la situazione. Si è trattato di un compito titanico svolto in poco tempo, quindi alla fine le soluzioni individuate anche in base al contributo degli stakeholders consultati vanno decisamente apprezzate. In questo senso il contributo di OICE è stato recepito positivamente perché troviamo nel testo alcune delle norme che ritenevamo importanti per il settore, tra le quali quelle sui soggetti affidatari della progettazione che prevedono le disposizioni sulle società di ingegneria, il principio di affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto o anche l'obbligo di indicare nominativamente i progettisti firmatari degli elaborati, e lo spazio attualmente garantito ai progettisti in fase di verifica dei progetti."

Altri elementi positivi sono: "la soluzione individuata per implementare il BIM, non più elemento obbligatorio ma premiale da attuare con gradualità, così come appare molto efficace il ruolo assegnato ad ANAC per la soft law ma anche per la qualificazione delle stazioni appaltanti che andranno comunque ridotte. E’ sicuramente apprezzabile la disciplina sui commissari di gara e sull'introduzione di criteri reputazionali premiali che devono aggiungersi alla usuale qualificazione in gara per i progettisti. Confidiamo poi che lo spostamento al MIT dell'Avcpass renda finalmente effettivo lo snellimento della fase di verifica dei requisiti, strettamente legato all'impiego del documento di gara unico europeo, con un effetto di omogeneità procedurale che verrà senz'altro reso ancora più efficace quando ci saranno i bandi-tipo e i contratti-tipo di competenza dell'ANAC. Positivo è anche il cambiamento di strategia sul ruolo delle Amministrazioni, concentrate sulla fase di project management affidata al RUP, con premialità legate a questa attività ed al risultato in termini di costi e tempi dell’opera."

I PUNTI DA MIGLIORARE. Ci sono, come è ovvio in un lavoro di questa portata, ancora alcuni aspetti a nostro avviso da migliorare, afferma Giorgio Lupoi, Vice Presidente Oice con delega per gli sviluppi legislativi: "ad esempio, l'innalzamento a 150.000 euro della soglia per le trattative private nei servizi, peraltro con invito a tre soggetti e non a cinque: in tal modo l'85% degli affidamenti di progettazione sarà sottratto ad una vera concorrenza. Inoltre non ritroviamo nel testo importanti norme che oggi rappresentano elementi centrali per il ruolo che il progettista deve svolgere: in primis non si ribadisce che nei contratti in cui c'è un contenuto progettuale devono essere richiesti idonei requisiti per la fase progettuale; non è recuperato il divieto di subordinare i corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera, non risulta del tutto evidente la drastica limitazione dell'appalto integrato; appare eccessivo obbligare sempre le Amministrazioni a svolgere concorsi di progettazione per opere di natura tecnologica. Siamo certi e confidenti rispetto alla possibilità che il lavoro delle commissioni parlamentari migliori un testo ancora in progress."

ASSISTAL SODDISFATTA. È positivo il commento di Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management): “Il testo – commenta Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL – accoglie molte indicazioni espresse dalla nostra Associazione, cogliendo in pieno le necessità di un comparto che necessitava da tempo di un profondo rinnovamento nei meccanismi e nelle regole di aggiudicazione pubblica di lavori, servizi e forniture”.

L'Associazione plaude “all’enfasi posta sull’importanza di un congruo equilibrio tra prezzo e qualità, prendendo le distanze dal destabilizzante sistema del Massimo Ribasso senza la possibilità, di fatto, di escludere le offerte anomale, in favore di quello più valido e premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione preferenziale, in grado di coniugare offerta economica ed offerta tecnica, unitamente alla previsione, per appalti di importo economico inferiore, del mantenimento del criterio del massimo ribasso con un nuovo meccanismo di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

“Bene – continua Carlini – anche la volontà del legislatore di porre la massima attenzione alla qualità della progettazione, alla qualificazione delle stazioni committenti, alla terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici ed ai controlli in fase di esecuzione dell’oggetto dell’appalto”.

