Categoria: edilbank

ago 25 2016

Nuovo Codice appalti:

Senza Capitolato-tipo é monco il provvedimento sulla Direzione dei lavori

 

Rileggendo attentamente le linee guida “Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto” (amena lettura estiva) proposte dall’ANAC in riferimento all’articolo 111, comma 1 del nuovo Codice dei contratti non si può fare a meno di riflettere sul fatto che, in parecchi casi, la definizione delle modalità di predisposizione degli atti di consegna di lavori, di consegna d’urgenza, di sospensione dei lavori, di accettazione dei materiali, di prove e di analisi finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali, di danni da forza maggiore e di altro, viene demandata al Capitolato speciale d’appalto.

 

Sembra, quindi, che ogni capitolato speciale d’appalto allegato al progetto potrebbe contenere tempi e modalità diverse per una stessa funzione. In verità non è così perchéleggendo bene l’articolo 213 del Codice dei contratti, è possibile rilevare come al comma 2 sia precisato che l’ANAC garantirà la promozione dell’efficienza della qualità delle stazioni appaltanti anche con la predisposizione di capitolati-tipo.

 

 

Nella relazione di accompagnamento al documento predisposto dall’ANAC è evidenziato che sono pervenute dagli stakeholder richieste di integrazione delle linee guida con una disciplina di maggiore dettaglio (ad esempio, per la consegna dei lavori, le riserve, le penali, la quantificazione di indennità e risarcimenti, i pagamenti all’impresa), anche riproducendo alcune delle disposizioni contenute nel previgente D.P.R. n. 207/2010.

 

Sul punto, l’ANAC ha rilevato che l’assenza di una disciplina di dettaglio nel nuovo Codice è espressione della volontà del legislatore di realizzare un’ampia liberalizzazione delle forme e delle modalità di azione delle stazioni appaltanti, che restano comunque vincolate al rispetto di principi generali cogenti (principi di efficienza e di efficacia, di imparzialità, di concorrenza, di trasparenza ecc.).

 

Pertanto, stante il divieto di gold plating prescritto sia dal legislatore europeo che da quello italiano (sia nella legge-delega n. 11/2016 che nel Codice), l’Autorità ha scelto di inserire nelle linee guida prescrizioni puntuali solo laddove le stesse sono risultate strettamente indispensabili per la definizione delle modalità di svolgimento dell’attività di controllo e di direzione attribuita ai Direttore dei Lavori, nonché laddove, per l’importanza degli istituti giuridici di volta in volta considerati, una disciplina di maggior dettaglio è apparsa strumentale alla garanzia di una maggiore certezza e trasparenza nei rapporti tra stazioni appaltanti e imprese, anche al fine di scongiurare l’insorgere di contenziosi.

Ma, in verità, tali affermazioni potrebbero non essere esatte per il fatto stesso che la disciplina di dettaglio non può essere prevista all’interno delle linee guida del direttore dei lavori che deve soltanto applicarla dopo che la stessa è predisposta dal progettista nel Capitolato speciale d’appalto.

 

La disciplina di dettaglio non viene, dunque, liberalizzata eritornerà ad entrare in gioco non appena l’ANAC predisporrà, così come disposto all’articolo 213, comma 2, il Capitolato-tipo che, ovviamente, conterrà disposizioni puntuali ed omogenee per tutti relativamente alla consegna di lavori, alla consegna d’urgenza, alla sospensione dei lavori, all’accettazione dei materiali, alle prove ed analisi finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali, ai danni da forza maggiore e ad altro

 

In ogni caso, quindi, quando, il provvedimento predisposto in riferimento all’articolo 111, comma 1, approvato dall’ANAC il 28 giugno 2016 ed inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e che aspetta da quasi due mesi di essere trasformato in decreto (successivamente al parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) entrerà in vigore resterà monco per il fatto stesso che la stesura del Capitolato speciale d’appalto di ogni singolo lavoro dovrebbe fare riferimento ad un capitolato-tipo predisposto dall’ANACdel quale non si ha alcuna notizia.

A cura di Arch. Paolo Oreto

ago 25 2016

Diagnosi energetiche nelle Pmi: online il bando 2016 da 15 milioni di euro

La scadenza per presentare i programmi è fissata al 15 ottobre 2016

Adisposizione delle Regioni e Province autonome ulteriori 15 milioni di euro per il cofinanziamento di nuovi programmi volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

È quanto prevede il bando 2016 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che invita Regioni e Province autonome a presentare programmi per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI e rendere più efficienti i loro consumi energetici. Continua

ago 23 2016

Appalti

Chieste regole più stringenti per l’offerta economicamente più vantaggiosa

di Rossella Calabrese05/08/2016  Vedi Aggiornamento del 23/08/2016

Lettera delle Commissioni parlamentari all’ANAC: le Linee Guida rendano il DM Parametri ‘il più possibile vincolante.

