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N° 30136 - 29/05/2016 _ stampa - -

Infografica “I compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step!”

Trattao da Biblus-net

 

Compiti del Rup, verifiche e controlli durante l’esecuzione secondo il nuovo Codice appalti. Ecco tutto quello che occorre sapere nell’infografica in 8 step di BibLus-net

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) all’art. 101 comma 1 individua i seguenti soggetti delle stazioni appaltanti:

  • il responsabile unico del procedimento (Rup)
  • il direttore dei lavori
  • il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • il coordinatore in materia di salute e di sicurezza
  • il collaudatore
  • il verificatore della conformità
  • infografica_RUP_

 

In questo articolo parleremo del responsabile unico del procedimento (Rup), analizzando il ruolo, le funzioni ed i suoi compiti negli appalti e nelle concessioni, previsti dal nuovo Codice.

Il Rup svolge una funzione centrale nei contratti pubblici e ha autorità decisionale in tutte le fasi del procedimento. Esercita un’attività preliminare di controllo e verifica del progetto, si accerta in fase esecutiva del corretto svolgimento dei lavori (autorizzando anche eventuali varianti), collabora alle operazioni di verifica della conformità e di collaudo e rilascia i certificati di pagamento.

Nella seguente infografica (proposta anche in allegato in formato PDF vettoriale) sono riportati in sintesi i compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step.

Step 1: nomina del responsabile unico del procedimento

Secondo l’art. 31 comma 1, per ogni affidamento pubblico (concessione o appalto di lavori, forniture e servizi) la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento per le seguenti fasi:

  • programmazione
  • progettazione
  • affidamento
  • esecuzione

Per i lavori il Rup è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica economica; in caso di lavori non programmati è nominato nel momento stesso in cui vengono realizzati. Per servizi e forniture il Rup deve essere nominato contestualmente all’acquisto degli stessi.

Il Rup è nominato con atto formale del responsabile del settore tra i dipendenti di ruolo e deve essere dotato di competenze professionali adeguate ai compiti che deve rivestire. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il Rup è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

La stazione appaltante in casi di particolare importanza può affiancare al Rup una struttura stabile, per ottenere migliori risultati sotto l’aspetto qualitativo della progettazione e della programmazione (art. 31 comma 9); inoltre deve provvedere all’opportuna attività di formazione dei soggetti che possono essere nominati responsabili del procedimento.

Il Rup ha i seguenti compiti specifici (art. 31 comma 4):

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per il programma triennale dei lavori pubblici e per gli altri atti di programmazione
  • cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
  • cura il corretto svolgimento delle procedure
  • segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
  • fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
  • sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento
  • propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
  • propone l’indizione della conferenza di servizi (quando necessario)
  • verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Per i lavori e i servizi di ingegneria e architettura, il Rup deve essere un tecnico; in caso contrario le competenze sono attribuite al responsabile del servizio relativo al lavoro da realizzare (art. 31 comma 6).

Step 2: controllo e verifica preliminare del progetto

Il primo compito del Rup è stabilire chi può partecipare alla gara d’appalto verificando laregolarità della documentazione amministrativa delle imprese.

Il responsabile unico del procedimento inoltre stabilisce criteri, contenuti e momenti diverifica tecnica dei vari livelli di progettazione (art. 23 comma 9).

La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento (art. 26 comma 2) e in contraddittorio con il progettista.

La verifica accerta in particolare (art. 26 comma 4):

  • la completezza della progettazione
  • la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
  • l’applicabilità della soluzione progettuale prescelta
  • i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo
  • la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso
  • la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti
  • la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
  • l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
  • la manutenibilità delle opere, ove richiesta

Il Rup anche nelle fasi successive effettua un controllo continuo sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi sul luogo e verifiche (anche a sorpresa), per valutare il rispetto di tutte le misure in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana (art. 31 comma 12).

Step 3: esecuzione del contratto

L’ esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (art. 101 comma 1), avvalendosi dei seguenti soggetti:

  • direttore dei lavori
  • direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • coordinatore in materia di salute e di sicurezza

Il Rup autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e si accerta dell’effettiva data di inizio, nonché del rispetto di ogni altro termine di svolgimento delle operazioni. In caso contrario può stabilire penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Step 4: autorizzazione e comunicazione delle varianti

Le varianti ai contratti di appalto in corso devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante (art. 106 comma 1).

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziale.