"Siamo certi – afferma il Presidente Assistal - che queste misure saranno di forte impulso per il buon esito delle procedure di aggiudicazione e per l’esecuzione dei contratti, e costituiranno concrete barriere alle aggiudicazioni con i folli ribassi che siamo purtroppo oggi abituati a registrare, che certamente non premiano le imprese “sane” che applicano correttamente le regole contrattuali, le norme previdenziali e quelle tributarie. Ed in particolar modo – continua Carlini – esprimiamo la nostra soddisfazione per il mantenimento del principio di non subappaltabilità delle attività impiantistiche laddove superino una determinata percentuale nell’ambito dell’appalto. E’ necessario mantenere il ruolo primario delle nostre imprese, anche mediante la previsione della costituzione di Associazioni temporanee di imprese, per evitare il rischio della scarsa qualità delle prestazioni e del risultato finale, a danno delle amministrazioni e, più in generale, della società.

Oltre a seguire l’iter di approvazione del Decreto Delegato appena licenziato dal Governo – conclude Carlini – non mancheremo di dialogare con chi avrà il compito di dettare la cd. “soft law”, in primis l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture, attesi gli importanti istituti, quali la qualificazione degli operatori, che sono chiamati a regolamentare”.

LEGAMBIENTE: BENE IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO.

“Ben venga il nuovo codice per gli appalti pubblici approvato oggi dal Governo. Finalmente si potrà chiudere una brutta pagina, lunga quindici anni, segnata troppo spesso da sprechi, corruzione e illegalità”, dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.

“Fino ad oggi con la legge obiettivo sono stati, infatti, buttati decine di miliardi di euro in grandi opere definite strategiche che avrebbero dovuto modernizzare e rilanciare il Paese e che, invece, hanno portato ad una serie di cantieri infiniti o di progetti rimasti sulla carta. Per questo ci auguriamo che con il nuovo codice appalti si possa dare risposta alle due grandi questioni che nel settore delle infrastrutture l'Italia continua a scontare. La prima è la creazione finalmente di una filiera trasparente che premi le imprese serie, la trasparenza e i controlli, la certezza dei tempi. La seconda è la scelta di opere realmente utili a risolvere i problemi di mobilità e inquinamento delle città italiane, e quelli di un trasporto merci incentrato sulla gomma con tutte le conseguenze in termini di emissioni, inquinanti e incidenti”.

“Il segno di discontinuità rispetto al passato avviato in questi mesi dal Ministro Delrio con le sue scelte riguardanti le infrastrutture, speriamo porti al centro dell'attenzione le aree urbane, perché è qui che si concentra la maggiore domanda di trasporto ed è qui che si evidenzia il più rilevante ritardo rispetto all’Europa. Solo in questo modo - conclude Zanchini - si potrà rendere il Paese veramente moderno, garantendo ai cittadini una migliore mobilità e qualità della vita. È questo il vero cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”.

Leggi anche: “Subappalto, cancellato il limite del 30%. Il tetto solo per le opere superspecialistiche

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N° 29695 - 05/03/2016 _ stampa - -

Nuovo codice appalti

Riforma appalti, il nuovo Codice delude i professionisti tecnici

 
Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazionali”

 Il testo “tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione”. Assistal soddisfatta. Legambiente plaude al superamento della legge obiettivo. Oice: “Rischio concorrenza per gli incarichi di progettazione, bene divieto prezzo più basso, Bim e criteri reputazio

 
 
“Si tratta di un testo che tradisce lo spirito della Legge delega circa la centralità della progettazione. Siamo di fronte ad un arretramento rispetto alla normativa precedente, in particolare se ci riferiamo alla Determinazione Anac 4/2015”.

Armando Zambrano, Coordinatore della Rete e Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, commenta il testo del nuovo Codice degli appalti approvato ieri dal Consiglio dei ministri in esame preliminare.