 
 Una serie di questioni e di osservazioni puntuali sulle Linee Guida al Codice Appalti. È questo il contenuto della lettera che Altero Matteoli, presidente della Commissione Lavori pubblici del Senato, ed Ermete Realacci presidente della Commissione Ambiente della Camera, hanno inviato al presidente dell’Authority Anticorruzione Anac, Raffaele Cantone.
 
Non si tratta di un parere formale delle Camere, non previsto dalla legge, ma di una ‘cortesia istituzionale’ in linea con la soft law che ha ispirato le Linee Guida Anac al Codice degli Appalti.
 

Offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)

Considerando che il criterio di aggiudicazione dell’OEPV consente per sua natura un ampio ventaglio di scelte e che esistono nella prassi varie soluzioni tecnico-matematiche possibili, le Commissioni chiedono che le Linee Guida forniscano indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e subcriteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e subpunteggi (o pesi e subpesi) di ponderazione e delle tecniche di calcolo e aggregazione.
 
Secondo le Commissioni, vanno evitate prassi eccessivamente difformi o soggettive tra le varie stazioni appaltanti a fronte di fattispecie analoghe, pur nel rispetto dell’autonomia decisionale riconosciuta alle stesse stazioni appaltanti. Per tali ragioni, suggeriscono di prevedere nelle Linee Guida che le stazioni appaltanti fissino, per gli affidamenti in cui si faccia ricorso al criterio dell’OEPV espressa come miglior rapporto qualità/prezzo, pesi opunteggi molto ridotti per la componente prezzo.
 
I parlamentari auspicano che tali indicazioni, soprattutto relativi alla scelta dei criteri di valutazione e del peso/punteggio da attribuire, possano essere tradotte in istruzioni specifiche all’interno dei bandi-tipo che saranno presto emanati dall’ANAC. Infine, al fine di fornire istruzioni più chiare e trasparenti alle stazioni appaltanti e ai concorrenti, siggeriscono anche una prepubblicazione dei documenti di gara (almeno per i contratti di importo più alto), tesa a recepire le osservazioni degli operatori ai fini della stesura definitiva degli atti.
 

Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Le Commissioni segnalano che recentemente è stato pubblicato il DM 17 giugno 2016, contenente le tabelle dei corrispettivi dei servizi di progettazione. Quindi, il punto 2 del paragrafo III delle Linee Guida – dicono i parlamentari – dovrebbe essere modificato per richiamare espressamente il decreto in questione. Inoltre, chiedono che l’utilizzo delle tabelle del decreto sia reso il più possibile vincolante, come riferimento per la determinazione dei corrispettivi negli affidamenti, per evitare eccessive sperequazioni.
 
Inoltre, è stato proposto di introdurre tra i criteri di valutazione delle offerte quello per cui, a parità degli altri parametri, venga assegnata una premialità per le offerte che prevedono la presenza nei gruppi di progettazione digiovani professionisti.
 

Responsabile unico del procedimento (RUP)

Le Linee Guida su nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP) per l’affidamento di appalti e concessioni, relativamente agli appalti e le concessioni di lavori, prevedono diversi requisiti di professionalità in funzione dell’importo dei lavori e della complessità dell’opera.
 
In particolare, si stabilisce che il RUP in possesso del diploma e di almeno tre anni di esperienza possa svolgere tale funzione per contratti di valore inferiore a 500.000 euro;  per contratti tra 500.000 e 1.000.000 di euro sono necessari la laurea triennale e almeno cinque anni di esperienza; per i contratti da 1.000.000 di euro in su occorre la laurea magistrale o specialistica e almeno cinque anni di esperienza.
 
Secondo le Commissioni sarebbe opportuno adottare criteri meno rigidi e valutare l’ipotesi di continuare a utilizzare, anche per contratti di importo più significativo, la competenza professionale acquisita all’interno delle stazioni appaltanti da figure in possesso di diploma (quali i geometri).
 
Circa poi i “lavori di particolare complessità” che impongono al RUP l’obbligo di possedere, in aggiunta agli altri requisiti professionali, la qualifica di project manager, le Linee Guida citano anche quelli “da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)”.
 
Secondo i parlamentari, tale formulazione è troppo ampia e generica (le zone sismiche coprono gran parte del territorio nazionale) e potrebbe imporre la qualifica di project manager in un numero molto elevato di situazioni. Pertanto, suggeriscono di distinguere in maniera più chiara e puntuale i casi nei quali può essere effettivamente necessario richiedere anche la qualifica di project manager.
 

Commissari di gara

Per l’iscrizione alla sezione ordinaria dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni di gara, è richiesta l’iscrizione a ordini o collegi professionali da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni, per i professionisti la cui attività è assoggettata all’obbligo di iscrizione a ordini o collegi, e l’iscrizione a una delle associazioni professionali costituite dai professionisti non organizzati in ordini o collegi ovvero l’abilitazione all’esercizio di professioni non regolamentare da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. I parlamentari consigliano di consentire l’iscrizione all’Albo anche a giovani laureati che abbiano seguito appositi corsi di formazione.
 