Il Rup in tale fase deve svolgere le seguenti attività:

  • redige una relazione relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni che hanno reso necessarie le varianti
  • quantifica, sentito il progettista, le operazioni previste dalla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e, in caso positivo, procede alla stipula di un apposito atto aggiuntivo
  • approva i nuovi prezzi determinati insieme al direttore dei lavori e all’esecutore, per lavori o materiali non previsti dal contratto

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal Rup all’Osservatorio, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente 10% dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal Rup all’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione), come previsto dall’art. 106 comma 14 del nuovo Codice.

Step 5: sospensione e risoluzione del contratto

Il Rup può disporre la sospensione dei lavori in caso di necessità o di pubblico interesse.

Se la durata della sospensione è superiore al 25% della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando è superiore a 6 mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. In caso di opposizione della stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione (art.107 comma 2).

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; successivamente il Rup dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107 comma 3).

Step 6: attivazione del procedimento di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio della procedura stessa, nell’ambito di un limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione), qualunque sia l’importo delle riserve, il Rup attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, avvalendosi eventualmente della figura di un esperto (art. 205 comma 2).

Il direttore dei lavori deve avvisare il Rup relativamente a eventuali riserve iscritte; il Rup deve trasmettere nel più breve tempo possibile una propria relazione (art. 205 comma 3).

La proposta di accordo bonario viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti (art. 205 comma 6).

Step 7: collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il Rup nella fase finale del procedimento si avvale delle seguenti figure (art. 101 comma 1):

  • collaudatore
  • verificatore della conformità

I contratti pubblici sono soggetti a:

  • collaudo, per i lavori
  • verifica di conformità, per i servizi e per le forniture

Lo scopo è quello di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

L’art. 102 comma 2 prevede che per i contratti pubblici sotto soglia europea, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato:

  • per i lavori, dal direttore dei lavori
  • per servizi e forniture, dal Rup su richiesta del direttore dell’esecuzione (se nominato)

Step 8: rilascio del certificato di pagamento

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione nei casi previsti (art. 102 comma 4).

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N° 30115 - 27/05/2016 _ stampa - -

«Premio» a imprese e professionisti che comprano beni nuovi

Tratto da Il sole 24 ore.com

 

Un aiuto alle imprese e ai liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare 23/E del 26 maggio 2016 l’agenzia delle Entrate ha fornito tutte le indicazioni per ottenere il cosiddetto “super ammortamento”, l’agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 che prevede un incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e che comporta quindi un più alto “sconto” fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.

I beni «super ammortizzabili» 
Rientrano nell’agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi che siano strumentali all’attività d’impresa o professionale. La circolare delle Entrate illustra le modalità di calcolo del maggior ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o adibiti a uso pubblico, sia quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta, sia, infine, quelli utilizzati per scopi diversi (con deducibilità limitata e limite massimo alla rilevanza del costo di acquisizione)


 Patent box, istanze al rush finale

Chi può accedere al beneficio 
Possono usufruire del super ammortamento tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, e i lavoratori autonomi che svolgono arti o professioni anche in forma associata. Agevolazione aperta anche ai contribuenti minimi e a coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti e gli enti non commerciali per quanto riguarda l'attività commerciale eventualmente esercitata.

Chi non può accedere al beneficio 
Non possono godere dell’agevolazione, invece, le persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni usufruendo del regime forfetario, visto che nel loro caso il reddito è calcolato applicando un coefficiente di redditività al volume dei ricavi o compensi e non come differenza tra componenti positivi e negativi. Allo stesso modo, sono escluse le imprese marittime che calcolano il reddito con il regime della “tonnage tax”.

La tempistica 
Per determinare l’incentivo introdotto dai commi 91 e seguenti della legge 208/2015 occorre prestare attenzione alla data in cui l’investimento si considera effettuato, ricordando che il costo viene maggiorato del 40% solo se fiscalmente sostenuto tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. Se si tratta di acquisti (cioè di ordinari contratti di compravendita di beni mobili, posto che gli immobili sono esclusi dal maxi ammortamento), rileva il momento in cui il fornitore consegna o avvia la spedizione del bene; questa data risulterà di solito dai Ddt o comunque dai documenti emessi ai fini del trasporto del bene. Se la data in cui si verifica il trasferimento della proprietà è successiva rispetto a quella di consegna o spedizione, si prenderà invece in considerazione la data di passaggio della proprietà. Per eventuali prestazioni connesse con l'investimento (trasporto, montaggio, installazione, eccetera), che non siano già comprese nel costo del bene, va presa in esame la data di ultimazione (circolare 44/E/2009 riferita all’agevolazione Tremonti ter).