La Rete delle Professioni Tecniche lamenta, innanzitutto, la scomparsa, nel Codice, di una parte specifica dedicata ai servizi di ingegneria e architettura. I servizi dei professionisti tecnici, infatti, risultano dispersi nelle varie pieghe del Codice. Inoltre, i progettisti interni alla pubblica amministrazione, a differenza di quanto chiedeva la Rete, potranno continuare ad essere sprovvisti dell’iscrizione ad un Ordine, essendo sufficiente la sola abilitazione.

Un altro punto molto criticato dai professionisti tecnici italiani è la non obbligatorietà del Dm 143 (cosiddetto “decreto parametri”) per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara. Senza contare che la limitazione all’appalto integrato risulta scomparsa dai radar e la cauzione diventa obbligatoria anche per la progettazione. In compenso, la Rete giudica positivamente la riproposizione dei requisiti richiesti alle Società di Ingegneria che le mette sullo stesso livello delle Società tra Professionisti.

“Il testo – ha concluso Zambrano – non ha tenuto conto delle osservazioni dei professionisti tecnici e per questo ci auguriamo che, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri, che varerà il testo definitivo, vengano apportate le giuste correzioni. In ogni caso riproporremo le nostre idee in tutte le sedi istituzionali, a cominciare dalle commissioni parlamentari che dovranno esprimere il loro parere sul provvedimento”.

OICE: "RISCHIO CONCORRENZA PER GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE, BENE IL DIVIETO AL PREZZO PIÙ BASSO, LE NORME SUL BIM E I CRITERI REPUTAZIONALI". Per il Presidente dell'Oice, Gabriele Scicolone, "il lavoro fatto in queste ultime settimane ha certamente molto migliorato la situazione. Si è trattato di un compito titanico svolto in poco tempo, quindi alla fine le soluzioni individuate anche in base al contributo degli stakeholders consultati vanno decisamente apprezzate. In questo senso il contributo di OICE è stato recepito positivamente perché troviamo nel testo alcune delle norme che ritenevamo importanti per il settore, tra le quali quelle sui soggetti affidatari della progettazione che prevedono le disposizioni sulle società di ingegneria, il principio di affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva allo stesso soggetto o anche l'obbligo di indicare nominativamente i progettisti firmatari degli elaborati, e lo spazio attualmente garantito ai progettisti in fase di verifica dei progetti."

Altri elementi positivi sono: "la soluzione individuata per implementare il BIM, non più elemento obbligatorio ma premiale da attuare con gradualità, così come appare molto efficace il ruolo assegnato ad ANAC per la soft law ma anche per la qualificazione delle stazioni appaltanti che andranno comunque ridotte. E’ sicuramente apprezzabile la disciplina sui commissari di gara e sull'introduzione di criteri reputazionali premiali che devono aggiungersi alla usuale qualificazione in gara per i progettisti. Confidiamo poi che lo spostamento al MIT dell'Avcpass renda finalmente effettivo lo snellimento della fase di verifica dei requisiti, strettamente legato all'impiego del documento di gara unico europeo, con un effetto di omogeneità procedurale che verrà senz'altro reso ancora più efficace quando ci saranno i bandi-tipo e i contratti-tipo di competenza dell'ANAC. Positivo è anche il cambiamento di strategia sul ruolo delle Amministrazioni, concentrate sulla fase di project management affidata al RUP, con premialità legate a questa attività ed al risultato in termini di costi e tempi dell’opera."