Per concludere, le Commissioni auspicano che le osservazioni possano essere di ausilio all’ANAC per migliorare la predisposizione delle Linee Guida e informano che è stata deliberata un’apposita indagine conoscitiva congiunta per monitorare il processo di attuazione del Codice Appalti. 

ago 19 2016

Il Governo licenzia la revisione parziale della legge sulla protezione antincendio a destinazione del Gran Consiglio

Il Governo ha licenziato il disegno di revisione parziale della legge sulla protezione antincendio a destinazione del Gran Consiglio. La protezione antincendio viene adeguata alle necessità dell’applicazione della legge e della giurisprudenza.

Con la revisione parziale della legge sulla protezione antincendio viene creata una base giuridica volta a permettere all’Assicurazione fabbricati dei Grigioni (AFG) di concedere ai comuni contributi d’esercizio al fine di garantire la qualità e la manutenzione degli impianti di approvvigionamento dell’acqua di spegnimento. Ad oggi gli impianti di approvvigionamento dell’acqua di spegnimento sono stati realizzati in praticamente tutti i comuni e si trovano in buono stato. Continua

ago 19 2016

Talent House, via al contest per giovani professionisti

Delta Spa, con il patrocinio del Consiglio nazionale degli Ingegneri, bandisce la prima edizione di Talent House, il contest dedicato alla valorizzazione dell’evoluzione dello spazio bagno e alla ristrutturazione con i criteri di efficienza energetica.
Fino al prossimo 2 settembre studenti universitari delle facoltà di architettura, ingegneria, design e affini, nonché giovani professionisti under 39 nelle stesse discipline, sono chiamati a realizzare i loro progetti su due temi: Bathroom Edition ed Energy System.
La partecipazione al concorso è completamente gratuita, e sono previsti numerosi premi: stage e visite presso prestigiose aziende internazionali per gli studenti, premi in denaro e viaggi professionali per i giovani professionisti. Continua

ago 14 2016

«Il click day è illegittimo? via ai ricorsi»

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Una consulenza legale evidenzia i limiti del Piano 6.000 Comuni: solo chi ha la banda larga vince.

Ill “click day” è un criterio illegittimo, oltre che demenziale.

 

Potrebbe aprirsi a breve il contenzioso tra i Comuni e il ministero delle Infrastrutture sulle procedure per ottenere i finanziamenti del “Piano 6.000 campanili”, un programma che finanzia progetti locali di vari tipi.

 

La definizione più giusta sarebbe “mette in palio dei fondi” perché il criterio principale di selezione non ha nulla a che vedere con la bontà, l’utilità o l’efficienza dei progetti presentati. Vince chi arriva prima come nel modello Ticketone: biglietti dei concerti in vendita dalla tot ora di un tal giorno e tutti pronti con l’indice sul tasto invio a casa dell’amico che ha la connessione più veloce.

Per i Comuni funziona allo stesso identico modo e il sindaco che vuole sperare in un finanziamento deve avere una qualità su tutte: la banda larga.

È chiaro che chi non ha una connessione veloce non ne ha colpa, eppure non potrà mai arrivare prima degli altri, anche se il suo progetto è il migliore e il più utile alla popolazione. L’esperienza di quest’anno lo dimostra: i primi 100 milioni di euro sono stati assegnati ai 115 Comuni più veloci, anzi, velocissimi visto che hanno cliccato tutti nel giro di 21 secondi.

 

Alla luce di queste problematiche l’Assco (Associazione Sostegno Comune) ha affidato ad uno studio legale genovese l’incarico di studiare la Convenzione tra il ministero e l’Anci, per capire se ci sono margini di azione e la risposta è positiva, ma è necessario che almeno uno dei Comuni che hanno partecipato al click day presenti ricorso al Tar.

I Comuni di montagna avrebbero una carta in più, il fatto che il click day si pone in contrasto con i principi base della pubblica amministrazione: massima concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, visto che penalizza i Comuni che hanno una scarsa connessione, certamente non per colpa. In questo caso l’intera procedura di assegnazione dei fondi cadrebbe e tutto sarebbe da rifare. C’è poi l’ipotesi di annullare solo alcuni finanziamenti, perché pare che siano numerosi quelli che hanno cliccato un secondo prima della scadenza.

 

De Pellegrin, sindaco di Forno di Zoldo. «Sia chiaro, non sono contro a chi ha ottenuto i finanziamenti, ma al metodo. In generale questi piani di finanziamento mirati, come quello per i Comuni di confine, non fanno che peggiorare la situazione di chi si vede escluso suo malgrado».(i.a.)

La lettera con la consulenza legale è arrivata in questi giorni a molti sindaci bellunesi e c’è chi appoggia in pieno il principio, anche se il ricorso al Tar non può darsi per scontato.

«Il click day è un metodo che non premia nulla, è vergognoso», osserva Camillo

lug 31 2016

Umbria

Umbria bando ICT.

Click Day. Ma, é legale?