L’entrata in funzione del bene 
Il diritto all’incentivo non è condizionato all’entrata in funzione del bene strumentale nel periodo agevolato. Poiché però il bonus è costituito dalla maggiorazione degli ammortamenti, per usufruirne effettivamente è necessario che il bene agevolato sia anche entrato in funzione entro la fine dell’esercizio. Ad esempio: un bene strumentale acquistato a dicembre 2015, ma entrato in funzione nel successivo mese di gennaio 2016, consentirà la deduzione maggiorata solo dal 2016 (Unico 2017). Altrettanto un investimento realizzato entro il 31 dicembre 2016, con entrata in funzione nel 2017, sarà comunque incentivato (costo sostenuto entro la data limite), ma la deduzione partirà solo dal modello Unico 2018. 

 


L’esclusione dall’Irap 
La maggiorazione del costo del 40% ai fini di ammortamenti e canoni per i beni acquisti nel periodo agevolato non ha alcun effetto ai fini Irap, anche per i soggetti che calcolano questo tributo applicando ai componenti positivi e negativi le regole di determinazione proprie dell’imposta personale sul reddito. È questa la risposta che l’agenzia delle Entrate ha fornito durante Telefisco 2016, prendendo probabilmente atto che la relazione tecnica alla legge di Stabilità non ha previsto alcun effetto, ai fini di questa imposta, per il bilancio erariale.

La vendita del bene agevolato 
Quali effetti può avere la cessione del bene agevolato prima del termine del processo di ammortamento? Poiché la legge di Stabilità 2016 precisa che la maggiorazione del costo di acquisizione del bene ha effetto «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria», ne consegue che al momento della cessione l’impresa (o il lavoratore autonomo) calcola le plus/minusvalenze sulla base del solo ammortamento effettuato in contabilità, senza che abbia alcun rilievo il «maxi ammortamento» dedotto in dichiarazione. Questo significa due cose: da un lato, non viene meno il beneficio già fruito, e quindi non occorre restituire i maggiori ammortamenti anche nell’ipotesi in cui il bene sia ceduto prima del termine del piano di ammortamento; dall’altro lato, non viene corretta (almeno per questo motivo) la plus/minusvalenza contabile, evitando, così, il venir meno dell’agevolazione già fruita. Pertanto, la cessione del bene (o la sua eliminazione dal processo produttivo) prima del termine dell’ammortamento non determina alcuna variazione da operare nel modello Unico

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N° 30100 - 19/05/2016 _ stampa - -

Nuovo Codice dei contratti: dalla pretesa semplificazione al caos (e siamo solo al primo atto della commedia)

Popolo di operatori nel mondo degli appalti pubblici, reagisci! Avv.Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

 

Stiamo assistendo in questi giorni a qualche cosa che non si era mai visto prima nel mondo degli appalti pubblici.

Premetto che questo intervento non vuole essere in nessun modo avverso ad alcuna parte politica. Sia il centro sinistra che il centro destra, quando sono stati rispettivamente al Governo, hanno combinato grossi guai nel nostro povero, ma importantissimo ambito.

Il mio intervento è legato alla passione ed amore che ho per quanti conosco lavorare da anni in questo settore ed alla frustrazione che sento dentro in questi giorni per ciò che sta per avvenire.

Dal 18 aprile 2014 la vigenza della Direttiva Comunitaria 2014/24 impone al nostro Paese il recepimento entro la scadenza del 18 aprile 2016.

La procedura normativa di recepimento si è avviata tempestivamente, ma ad andatura troppo lenta per arrivare in tempo.

Solo il 3 marzo scorso il Governo è riuscito ad approvare una prima bozza del nuovo Codice degli Appalti e tra pareri e firma del Capo dello Stato siamo arrivati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo il 19 aprile 2016. Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione. Ecco ritengo questo modo di fare vigliacco ed oltraggioso.

Il legislatore ha avuto due anni per recepire le nuove direttive comunitarie e non ha offerto nessun periodo di vacatio legis agli operatori del diritto degli appalti pubblici per studiare i 220 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non mi pare un comportamento corretto. La vigenza del nuovo Codice abroga le disposizioni previgenti (è integralmente abrogato il D.Lgs 163/2006) e comporta la vigenza di 220 articoli nuovi in materia di appalti.