I PUNTI DA MIGLIORARE. Ci sono, come è ovvio in un lavoro di questa portata, ancora alcuni aspetti a nostro avviso da migliorare, afferma Giorgio Lupoi, Vice Presidente Oice con delega per gli sviluppi legislativi: "ad esempio, l'innalzamento a 150.000 euro della soglia per le trattative private nei servizi, peraltro con invito a tre soggetti e non a cinque: in tal modo l'85% degli affidamenti di progettazione sarà sottratto ad una vera concorrenza. Inoltre non ritroviamo nel testo importanti norme che oggi rappresentano elementi centrali per il ruolo che il progettista deve svolgere: in primis non si ribadisce che nei contratti in cui c'è un contenuto progettuale devono essere richiesti idonei requisiti per la fase progettuale; non è recuperato il divieto di subordinare i corrispettivi all'avvenuto finanziamento dell'opera, non risulta del tutto evidente la drastica limitazione dell'appalto integrato; appare eccessivo obbligare sempre le Amministrazioni a svolgere concorsi di progettazione per opere di natura tecnologica. Siamo certi e confidenti rispetto alla possibilità che il lavoro delle commissioni parlamentari migliori un testo ancora in progress."

ASSISTAL SODDISFATTA. È positivo il commento di Assistal (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica - ESCo e Facility Management): “Il testo – commenta Angelo Carlini, Presidente di ASSISTAL – accoglie molte indicazioni espresse dalla nostra Associazione, cogliendo in pieno le necessità di un comparto che necessitava da tempo di un profondo rinnovamento nei meccanismi e nelle regole di aggiudicazione pubblica di lavori, servizi e forniture”.

L'Associazione plaude “all’enfasi posta sull’importanza di un congruo equilibrio tra prezzo e qualità, prendendo le distanze dal destabilizzante sistema del Massimo Ribasso senza la possibilità, di fatto, di escludere le offerte anomale, in favore di quello più valido e premiante dell’offerta economicamente più vantaggiosa come criterio di aggiudicazione preferenziale, in grado di coniugare offerta economica ed offerta tecnica, unitamente alla previsione, per appalti di importo economico inferiore, del mantenimento del criterio del massimo ribasso con un nuovo meccanismo di valutazione dell’anomalia dell’offerta.

“Bene – continua Carlini – anche la volontà del legislatore di porre la massima attenzione alla qualità della progettazione, alla qualificazione delle stazioni committenti, alla terzietà dei membri delle commissioni aggiudicatrici ed ai controlli in fase di esecuzione dell’oggetto dell’appalto”.

"Siamo certi – afferma il Presidente Assistal - che queste misure saranno di forte impulso per il buon esito delle procedure di aggiudicazione e per l’esecuzione dei contratti, e costituiranno concrete barriere alle aggiudicazioni con i folli ribassi che siamo purtroppo oggi abituati a registrare, che certamente non premiano le imprese “sane” che applicano correttamente le regole contrattuali, le norme previdenziali e quelle tributarie. Ed in particolar modo – continua Carlini – esprimiamo la nostra soddisfazione per il mantenimento del principio di non subappaltabilità delle attività impiantistiche laddove superino una determinata percentuale nell’ambito dell’appalto. E’ necessario mantenere il ruolo primario delle nostre imprese, anche mediante la previsione della costituzione di Associazioni temporanee di imprese, per evitare il rischio della scarsa qualità delle prestazioni e del risultato finale, a danno delle amministrazioni e, più in generale, della società.

Oltre a seguire l’iter di approvazione del Decreto Delegato appena licenziato dal Governo – conclude Carlini – non mancheremo di dialogare con chi avrà il compito di dettare la cd. “soft law”, in primis l’ANAC ed il Ministero delle Infrastrutture, attesi gli importanti istituti, quali la qualificazione degli operatori, che sono chiamati a regolamentare”.

LEGAMBIENTE: BENE IL SUPERAMENTO DELLA LEGGE OBIETTIVO. “Ben venga il nuovo codice per gli appalti pubblici approvato oggi dal Governo. Finalmente si potrà chiudere una brutta pagina, lunga quindici anni, segnata troppo spesso da sprechi, corruzione e illegalità”, dichiara Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente.