Ing. Giampaolo Ceci

 

 

La regione ha pubblicato un Bando a sportello per l’Innovazione digitale nelle PMI.
Le modalità di assegnazione delle risorse disponibili lasciano perplessi perché viene attivata una modalità di affidamento non prevista da alcuna legge nazionale.

Viene attivato un metodo per cui i contributi pubblici sono elargiti “a sportello” ovvero in ordine di richiesta.

Chi lo chiede per primo lo ottiene; chi tarda corre il rischio di arrivare quando i fondi sono ormai ultimati.

 

La procedura è semplice: a partire dall’ora (minuto e secondo) stabilito dal gestore del bando (Ente pubblico), i concorrenti devono “postare” elettronicamente la domanda, mediante un formulario che l’ente pubblico stabilisce di volta in volta.

I conferimenti vengono elargiti “a Sportello” fino a che c’é capienza. Il contenuto del progetto non conta nulla o meglio verrà preso in esame, successivamente, per controllare che i requisiti del candidato siano conformi alle prescrizioni del bando.

Il vantaggio di questo metodo é che i contributi vengono erogati subito senza dover attendere che si riuniscano le solite commissioni che poi stileranno le solite graduatorie oggetto delle solite malevole illazioni o magari anche oggetto delle solite furberie italiane.

Nel bando INAIL ad esempio i fondi, per svariate decine di milioni di euro, sono stati assegnati con questo metodo. Si sono “volatilizzati” in 9 (nove) secondi, seppure fossero 280 milioni di euro !!!!

Il metodo sembra scevro da qualsiasi possibilità d’intrallazzo, ma è un metodo che mette tutti sullo stesso piano o è un metodo che favorisce qualche altro tipo di discriminazione occulto?

 

Bisogna premettere che negli affidamenti di appalti di servizi si deve fare riferimento almeno ad un concetto base: la “Par condicio” tra i concorrenti.

Il principio é noto: il legislatore vuole garantire che ogni concorrente sia posto nelle stesse condizioni del suo concorrente ovvero che non ci possano essere favoritismi né palesi né occulti.

 

Ma non solo. Quando si erogano soldi pubblici vige anche un secondo principio che è quello della trasparenza nelle procedure di affidamento.

Ora nel Click Day questi principi sono rispettati? Chi trae un oggettivo vantaggio da questa procedura?

In effetti, a ben analizzare la questione, l’introduzione simultanea di una gran quantità di dati, verso un unico server di posta, da località anche molto distanti tra loro, non sempre garantisce che i tempi di trasmissione siano gli stessi. Si parla di millesimi di secondo, ma quando i dati sono di centinaia di migliaia fa la differenza.

Può anche accadere che la mole di dati contemporanea faccia saltare il server ricevente come accadde, se non ricordo male, proprio alla Regione dell’Umbria in occasione di un analogo Click Day di qualche anno fa.

Conta anche la velocità della banda che si usa.

Tutto questo a parità di destrezza dell’operatore!

 

Nel bando ISI dell’INAIL si è notato che i più veloci hanno inserito i dati richiesti dal sistema in soli 3 secondi!!

Una velocità fantastica che va ben al di sotto della media degli aggiudicatari che è stata, lo ricordo, di 9 secondi!

Dei veri campioni della tastiera o più probabilmente degli esperti d’informatica, che sono riusciti ad attivare la trasmissione dei dati, proprio al secondo esatto in cui il cervellone adibito alla ricezione delle domande, si era “attivato” per riceverli.

Ma non é tutto qui. Se l’inserimento dei dati a sportello fosse affidato dall’impresa richiedente ad una società d’informatica che ha curato la stesura del progetto, con questo metodo di assegnazione dei fondi, questa dovrebbe avere a disposizione un numero di operatori (e di computer) pari al numero delle domande di finanziamento che ha approntato per i suoi clienti perché non potrebbe digitarle una dopo l’altra. Arriverebbe certamente fuori tempo massimo.

Chi non può permettersi un tale investimento?

Ma non basta ancora. Se una piccola impresetta che si azzarda a voler chiedere i contributi, ma non possiede un sistema informatico adatto? Deve rivolgersi ad amici?

 

C’è poi la questione della trasparenza. Se un informatico sa produrre un software che si attiva allo scadere del tempo fatidico e consente una più rapida introduzione dei dati nelle maschere dell’ente erogatore, batte sicuramente i concorrenti.

 

Tralasciamo infine i soliti inciuci che la procedura non scongiura affatto (sarebbe interessante verificare chi vince sempre questi bandi).

E se un concorrente conoscesse il software della stazione appaltante e le modalità per trasmettere i dati senza digitarli? potrebbe precompilare i dati richiesti e inserirli con un solo Click al massimo in tre secondi …. appunto.

I funzionari addetti al software possono ragionevolmente essere insospettabili quando conoscono le chiavi per assegnare o meno contributi per diverse centinaia di milioni di euro?

 

Una procedura illogica e ingiusta quella del Click Day che ingenera anche dubbi sulla sua stessa legalità, anche perché di questo originale metodo di affidamento non v’é alcuna traccia tra quelli citati nel codice degli appalti.