E questa vigenza, per volontà del nostro legislatore, è immediata, senza che venga lasciato a chi deve applicare queste norme alcun periodo per studiarle, elaborarle e comprenderle. 2 Difficile non lasciarsi andare ad epiteti poco degni della nostra professionalità.

La settimana scorsa, durante un convegno, ho ascoltato l’intervento di un Senatore della Repubblica che magnificava l’operato del nostro legislatore, specificando che il nuovo Codice diverrà strumento importante nella lotta contro la corruzione.

Ecco, voglio ricordare a tutti che la “Corruption” di cui di parla Trasparency da anni non è solo legata alle mazzette ed agli inciuci, ma anche alla scarsa qualità normativa del legislatore. La certezza del diritto è uno strumento fondamentale per operare nel modo migliore.

Un Paese che alla data di scadenza del termine per recepire una direttiva importante come quella degli appalti pubblici non sa ancora quando avverrà il recepimento è un paese corrotto e non per colpa dei funzionari pubblici.

Un Paese che alla data di scadenza del termine di recepimento pubblica un codice degli appalti con vigenza il giorno stesso, manda allo sbando gli operatori, rendendo terreno fertile alla corruzione. Un Paese che crea costante disordine legislativo (ricordo, ad esempio, che noi abbiamo un codice antimafia e norme che disciplinano l’antimafia al di fuori del codice medesimo) è un paese che crea corruzione e non per responsabilità di coloro che operano nel mondo degli appalti pubblici.

Sono stufo di sentire il nostro legislatore attaccare chi opera negli appalti pubblici come fosse l’unico responsabile della situazione attuale italiana: il legislatore è il primo responsabile assoluto di questa situazione e ciò che sta avvenendo in Italia per recepire la direttiva comunitaria 2014/24 ne è testimonianza esplicita.

Occorre che il legislatore si faccia un serio esame di coscienza e comprenda una cosa importante: non è la data di vigenza di una norma che rende il settore stabile, ma la data di comprensione e corretta applicazione della stessa.

Ed allora sarebbe stato molto meglio che il legislatore si fosse preso un lasso temporale maggiore per rendere migliore il testo del Codice (che ha subito numerosissime critiche e richieste di modifiche dal parere del Consiglio di Stato), piuttosto che, rispettando in extremis il termine per il recepimento, darci un testo sconosciuto da applicare, non si sa bene come, immediatamente e che certamente conterrà numerose 3 imperfezioni che daranno vita agli usuali innumerevoli interventi novativi sul testo approvato.

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N° 30099 - 19/05/2016 _ stampa - -

Nuovo Codice dei contratti: dalla pretesa semplificazione al caos (e siamo solo al primo atto della commedia)

Popolo di operatori nel mondo degli appalti pubblici, reagisci! Avv.Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

Stiamo assistendo in questi giorni a qualche cosa che non si era mai visto prima nel mondo degli appalti pubblici.

Premetto che questo intervento non vuole essere in nessun modo avverso ad alcuna parte politica. Sia il centro sinistra che il centro destra, quando sono stati rispettivamente al Governo, hanno combinato grossi guai nel nostro povero, ma importantissimo ambito.

Il mio intervento è legato alla passione ed amore che ho per quanti conosco lavorare da anni in questo settore ed alla frustrazione che sento dentro in questi giorni per ciò che sta per avvenire.

Dal 18 aprile 2014 la vigenza della Direttiva Comunitaria 2014/24 impone al nostro Paese il recepimento entro la scadenza del 18 aprile 2016.

La procedura normativa di recepimento si è avviata tempestivamente, ma ad andatura troppo lenta per arrivare in tempo.

Solo il 3 marzo scorso il Governo è riuscito ad approvare una prima bozza del nuovo Codice degli Appalti e tra pareri e firma del Capo dello Stato siamo arrivati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo il 19 aprile 2016. Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione. Ecco ritengo questo modo di fare vigliacco ed oltraggioso.

Il legislatore ha avuto due anni per recepire le nuove direttive comunitarie e non ha offerto nessun periodo di vacatio legis agli operatori del diritto degli appalti pubblici per studiare i 220 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non mi pare un comportamento corretto. La vigenza del nuovo Codice abroga le disposizioni previgenti (è integralmente abrogato il D.Lgs 163/2006) e comporta la vigenza di 220 articoli nuovi in materia di appalti.

E questa vigenza, per volontà del nostro legislatore, è immediata, senza che venga lasciato a chi deve applicare queste norme alcun periodo per studiarle, elaborarle e comprenderle. 2 Difficile non lasciarsi andare ad epiteti poco degni della nostra professionalità.