“Fino ad oggi con la legge obiettivo sono stati, infatti, buttati decine di miliardi di euro in grandi opere definite strategiche che avrebbero dovuto modernizzare e rilanciare il Paese e che, invece, hanno portato ad una serie di cantieri infiniti o di progetti rimasti sulla carta. Per questo ci auguriamo che con il nuovo codice appalti si possa dare risposta alle due grandi questioni che nel settore delle infrastrutture l'Italia continua a scontare. La prima è la creazione finalmente di una filiera trasparente che premi le imprese serie, la trasparenza e i controlli, la certezza dei tempi. La seconda è la scelta di opere realmente utili a risolvere i problemi di mobilità e inquinamento delle città italiane, e quelli di un trasporto merci incentrato sulla gomma con tutte le conseguenze in termini di emissioni, inquinanti e incidenti”.

“Il segno di discontinuità rispetto al passato avviato in questi mesi dal Ministro Delrio con le sue scelte riguardanti le infrastrutture, speriamo porti al centro dell'attenzione le aree urbane, perché è qui che si concentra la maggiore domanda di trasporto ed è qui che si evidenzia il più rilevante ritardo rispetto all’Europa. Solo in questo modo - conclude Zanchini - si potrà rendere il Paese veramente moderno, garantendo ai cittadini una migliore mobilità e qualità della vita. È questo il vero cambiamento di cui l’Italia ha bisogno”.

Leggi anche: “Subappalto, cancellato il limite del 30%. Il tetto solo per le opere superspecialistiche

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N° 29653 - 27/02/2016 _ stampa - -

Liberi profesionisti

Prestazioni professionali Gratuite: chi rappresenta i liberi professionisti?

Ing. Gianluca Oreto (Tratto da www.lavori pubblici.it)

25/02/2016

 3.458 volte

L’indiretto vantaggio discendente dall’aver conseguito uno specifico incarico professionale, anche se gratuito, concorre ad accrescere il prestigio professionale e la notorietà da parte del progettista.

A scriverlo è stata la Corte dei Conti con la Deliberazione n. 17572 del 12 febbraio 2016richiesta dal Comune di Catanzaro in riferimento alla proposta di un bando che ha previsto la possibilità di costituire uno staff tecnico per la redazione del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ricorrendo ad apporti professionali esterni prestati a titolo gratuito a favore dell'Ente.

L'argomento ha, chiaramente, suscitato l'indignazione di Ordini professionali, Sindacati e professionisti che sui nostri canali social (FacebookTwitterGoogle+ e Linkedin) hanno manifestato tutto il loro disappunto. Sulla vicenda (leggi articolo) ho ricevuto una nota diMichele Cristaudo, Presidente della Sezione di Catania di Federarchitetti, che ci ha illuminato sui riferimenti giuridici che regolano questa tipologia di rapporti, da lui definiti di "abominevole specie". In particolare, dal punto di vista giuridico:

  • Codice civile - Libro II Delle successioni - Titolo V Delle donazioni - Capo III Della forma e degli effetti della donazione - Art. 783 (Donazioni di modico valore)
    La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.”
  • Codice deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti junior e Pianificatori junior italiani che al Titolo VI ESERCIZIO PROFESSIONALE - Art. 24 (Contratti e Compensi), comma 7
    “La richiesta di compensi, di cui ai comma 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale, scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare.”
  • Codice deontologico degli Ingegneri - Art. 11 (Incarichi e compensi), comma 4
    L'ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni ideali ed umanitarie

Secondo il Presidente Cristaudo "il vero dramma di questa vicenda e di tante altre che stanno contribuendo alla lenta, ma inesorabile agonia della Libera professione è che quest’ultima non solo non è più riconosciuta ma, soprattutto, non è sufficientemente rappresentata e difesa. Gli Ordini, che sembrano oggi smaniosi di volere rappresentare e difendere i Liberi professionisti, dimenticano di annoverare negli Albi numerosi Dipendenti pubblici come l’Arch. Giuseppe Lonetti (dirigente del Settore Pianificazione del Comune di Catanzaro che ha proposto la delibera); possono sì rappresentare il mondo delle professioni in senso lato, ma certamente NON rappresentano gli interessi professionali, che invece sono prerogativa delle Associazioni sindacali di liberi professionisti, come è FEDERARCHITETTI".