Si dice però che é veloce. Fermi restando i dubbi sulla sua legalità, allora, illegale per illegale, perché non fare un pubblico sorteggio legato ai numeri estratti dal super enalotto? 

lug 21 2016

Codice Appalti, pubblicate le correzioni formali

Manca ora il primo correttivo, in fase di gestazione, che dovrebbe intervenire su importi a base di gara e progetto di fattibilità.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la rettifica degli errori materiali del nuovo Codice Appalti. Si tratta di correzioni formali (Scarica il testo del Codice Appalti corretto), nulla a che vedere con il primo decreto correttivo che dovrebbe apportare modifiche sostanziali ai contenuti della norma. 
Correzioni formali al Codice Appalti

Le otto pagine di rettifiche pubblicate in Gazzetta Ufficiale non modificano il senso della norma.  Continua

lug 06 2016

Isolamento acustico degli edifici, pubblicata in lingua italiana la norma UNI EN ISO 16283-2.

La norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell’isolamento dai rumori di calpestio di solai utilizzando il generatore normalizzato di calpestio.

È stata pubblicata in lingua italiana la norma internazionale UNI EN ISO 16283-2:2016 “Acustica – Misure in opera dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio – Parte 2: Isolamento dal rumore di calpestio”.

La norma descrive un metodo in opera per la misurazione dell’isolamento dai rumori di calpestio di solai utilizzando il generatore normalizzato di calpestio. Il metodo è applicabile sia a solai nudi sia a pavimentazioni con rivestimenti. Continua

lug 02 2016

Nuovo Codice Appalti, in Gazzetta l’Errata Corrige con 167 modifiche al D.Lgs. n. 50/2016

Tratto da http://www.lavoripubblici.it  Vai alla fonte 

 
Nuovo Codice Appalti oltre ogni limite. È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2016 l’avviso di rettifica che contiene il Comunicato relativo al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». (Decreto legislativo pubblicato nel Supplemento ordinario N. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 91 del 19 aprile 2016).

 

 

Le rettifiche battono qualsiasi record essendo state pubblicate dopo quasi 3 mesi della pubblicazione del decreto e anche perché:

  • contengono circa 170 modifiche su un testo composto da 220 articoli;
  • modificano circa 100 articoli su 220 (il 44% dell’articolato);
  • le modifiche in larga parte riguardano riferimenti errati contenuti all’interno dell’articolato.

Ciò significa che per quasi 3 mesi gli operatori hanno avuto a che fare con un codice difficilmente leggibile, con conseguenze che sono sotto gli occhi di chi ha voglia di fare un’analisi libera da legacci politici.

Ci chiediamo, e vi chiediamo, se questo è il modo di legiferare e perché il testo originario sia stato predisposto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri espropriando il Ministero delle Infrastrutture della responsabilità e competenza della predisposizione di una legge che riguarda le infrastrutture ed i trasporti.

A cura di Redazione LavoriPubblici.i

giu 27 2016

Speciale accesso Fondi EU partite IVA, parte I

di 

 

 

 

 

 

 

I soldi ci sono, sì, ma dentro un fortino quasi inaccessibile. Parliamo dei fondi strutturali europei che l’ultima Legge di Stabilità ha finalmente reso disponibili anche ai liberi professionisti italiani, alle partite Iva, ai freelance. Una rivoluzione perché permetterebbe anche a chi non ha una azienda o una attività artigianale iscritte alla Camera di Commercio, di ottenere finanziamenti per il proprio lavoro o per progetti connessi.

 

Ma a sei mesi di distanza quanto delle prescrizioni normative è stato attuato? Dopo la campagna di Acta (il movimento che rappresenta i lavoratori autonomi) dedicata a scovare quei bandi che escludono le partite IVA pur dovendo includerle per legge, La Nuvola fa il punto della situazione provando a capire quanto sia davvero possibile per un libero professionista, al momento, partecipare a un bando per contributi europei. A partire dalla definizione di fondo europeo e accessibilità. Nella seconda parte dello speciale, invece, scopriremo quali Regioni offrono davvero possibilità di accedere ai bandi per i cosiddetti fondi indiretti.

 

Fondo perduto, prestito, garanzia/ Immaginate di essere un giovane avvocato, un giovane architetto e di voler avviare il vostro studio: accedere a un contributo specifico potrebbe sostenere la spinta iniziale dell’attività. Molti giovani professionisti italiani pensano al contributo europeo come un contributo a fondo perduto, vincolato a un progetto specifico: si pensa, cioè, che la spinta economica iniziale coincida con un obolo che non vada poi restituito o quanto meno restituito sotto forma di servizi o partecipazioni (come avviene per le start up). Questa immagine è solo parzialmente veritiera, perché non tutti i fondi europei sono a fondo perduto e anche quando dovrebbero esserlo si scopre poi essere stati tramutati in presiti, cofinanziamenti o addirittura soldi per chiedere prestiti e garanzie ad altri soggetti.