La settimana scorsa, durante un convegno, ho ascoltato l’intervento di un Senatore della Repubblica che magnificava l’operato del nostro legislatore, specificando che il nuovo Codice diverrà strumento importante nella lotta contro la corruzione.

Ecco, voglio ricordare a tutti che la “Corruption” di cui di parla Trasparency da anni non è solo legata alle mazzette ed agli inciuci, ma anche alla scarsa qualità normativa del legislatore. La certezza del diritto è uno strumento fondamentale per operare nel modo migliore.

Un Paese che alla data di scadenza del termine per recepire una direttiva importante come quella degli appalti pubblici non sa ancora quando avverrà il recepimento è un paese corrotto e non per colpa dei funzionari pubblici.

Un Paese che alla data di scadenza del termine di recepimento pubblica un codice degli appalti con vigenza il giorno stesso, manda allo sbando gli operatori, rendendo terreno fertile alla corruzione. Un Paese che crea costante disordine legislativo (ricordo, ad esempio, che noi abbiamo un codice antimafia e norme che disciplinano l’antimafia al di fuori del codice medesimo) è un paese che crea corruzione e non per responsabilità di coloro che operano nel mondo degli appalti pubblici.

Sono stufo di sentire il nostro legislatore attaccare chi opera negli appalti pubblici come fosse l’unico responsabile della situazione attuale italiana: il legislatore è il primo responsabile assoluto di questa situazione e ciò che sta avvenendo in Italia per recepire la direttiva comunitaria 2014/24 ne è testimonianza esplicita.

Occorre che il legislatore si faccia un serio esame di coscienza e comprenda una cosa importante: non è la data di vigenza di una norma che rende il settore stabile, ma la data di comprensione e corretta applicazione della stessa.

Ed allora sarebbe stato molto meglio che il legislatore si fosse preso un lasso temporale maggiore per rendere migliore il testo del Codice (che ha subito numerosissime critiche e richieste di modifiche dal parere del Consiglio di Stato), piuttosto che, rispettando in extremis il termine per il recepimento, darci un testo sconosciuto da applicare, non si sa bene come, immediatamente e che certamente conterrà numerose 3 imperfezioni che daranno vita agli usuali innumerevoli interventi novativi sul testo approvato.

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N° 30033 - 09/05/2016 _ stampa - -

La commissione di gara: ecco come funziona e come viene scelta Tratto da edilone.com 

Una delle più rilevanti novità del nuovo codice degli appalti pubblici riguarda l’introduzione di un albo dei commissari di gara e la sua tenuta presso l’ANAC

 

Oggi, i commissari sono stati nominati all’interno della stazione appaltante, sulla base delle competenze specifiche possedute dai dipendenti dall’amministrazione.

Soltanto nel caso di impossibilità nel reperire soggetti competenti, in base all’oggetto della gara, all’interno dell’amministrazione aggiudicatrice o di altre p.a., sussisteva la possibilità di rivolgersi all’esterno e individuare così soggetti dotati di alta professionalità.

Con il nuovo codice degli appalti pubblici, la scelta dei commissari di gara avverrà secondo metodologie differenti, almeno per alcuni tipi di gare.

Nell’ambito del più generale obbiettivo della centralizzazione della committenza, gli articoli 77 e 78 del nuovo codice degli appalti pubblici introducono delle novità importanti per quanto concerne la scelta e l’attività dei commissari di gara.

I commissari saranno scelti tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC e individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare.

La lista sarà comunicata dall’ANAC alla stazione appaltante, di norma entro cinque giorni dalla richiesta.

I vincitori di Bauma 2016, dalle ruspe elettriche al calcestruzzo stampato in 3d

Per quanto concerne l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie o per quelli che non presentano particolare complessità, la stazione appaltante potrà scegliere al proprio interno i commissari di gara. Si precisa che sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (articolo 77, comma 3 nuovo codice).

Infine, l’articolo 77 prevede la possibilità per il commissario di gara di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Ai sensi dell’articolo 78 del nuovo codice degli appalti pubblici, è istituito presso l’ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

I soggetti interessati ad iscriversi nell’elenco, dovranno essere in possesso dei requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l’Autorità definisce in apposito atto.

Sul punto, il recente parere del Consiglio di Stato (parere 1° aprile 2016 n. 855), ha avanzato delle osservazioni, atteso che la nuova legge non ha previsto alcun termine per l’emanazione dei provvedimenti da parte dell’Autorità anticorruzione.

Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, la fissazione dei requisiti dei commissari di gara dovrebbe essere prevista per legge e non affidata a provvedimenti adottati dall’ANAC.

Gli articoli 77 e 78 della nuova legge appalti pubblici, rispondono all’esigenza di selezionare in modo più rigoroso le persone deputate al controllo tecnico-economico dell’offerta, in modo da contrastare i diffusi fenomeni corruttivi che imperversano il sistema nazionale.

Tale riorganizzazione, è collegata agli obbiettivi della centralizzazione della committenza e della professionalizzazione delle stazioni appaltanti, tuttavia, periodi transitori lasciati al libero arbitrio delle amministrazioni potrebbero portare ad un caos normativo che rischierebbe di paralizzare le procedure di gara.

L’articolo 77 del nuovo codice appalti, prevede infatti che fino all’adozione dei provvedimenti da parte dell’Autorità, la commissione continuerà ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

L’applicazione di questo passaggio, se non accompagnato da regole chiare, potrebbe creare inevitabili divergenze operative di non facile comprensione per gli operatori economici.

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N° 30023 - 04/05/2016 _ stampa - -

Aggiornamento professionale, nuove regole per gli Ingegneri

di Paola Mammarella04/05/2016

 

I Master a distanza non danno diritto a CFP, i corsi online sono considerati attività di apprendimento non formale

Aggiornamento professionale, nuove regole per gli Ingegneri

04/05/2016 – Per l’aggiornamento professionale gli ingegneri non potranno ottenere crediti frequentando Master a distanza. Con la circolare 772/2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha adottato le Linee di indirizzo n.4 sull’aggiornamento della competenza professionale, che regolano numero di CFP per attività, esoneri e tempistiche per la presentazione dei documenti agli Ordini di appartenenza.
 

Aggiornamento professionale e Master

Al punto 7 delle Linee di indirizzo si legge che sono riconosciuti i Master di I e II livello universitario (che per loro definizione prevedono tutti un conferimento di almeno 60 crediti formativi universitari e un impegno complessivo di almeno 1.500 ore), svolti in Italia e all’estero, con esclusione di quelli erogati in modalità FAD (Formazione a distanza). Per tutti i Master sono attribuiti 30 CFP alla data di superamento dell’esame finale, indipendentemente dalla effettiva durata in mesi che può essere distribuita in modo più o meno intensivo.
 
In base al Regolamento sull’aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI nel 2013, i Master di I e II livello rientrano, insieme ai dottorati di ricerca e ai corsi universitari con esame finale, tra le attività di apprendimento formale. Rispetto al 2013, quando si parlava in modo generico di Master, il CNI ha ritenuto opportuno specificare che quelli a distanza non possono essere utilizzati per ottenere crediti che certifichino l’apprendimento formale.
 

Le attività di aggiornamento professionale

Ricordiamo che per esercitare la professione l’iscritto all’Albo deve essere in possesso di un minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP). Al termine di ogni anno solare, ad ogni iscritto vengono detratti 30 CFP dal totale posseduto. I crediti si accumulano con l’iscrizione all’Albo (90 CFP se ci si iscrive entro 2 anni dall’abilitazione; 60 CFP se ci si iscrive tra 2 e 5 anni; 30 CFP ci si iscrive dopo 5 anni), ma dal momento che vengono decurtati ogni anno, è necessario accumularne altri attraverso attività di aggiornamento professionale.
 
Le attività di formazione sono di tre tipi: non formaleinformale e formale. Nell’apprendimento non formale rientrano corsi e seminari in modalità sia frontale sia a distanza, convegni, conferenze, visite tecniche e stage formativi. Ogni ora equivale a un CFP. In base alle nuove linee di indirizzo, gli eventi formativi che si svolgono all’interno di manifestazioni fieristiche, mostre convegno e similari, indipendentemente dalla struttura dell’evento, sono classificati sempre come “convegni”. Sono invece vietati gli eventi organizzati all’interno di stand di aziende ed enti.  
Si possono ottenere CFP anche le dimostrazioni tecniche su prodotti innovativi effettuate da aziende accreditate dal CNI. Ogni evento, assimilato alla categoria “convegni” dà diritto al massimo al massimo a 2 CFP ed è riconosciuto 1 CFP per un’ora di evento.
Per la formazione post vendita relativa a strumentazione tecnica professionale, sia hardware che software, è possibile ottenere 1 CFP per ora di formazione (per massimo 5 CFP all’anno) se il corso è tenuto da un’azienda produttrice o rivenditrice autorizzata.
 