Il potere di rappresentanza

Il Presidente di Federarchitetti Catania esprime un concetto più volte da me ribadito ovvero che "la rappresentanza di categoria è un diritto ma è legata alla libera scelta di associarsi e non all’obbligo di far parte di un elenco". Da una parte Ordini professionali eConsigli Nazionali che sono Enti pubblici ad iscrizione obbligatoria che per legge dovrebbero solo controllare l'operato dei professionisti iscritti ma a cui gli stessi negli anni "sembra" abbiano voluto lasciare una sorta di potere di rappresentanza. Dall'altraSindacati e Associazioni ad iscrizione libera che per statuto hanno la rappresentanza dei professionisti iscritti ma che, per diffidenza o inerzia dei professionisti stessi, non hanno mai avuto la forza (soprattutto economica) e la potenza di portare avanti progetti supportati da numeri di grossa entità.

La conseguenza è stata un'enorme confusione e la perdita di un potere che rappresentasse realmente le reali necessità dei liberi professionisti, diverse da quelle dei dipendenti pubblici di cui Ordini e Consigli Nazionali sono pieni (per ovvi motivi che non sto qui a spiegare).

La dimostrazione di questa tesi è fornita da Federarchitetti stessa che in riferimento al "problema" delle donazioni di attività progettuali aveva inviato il 16 dicembre 2015 undocumento al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità (Dipartimento regionale tecnico), alla Consulta degli Ordini degli Architetti P.P.C. di Sicilia, alla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e a tutti gli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti P.P.C. della Sicilia, ad oggetto: “Richiesta di vigilanza in merito alle donazioni di attività progettuali di opere pubbliche”.

"Si rimarcava - afferma Michele Cristaudo - proprio la deplorevole prassi di attività varie di progettazione di opere pubbliche, che vengono donate alle Amministrazioni da soggetti non disinteressati ma in cerca di acquisire commesse di lavoro, aggirando così le regole e le Leggi che governano la progettazione di opere pubbliche, e ritenendo che tutto ciò violi gravemente le regole della libera concorrenza e noccia all’immagine dei professionisti".

"Ci appellavamo - continua Cristaudo - ai Codici deontologici, alle Leggi Regionali, della Repubblica e della Comunità Europea in materia di Opere Pubbliche, poiché queste cattive pratiche configurano grave danno e concorrenza sleale per gli Architetti ed Ingegneri liberi professionisti siciliani. Invitavamo la Regione Siciliana e tutti i destinatari a volere vigilare con il massimo rigore per far si che nessun soggetto pubblico e/o privato affidi incarichi, acquisisca commesse, accetti donazioni di attività progettuali. Tempestivamente, il giorno successivo, abbiamo ricevuto nota di riscontro dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia, ma da allora ad oggi nessun altro dei tanti destinatari ha ritenuto di dovere dare riscontro o porre la minima attenzione alla nostra richiesta".

Certo che la questione non sia chiusa, vi terrò informati di eventuali evoluzioni.

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N° 29627 - 20/02/2016 _ stampa - -

Congruità delle Parcelle

Certificazione energetica: quando il Comune prende per il collo i professionisti

Certificazione energetica: quando il Comune prende per il collo i professionisti

Dunque vediamo … qual è il prezzo onesto per la diagnosi energetica e redazione del relativo attestato di prestazione energetica per una palestra comunale e due edifici scolastici? Un Comune della Provincia di Pavia ritiene che un certificatore energetico possa assumere l’incarico per la cifra complessiva di 1.500 euro. Ovviamente comprese tutte le spese, l’IVA e gli oneri per la cassa previdenziale. Superfluo aggiungere che l’importo fissato è quello a base d’asta e l’offerta (al ribasso) concorrerà per il 40% alla determinazione della graduatoria.