Di quanti soldi parliamo/ Nella logica di Bruxelles l’accesso dei singoli serve a velocizzare la spesa di parte dei fondi che restano troppo spesso fermi nelle casse centrali. Parliamo di un ammontare – fondi di investimento compresi – di oltre 454 miliardi solo per il periodo 2014-2020 . Di questi, una parte è suddivisa in due macro-tipologie di fondi: fondi diretti e fondi strutturali indiretti. Ai primi, come dice lo stesso aggettivo, si può accedere direttamente cioè senza il bisogno di passare da organismi nazionali che non devono emettere bandi specifici. Che cosa vuole dire concretamente? Vuol dire armarsi di un ottimo inglese e monitorare questi due portali: il sito dei bandi Horizon 2020 (80 miliardi per progetti di ricerca) e COSME (2,4 miliardi in bandi per la competitività economica). Il singolo, anche libero professionista, dunque può accedere.

 

Fondi diretti: accessibilità teorica e di fatto/ Per i fondi diretti l’accessibilità del singolo libero professionista, purtroppo, è solo teorica. La maggior parte dei bandi connessi a questo tipo di contributi è infatti pensata per progetti strutturati, da condurre in partnership: difficile, quindi, che un singolo professionista da solo, pur potendo fare domanda, sia in grado poi di gestire la procedura di realizzazione o anche solo di fare da capofila per un finanziamento che può anche ammontare a milioni di euro. Non è quindi vietato partecipare, ma di fatto Horizon 2020 e Cosme sono studiati appositamente per realtà strutturate e difficilmente per le esigenze e la capacità di rendicontazione e di gestione di un singolo freelance.

 

Accanto ai fondi diretti esistono poi quelli indiretti, cioè contributi erogati dall’UE ma gestiti a livello nazionale e regionale. Parliamo in particolare del Fondo Sociale Europeo (FSE) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). In questo caso occorre armarsi di pazienza e monitorare i siti delle Regioni che emanano bandi appositi volti a erogare i finanziamenti del Fondo indiretto – e di cui parleremo nella seconda parte dello speciale.

Fondi indiretti: accessibilità teorica e di fatto/ In teoria questi fondi dovrebbero essere più accessibili rispetto ai fondi diretti. Per due ragioni. La prima è che un organo italiano – nel nostro caso ci concentreremo sulle Regioni – aiuta a tradurre in linee guida applicabili sul territorio requisiti e indicazioni fornite da Bruxelles su tipi di ambito e tipi di ricadute ideali che quei soldi devono avere una volta messi in circolazione. La seconda è che i loro importi, proprio perché distribuiti dal filtro dell’organo nazionale, sono prestabiliti e in genere meno consistenti per ogni progetto rispetto ai potenziali milioni di un bando diretto. Nella realtà, il livello di burocratizzazione e le condizioni ulteriori imposte dalla normativa italiana e regionale rendono la presentazione delle application un lavoro.

Lavoro che in genere sono più inclini le imprese ad affrontare rispetto al singolo freelance. Lo dimostra il fatto che, salvo qualche eccezione nella Penisola, li sportelli di consulenza gratuiti per i liberi professionisti si contano sulle dita di una mano mentre il resto è lasciato alla consulenza privata.

Maria Teresa Cosso è ingegnere ed esperta di finanzia agevolata di impresa. Opera in Piemonte e conferma che ad oggi «richieste di consulenza da parte di partite IVA non mi sono arrivate. Può darsi dipenda anche dal mio specifico campo, poiché lavoro più per aziende di varie dimensioni o startup che non per i singoli freelance». In ogni caso Cosso conferma che «le linee di finanziamento sono difficili da attivare, devono essere sempre supportate da garanzie. Tutto sommato questi percorsi non sono così immediati e facili e anche per le imprese, a fronte delle spese sostenute la documentazione richieste per le application è importante».

 

Se il nodo allora non sono i finanziamenti ma i meccanismi di redistribuzione serve una semplificazione urgente per permettere davvero ad imprese e singoli di beneficiare dei finanziamenti europei. Molti dei quali, invece, si bloccano alla frontiere nazionali e vengono assorbiti da organismi non direttamente capaci di realizzare progetti e avviare attività. Cioè, quello per cui i fondi sono nati.

giu 19 2016

Nuovo Codice Appalti, dall’Anac una bussola per il periodo transitorio

di Paola Mammarella   Vail alla fonte

Le risposte dell’Autorità anticorruzione su procedure, requisiti delle imprese e delle Stazioni Appaltanti a cavallo tra vecchie e nuove norme

 
Requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto e procedure da seguire fino all’emanazione di tutti i decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici. Per rispondere ai dubbi manifestati dagli addetti ai lavori, l’Anac ha pubblicato delle Faqche faranno da bussola nel periodo transitorio. Si tratta dei mesi in cui, in attesa che vengano approvati e diventino operativi i decreti attuativi, continuerà ad applicarsi il vecchio regolamento d’attuazione (Dpr 207/2010).
 