Le attività di apprendimento informale comprendono pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio, commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale. In questo ambito devono essere conseguiti 15 CFP, che possono anche essere autocertificati. Le nuove linee di indirizzo stabiliscono che alle pubblicazioni qualificate nell’ambito dell’ingegneria siano riconosciuti 2,5 CFP per articoli di lunghezza pari ad almeno 2500 caratteri (spazi esclusi) pubblicati su riviste indicizzate daSCOPUS o Web of Science e/o inserite nell’elenco dall’ANVUR per l’area di ricerca Area 8 - Ingegneria civile e architettura, e Area 9 - Ingegneria industriale e dell'informazione, relative alla VQR 2004-2010. Sono anche riconosciuti articoli pubblicati su riviste ufficiali del CNI o di Ordini provinciali degli ingegneri.
 
Al terzo gruppo appartengono, come già spiegato, i percorsi che si concludono con l’ottenimento di un titolo di studio. Le nuove linee di indirizzo prevedono che le istanze di riconoscimento di crediti formali siano inviate al proprio Ordine di appartenenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui il corso è terminato.
 

Formazione, gli altri contenuti delle nuove Linee di indirizzo

Sono riconosciuti 5 CFP per gli stage formativi attinenti all’ingegneria di durata minima di 3 mesi e frequenza di almeno 20 ore settimanali. È consentito uno stage per anno solare e per vedersi riconoscere i CFP il professionista dovrà inviare al suo Ordine una domanda firmata dal legale rappresentante dell’ente che lo ha ospitato entro il 31 gennaio dell’anno successivo in cui è terminato lo stage.
 
Gli iscritti successivi alla data dell’1 gennaio 2014 che non rispettano l’obbligo del conseguimento dei 5 CFP sull'etica e deontologia professionale entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione sono deferiti al Consiglio di Disciplina territoriale ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale.
 
Sono previsti casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale in caso di maternità o paternità, malattia cronica grave, assistenza a persone con malattia cronica grave e lavoro all’estero. Le istanze devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio del periodo di esonero
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N° 30006 - 30/04/2016 _ stampa - -

Nuovo Codice appalti: Linee guida ANAC “Servizi di ingegneria e architettura”

Tratto da www.lavoripubblici.it       

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Una delle 7 consultazioni predisposte dall’ANAC in riferimento al Nuovo Codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016 è relativa all’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Il documento sottoposto a consultazione e sul quale potranno essere inviate osservazioni ed ulteriori elementi che si ritiene opportuno approfondire, in pratica rivisita la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” che aveva fornito, in riferimento al previgente d.lgs. n. 163/2006, indicazioni sui predetti servizi.

Il documento, dopo la premessa, è suddiviso nei seguenti paragrafi:

  • Inquadramento normativo
  • Principi generali
  • Indicazioni operative
  • Affidamento di incarichi di importo inferiore a 100.000
  • Affidamenti di importo pari o superiore a 100.000 euro
  • Classi, categorie e tariffe professionali
  • Indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo
  • Verifica e validazione della progettazione

 

Il nuovo documento nasce dall’esigenza di fornire indicazioni agli operatori del mercato e alle stazioni appaltanti che siano coerenti con il nuovo quadro normativo successivo all’entrata in vigore deld.lgs. n. 50/2016 e, in taluni casi, suppliscono al vuoto che si è venuto a determinare con la precisazione che i concorsi di progettazione non sono trattati nel documento e per gli stessi si rinvia alla dettagliata disciplina del Nuovo Codice, che dedica alla materia gli artt. 152 e ss.

Il d.lgs. n. 50/2016 contiene, sparse nel testo, una serie di disposizioni che costituiscono, nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria nel dettaglio gli articoli cui fare riferimento per i citati servizi sono:

  • l’art. 23, commi 2 e 12 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;
  • l’art. 24, commi 4 e 8 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici;
  • l’art. 31, comma 8 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
  • l’art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;
  • l’art. 93, comma 10 - Garanzie per la partecipazione alla procedura;
  • l’art. 95, comma 3, lett. b) - Criteri di aggiudicazione dell’appalto;
  • l’art. 157 - Altri incarichi di progettazione.