Non molto tempo addietro ci siamo interrogati su quale potesse essere il prezzo giusto per un APE, esaminando i costi medi chiesti dai professionisti nelle diverse città italiane.

 La media, come forse ricorderanno i nostri lettori, era di 120 euro e l’indagine scatenò un vivace dibattito tra i tecnici nel gruppo di LinkedIn dedicato ai professionisti per le costruzioni.

“La somma di 500 euro per ognuno degli Audit e per la redazione dell’APE è a dir poco indecente per la qualità e la quantità del lavoro che deve essere svolto”, ci indica l’ing. Domenico Pepe, progettista esperto in tematiche legate al risparmio e all’efficienza energetica in edilizia.

In particolare, sottolinea Pepe, “è incredibile che nel bando pubblicato non si faccia riferimento a nessun criterio per il calcolo della parcella e ad alcuna norma per le modalità di redazione dell’Audit per la preparazione del quale ci sono differenti norme ben precise”.

Dalla lettura del bando, infatti, non emerge nessuna “tensione” verso la realizzazione di un lavoro ben eseguito. “Non si richiede l’uso di strumentazione specifica! Nemmeno un rilievo di tipo qualitativo tramite termografia”, continua l’ing. Pepe che si chiede quale professionista possa partecipare a un bando simile che svilisce decisamente la professione tecnica.

Al momento in cui stiamo scrivendo, non sappiamo se la gara sia andata deserta o se ci sia stato qualche partecipante (a proposito, il bando precisa che “si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e vantaggiosa per l’amministrazione comunale”.

Considerando che si parte da una base di 1.500 euro per tre edifici di dimensioni decisamente più impegnative di un appartamento medio di 80 metri quadri, crediamo che qualunque offerta sarà “congrua e vantaggiosa”. Solo per una parte, però.

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N° 29577 - 13/02/2016 _ stampa - -

LIBERE PROFESSIONI

Fondi Europei, l’attività del libero professionista costituisce attività di impresa?

 

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N° 29558 - 10/02/2016 _ stampa - -

TAR: l’ingegnere può progettare e dirigere i lavori su edifici storico-artistici

Bocciato il ricorso dei concorrenti che rivendicavano la competenza esclusiva degli architetti

Con la sentenza n. 36/2016 la prima sezione del Tar Emilia-Romagna si è pronunciata, tra l'altro, sulla legittimità dell'invito alla gara di un ingegnere per il compimento di attività di progettazione e direzione lavori che, riguardando opere relative ad un bene di interesse storico-artistico assoggettato a tutela ex d.lgs. n. 42 del 2004, sarebbero riservate alla competenza degli architetti.

Il Collegio ha chiarito l’ambito di applicabilità dell’art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925: si tratta della previsione secondo cui “…le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere”. Questa previsione va intesa – secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale – nel senso che non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell’architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico, restando invece nella competenza dell’ingegnere civile la cd. parte tecnica, ossia le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria, quali – in particolare – le lavorazioni strutturali ed impiantistiche (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2014 n. 21), se si limitano, ad es., alla messa in sicurezza dell’immobile e alla revisione degli impianti senza intaccare l’aspetto estetico dell’edificio (v. TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 ottobre 2015 n. 2519).