Nuovo Codice Appalti, dall’Anac una bussola per il periodo transitorio 

 

Finanza di progetto e lavori pubblici 

L’Anac ha spiegato che i progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità riguardanti proposte di concessione per le quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati al 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Nuovo Codice (D.lgs. 50/2016), devono essere sottoposte ad una valutazione di fattibilità economica e finanziaria.
 
La mancata approvazione della valutazione di fattibilità determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali è riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l’integrazione del progetto a base di gara, lo studio di impatto ambientale e la localizzazione urbanistica.
 
Se i progetti preliminari hanno ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione entro il 19 aprile 2016, continueranno ad applicarsi le vecchie regole.
 
Le proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o lavori di pubblica utilità per cui, alla data di entrata in vigore del nuovo Codice, non sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dovranno essere nuovamente presentate.
 
Per le procedure per cui è stato individuato il promotore, ma non è ancora stata bandita la gara, si userà il nuovo Codice.
 

Appalti centralizzati

L’Anac ha ribadito che, in base all’articolo 37 de Codice Appalti  i Comuni non capoluogo di provincia possono procedere autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40mila euro e di lavori di importo inferiore a 150mila euro. Possono inoltre effettuare ordini avvalendosi degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
 
Per gli importi superiori, la Stazione Appaltante deve essere dotata della qualificazione prevista dall’articolo 38. Il sistema sarà definito con un decreto ad hoc, quindi nel frattempo saranno considerate idonee le Amministrazioni iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).Quelle non iscritte all’AUSA devono rivolgersi a una centrale di committenza o aggregarsi ad una Stazione appaltante iscritta.
 
Se non si rispettano queste condizioni il CIG non verrà rilasciato.
 

Partecipazione dei consorzi alle gare

Fino all’approvazione dei decreti sulla qualificazione delle imprese, i consorzi continueranno a seguire le vecchie regole. Ciò significa che si qualificherà sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Per i lavori si sommeranno i requisiti delle singole imprese. Per la qualificazione per prestazioni diprogettazione e costruzione sarà sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate.
 

Documentazione e rinnovi contrattuali

certificati relativi all’esecuzione di lavori affidati con procedure di scelta del contraente devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati di esecuzione lavori».
 
Se sono richieste informazioni che non è possibile inserire nei modelli messi a disposizione dall’Autorità, l’inserimento dovrà tenere conto delle tabelle di equiparazione contenute nel Comunicato del Presidente dell’11 maggio 2016.
 
Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali non rilevanti e limitate nel tempo, continua ad applicarsi il vecchio Codice Appalti.
 

Procedura negoziata

Alle procedure negoziate indette secondo il vecchio Codice e andate deserte continua ad applicarsi la vecchia normativa purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata.
 
Il vecchio Codice si applica anche nel caso in cui la nuova disciplina sia entrata in vigore dopo la pubblicazione degli avvisi esplorativi. La procedura, specifica l’Anac, deve essere avviata entro un tempo congruo.
 
Analogamente, le vecchie norme valgono anche se le procedure negoziate o gli affidamenti diretti sono effettuate in attuazione di accordi quadro e convenzioni adottate prima del nuovo Codice.

giu 11 2016

Imu 2016: per gli imbullonati variazione catastale entro il 15 giugno

Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”. È questa l’innovazione che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare. Per poter beneficiare della rendita ridotta per il calcolo dell’Imu già dall’acconto 2016, è possibile presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale per escludere eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima diretta, entro il 15 giugno 2016 – See more at: https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/21700-imu-2016-per-gli-imbullonati-variazione-catastale-entro-il-15-giugno.html#sthash.7VaZhoYH.dpuf...Continua

giu 10 2016

ANAC e Commissari di gara: Il fascicolo delle osservazioni A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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È terminata il 16 maggio 2016 la consultazione on line sulle Linee guida redatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra le quali quelle relative ai “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici“.

 

Alla consultazione hanno partecipato 95 soggetti interessati che hanno inviato all’ANAC le loro osservazioni che l’Autorità ha pubblicato in un fascicolo. Entrando nel dettaglio, i 95 soggetti che hanno inviato osservazioni possono essere suddivisi in:

  • 32 pubbliche amministrazioni e società pubbliche;
  • 27 associazioni di categoria e ordini;
  • 7 operatori economici;
  • 29 altri.

 

Tra le osservazioni relative alle associazioni e ordini professionali sono pervenute quelle di:

  • Consiglio Nazionale dei Geologi;
  • INARSIND;
  • Oice;
  • Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari;
  • Ordine degli ingegneri della Provincia di Macerata;
  • Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma;
  • Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo;
  • Ordine Interprovinciale dei Chimici della Sicilia;
  • Rete Professioni Tecniche.

Le modifiche richieste sono diverse e riguardano parecchie problematiche che non è possibile riassumere ma che occorre leggerle puntualmente. Occorre, però, evidenziare che nessuna delle osservazioni rileva il fatto che le linee guida non possono modificare una legge che disattende il principio della legge delega di cui alla lettera hh) dell’articolo 1, comma 1.

