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Nuovo Codice dei contratti: dalla pretesa semplificazione al caos (e siamo solo al primo atto della commedia)

Inserito da admin Il maggio 19, 2016 @ 8:40 am | Commenti disabilitati

Popolo di operatori nel mondo degli appalti pubblici, reagisci! Avv.Vittorio Miniero – toto@appaltiamo.it

 

Stiamo assistendo in questi giorni a qualche cosa che non si era mai visto prima nel mondo degli appalti pubblici.

Premetto che questo intervento non vuole essere in nessun modo avverso ad alcuna parte politica. Sia il centro sinistra che il centro destra, quando sono stati rispettivamente al Governo, hanno combinato grossi guai nel nostro povero, ma importantissimo ambito.

Il mio intervento è legato alla passione ed amore che ho per quanti conosco lavorare da anni in questo settore ed alla frustrazione che sento dentro in questi giorni per ciò che sta per avvenire.

Dal 18 aprile 2014 la vigenza della Direttiva Comunitaria 2014/24 impone al nostro Paese il recepimento entro la scadenza del 18 aprile 2016.

La procedura normativa di recepimento si è avviata tempestivamente, ma ad andatura troppo lenta per arrivare in tempo.

Solo il 3 marzo scorso il Governo è riuscito ad approvare una prima bozza del nuovo Codice degli Appalti e tra pareri e firma del Capo dello Stato siamo arrivati alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale solo il 19 aprile 2016. Il decreto prevede la vigenza decorrente dal giorno stesso della pubblicazione. Ecco ritengo questo modo di fare vigliacco ed oltraggioso.

Il legislatore ha avuto due anni per recepire le nuove direttive comunitarie e non ha offerto nessun periodo di vacatio legis agli operatori del diritto degli appalti pubblici per studiare i 220 articoli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Non mi pare un comportamento corretto. La vigenza del nuovo Codice abroga le disposizioni previgenti (è integralmente abrogato il D.Lgs 163/2006) e comporta la vigenza di 220 articoli nuovi in materia di appalti.

E questa vigenza, per volontà del nostro legislatore, è immediata, senza che venga lasciato a chi deve applicare queste norme alcun periodo per studiarle, elaborarle e comprenderle. 2 Difficile non lasciarsi andare ad epiteti poco degni della nostra professionalità.

La settimana scorsa, durante un convegno, ho ascoltato l’intervento di un Senatore della Repubblica che magnificava l’operato del nostro legislatore, specificando che il nuovo Codice diverrà strumento importante nella lotta contro la corruzione.

Ecco, voglio ricordare a tutti che la “Corruption” di cui di parla Trasparency da anni non è solo legata alle mazzette ed agli inciuci, ma anche alla scarsa qualità normativa del legislatore. La certezza del diritto è uno strumento fondamentale per operare nel modo migliore.

Un Paese che alla data di scadenza del termine per recepire una direttiva importante come quella degli appalti pubblici non sa ancora quando avverrà il recepimento è un paese corrotto e non per colpa dei funzionari pubblici.

Un Paese che alla data di scadenza del termine di recepimento pubblica un codice degli appalti con vigenza il giorno stesso, manda allo sbando gli operatori, rendendo terreno fertile alla corruzione. Un Paese che crea costante disordine legislativo (ricordo, ad esempio, che noi abbiamo un codice antimafia e norme che disciplinano l’antimafia al di fuori del codice medesimo) è un paese che crea corruzione e non per responsabilità di coloro che operano nel mondo degli appalti pubblici.

Sono stufo di sentire il nostro legislatore attaccare chi opera negli appalti pubblici come fosse l’unico responsabile della situazione attuale italiana: il legislatore è il primo responsabile assoluto di questa situazione e ciò che sta avvenendo in Italia per recepire la direttiva comunitaria 2014/24 ne è testimonianza esplicita.

Occorre che il legislatore si faccia un serio esame di coscienza e comprenda una cosa importante: non è la data di vigenza di una norma che rende il settore stabile, ma la data di comprensione e corretta applicazione della stessa.

Ed allora sarebbe stato molto meglio che il legislatore si fosse preso un lasso temporale maggiore per rendere migliore il testo del Codice (che ha subito numerosissime critiche e richieste di modifiche dal parere del Consiglio di Stato), piuttosto che, rispettando in extremis il termine per il recepimento, darci un testo sconosciuto da applicare, non si sa bene come, immediatamente e che certamente conterrà numerose 3 imperfezioni che daranno vita agli usuali innumerevoli interventi novativi sul testo approvato.


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