RIPRISTINO STRUTTURALE DELLA PORZIONE DELLE STRUTTURE LESIONATE DAL SISMA DEL 2012. Nel caso di specie, nel deliberare l’avvio della procedura di ricerca dell’affidatario dell’incarico in questione, il Comune approvava il «documento preliminare all’avvio della progettazione» ex art. 15 del d.P.R. n. 207 del 2010, il quale precisava – tra l’altro – che “l’intervento è volto al ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma” e che si doveva provvedere ad “interventi di riparazione con rafforzamento locale”, così inquadrando le relative prestazioni in una sfera di misure di risanamento e salvaguardia dell’immobile danneggiato da ricondurre all’ambito di operatività dell’art. 3 del regolamento allegato all’ordinanza commissariale n. 120 del 2013 (“Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici ricompresi nel Programma, che presentano danni lievi, oltre la riparazione del danno, si dovrà conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità dell’edificio di resistere al sisma mediante opere di rafforzamento locale progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il D.M. 14/01/2008”). Si trattava, quindi, di intervenire essenzialmente sulla struttura dell’edificio per ripararla e consolidarla attraverso opere di edilizia civile riconducibili alla c.d. «parte tecnica» di cui all’art. 52, comma 2, del r.d. n. 2537 del 1925, nella lettura ampia che ne ha dato la giurisprudenza, ovvero restandone ricomprese tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati.

Dal che, alla luce del particolare contesto in cui l’intervento di ripristino dell’edificio andava effettuato – ovvero la rimozione dei pregiudizi strutturali prodotti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e l’apprestamento di misure idonee a proteggere l’immobile dal rischio di simili fatti naturali –, la corretta individuazione della figura professionale dell’ingegnere quale soggetto abilitato a curare la relativa progettazione e direzione dei lavori. vai alla fonte

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N° 29518 - 02/02/2016 _ stampa - -

da Ingegneri.info

Riforma appalti diventa legge, l’Oice: “Finalmente il progettista torna centrale”

La soddisfazione dell’associazione delle società di ingegneria per l’approvazione definitiva, in Senato, del testo che va a riformare il sistema degli appalti

 

Per l’associazione delle società di ingegneria, aderente a Confindustria, il ddl ha migliorato e rafforzato il ruolo del progetto e del progettista attraverso una serie di decisioni sulle quali l’Oice insiste da molto tempo: l’eliminazione dell’incentivo del due per cento per i progettisti interni alla P.A., la limitazione dell’appalto integrato, il divieto di affidamento degli incarichi al prezzo più basso, la limitazione delle varianti e il rilancio della funzione di verifica dei progetti.

“Avevamo da subito affermato che l’occasione del recepimento delle direttive europee e della riforma del codice appalti andava colta per dare un colpo deciso alla corruzione attraverso una maggiore trasparenza delle procedure e un rafforzamento dei poteri dell’Anac e tutto questo lo ritroviamo ben calibrato nei settanta criteri direttivi della legge delega”, spiega Lotti. “In particolare, il ruolo centrale affidato all’Autorità nazionale anticorruzione, che terrà l’albo dei commissari di gara e giocherà un ruolo decisivo sia per la messa a punto di bandi e contratti-tipo, sia per la vigilanza sulla esecuzione dei contratti, rappresenta una garanzia per tutti gli operatori del settore in termini di trasparenza e lotta alla corruzione”.

Il varo della riforma è però soltanto il primo passo di un iter lungo e complesso: “Oggi – conclude il Presidente Lotti – dobbiamo ringraziare Governo e Parlamento per l’importante lavoro fatto, al quale noi come tutte le altre componenti del settore abbiamo dato un contributo di esperienza importante e correttamente ascoltato, nell’interesse pubblico. Adesso il lavoro più difficile è in capo alla commissione ministeriale che dovrà attuare la delega. Siamo convinti che gli esperti chiamati a questo compito sapranno rendere ancora più efficaci ed effettivi i principi direttivi della delega, portando in consultazione pubblica un testo che certamente renderà la normativa più chiara e semplice, consentendo a tutti, compresi i progettisti, le imprese e le amministrazioni di concentrarsi non sui ricorsi e sulle interpretazioni normative, ma sul lavoro e sul fine ultimo da perseguire: programmare, progettare e realizzare opere di qualità ed efficienti, utili alla collettività. Per nostra parte ci siamo e ci saremo sempre”

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