 

Ai paragrafi 3.4 e 3.5 del provvedimento è precisato che la stazione appaltante, così come disposto all’art. 93 comma 10 del d.lgs. n. 50/2016, agli incaricati della redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP può chiedere soltanto la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ma non anche la cosiddettacauzione provvisoria ma, anche, che così come disposto all’art. 59, comma 1, secondo periodo, gli appalti relativi ai lavori sono affidatiponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

E’, anche, previsto il divieto di ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità.

Per quanto concerne, poi, la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara, al paragrafo 4 relativo alle “Indicazioni operative” è precisato che fino a quando il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. n. 143/2013 con la precisazione che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti.

Viene, poi, aggiunto che nella documentazione di gara deve essere riportato il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara per permettere ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.

Nulla viene detto, in questo paragrafo sulla obbligatorietà per le stazioni di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le tabelle in vigore ma, successivamente, al paragrafo “Classi, categorie e tariffe professionali” viene precisato che “Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara.

Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara”.

 

Forse sarebbe stato meglio inserire l’obbligatorietà dell’utilizzazione delle tariffe vigenti al paragrafo 4 relativo alle “indicazioni operative” precisando che le tariffe devono essere applicate così come sono senza determinare importi a base di gara inferiori a quelli derivanti dall’applicazione delle tariffe professionali in vigore.

Altri punti abbastanza importanti trattati ai paragrafi 6.1 e 6.2 sono quello dei giovani professionisti e quello della qualificazione per le gare sopra la soglia comunitaria. Per quanto concerne i giovani professionisti, al paragrafo 6.1 relativo agli affidamenti pari o superiori a 100.000 e fino alla soglia comunitaria è precisato che, nel caso di utilizzo della procedura ristretta, per la scelta dei soggetti da invitare dovrà essere previsto un incremento convenzionale premiante del punteggio attribuito, basato sulla presenza di uno o più giovani professionisti nei gruppi concorrenti.

Per quanto concerne, poi, l’affidamento di incarichi di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, nel documento predisposto dall’ANAC è precisato che il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando deve essere al "massimo pari al doppio dell'importo a base di gara".

Con il previgente d.lgs. n. 163/2006 il riferimento era agli ultimi cinque anni ed occorreva attestarsi tra due e quattro volte l'importo a base di gara. Adesso, in funzione delle decisioni delle stazioni appaltanti, ci si dovrebbe attestare al massimo al doppio.                                           

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N° 29990 - 25/04/2016 _ stampa - -

Gare di appalto, oneri di sicurezza obbligatori

È sempre obbligatorio indicare i costi della sicurezza nelle offerte per le gare d’appalto: la sentenza del Consiglio di Stato. 

Sicurezza e appalti

Nelle gare d’appalto i costi relativi alla sicurezza sul lavoro devono essere obbligatoriamente indicati nell’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara stessa. IlConsiglio di Stato ha messo nero su bianco questa normativa con la sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, esprimendosi in merito al ricorso di una società esclusa da una gara in sede di apertura delle offerte proprio a causa dell’assenza degli oneri della sicurezza interni o aziendali:«Ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87, comma 4 del Codice dei Contratti e dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. n.81/2008, viene riconosciuta ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di elemento essenziale dell’offerta, a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e, come tale, suscettibile di esclusione (CdS, sez. III, Sentenza n. 4622/2012)».

=> Codice Appalti: pronta la Riforma

Il primo ricorso al TAR è stato rigettato perché:

  • il bando, nel prevedere un livello di progettazione definitiva rimesso alla stazione appaltante, non impediva ai concorrenti di specificare gli oneri di sicurezza in sede di redazione del progetto esecutivo, essendo questo il livello di progettazione sufficiente per il calcolo di tali oneri ai fini dell’offerta economica;
  • l’obbligo di indicare gli oneri relativi alla sicurezza è desumibile dal disposto dell’art. 87, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici; in seguito “Codice”), senza che al riguardo sia necessaria una specifica sanzione in seno alla lex specialis;
  • la violazione di tale prescrizione legislativa giustifica l’irrogazione della doverosasanzione espulsiva. 

=> Riforma Appalti: limiti all’offerta più vantaggiosa

Rispondendo all’appello rivolto al Consiglio di Stato, i giudici hanno chiarito inoltre che trattandosi di una questione di interesse pubblico è necessario applicare quanto previsto dagli artt. 35 ss. della Costituzione che assicura i diritti fondamentali dei lavoratori: i costi riferiti alla sicurezza sul lavoro per interferenze e i costi di sicurezza interni devono essere subito indicati nell’offerta economica e devono essere chiari per la stazione appaltante che deve verificarli. Vai alla fonte 

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