L’art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede, infatti, che la nomina dei soggetti esterni alla stazione appaltante è obbligatoria soltanto per affidamenti superiori alla soglia comunitaria e quelli che non presentano particolare complessità, disattendendo di fatto uno dei principi della legge delega.

 

Entriamo nel dettaglio delle osservazioni.

Tra quelle formulate da INARSIND (Associazione d’intesa sindacale ingegneri ed architetti liberi professionisti italiani) vi è:

  • l’esclusione dei docenti universitari dalle commissioni di gara;
  • l’estensione a 10 anni per i requisiti comprovanti esperienza e professionalità;
  • iscrizione all’elenco in qualsiasi momento dell’anno e non solamente a finestre temporali definite;
  • no al doppio sorteggio (ANAC/Stazione Appaltante), ma uno solo da parte di ANAC;
  • valutazione della congruità delle offerte da parte della Commissione e non del RUP
  • definizione dei “congrui compensi” per i liberi professionisti che fanno parte delle Commissioni
  • commissari dipendenti della PA esterni alla Stazione Appaltante e maggiore definizione delle cause di incompatibilità.

Interessanti le osservazioni formulate dall’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica) e relative a:

  • le condizioni di incompatibilità per i Commissari (art. 77 del Nuovo Codice) ed, in particolare, la necessità di prevedere che i Commissari non debbano aver avuto rapporti di lavoro diretti o indiretti nei 3 anni precedenti e non ne devono avere nei 2 successivi con alcun soggetto partecipante alla gara oggetto di valutazione (limite da estendersi ai famigliari dei commissari e alle società controllate e/o partecipate dai soggetti partecipanti alla gara);
  • la verifica della parte amministrativa svolta dalla Stazione Appaltante e la necessità che l’elenco dei partecipanti alla gara sia sottoposto all’attenzione dei Commissari sorteggiati al fine di consentire loro la verifica di loro eventuali incompatibilità;
  • in riferimento ai criteri per la comprovata esperienza e professionalità dei Commissari, per l’OICE sarebbe utile aggiungere che questi dovranno essere in numero adeguato per garantire una turnazione efficace e possedere una laurea pertinente (ingegneri, architetti e geologi) in LLPP ed iscrizione all’Albo da più di 10 anni. Le linee guida prevedono che i commissari debbano avere l’iscrizione all’Albo da più di 5 anni, ma sarebbe più adeguato richiedere anche per loro il medesimo requisito dei Direttori tecnici e cioè l’iscrizione all’albo da più di 10 anni.

Modifiche di “dettaglio” sono state presentate dalla Rete delle Professioni Tecniche. Riportiamo di seguito le osservazioni (in grassetto le modifiche formulate).

 

6. Criteri per la comprovata esperienza e professionalità
c) pubblici dipendenti di ruolo in possesso di diploma di laurea, iscritti a un ordine/collegio o abilitati a svolgere una determinata professione attinente il settore specifico dell’Albo per cui si chiede di essere iscritti o, in assenza dell’iscrizione o dell’abilitazione, che abbiano svolto mansioni specifiche per almeno cinque anni nel settore di riferimento. I dipendenti pubblici devono avere una qualifica di dirigente o funzionario (o equivalente).

 

7. Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albo
Al fine di garantire l’individuazione di candidati in possesso di idonei requisiti deontologici e morali, si propone di rimettere agli Ordini professionali non solo la verifica della documentazione prodotta dai candidati, ma anche la loro previa valutazione. In particolare, considerato che l’Albo di cui all’art. 78 del codice ha una dimensione nazionale e che gli Albi professionali nazionali sono tenuti, ai sensi del DPR 137/2012, art.3 comma 2 dai Consigli Nazionali delle Professioni, si ritiene che sia opportuno affidare a quest’ultimi il coordinamento e l’invio all’ANAC delle liste dei candidati, segnalate dagli Ordini territoriali, previa valutazione.

 

8. Modalità per la selezione dei commissari di gara
Si propone di introdurre una regola certa per la sospensione dall’Albo ex art.78 degli esperti che rifiutino la candidatura o la nomina di commissario di gara. In particolare, si propone di modificare il sesto capoverso con il seguente testo:
“Sotto un diverso profilo, si sospende, con la garanzia del contraddittorio, per un certo periodo di tempo quell’esperto che abbia rifiutato per un certo numero di trevolte consecutive la candidatura o la nomina a commissario di gara, per motivi diversi dalla incompatibilità, secondo le indicazioni fornite nel regolamento. Ciò al fine di tutelare la serietà dell’iscrizione.”

In allegato le linee guida proposte dall’ANAC ed il fascicolo delle osservazioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

mag 29 2016

Infografica “I compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step!”

Trattao da Biblus-net

 

Compiti del Rup, verifiche e controlli durante l’esecuzione secondo il nuovo Codice appalti. Ecco tutto quello che occorre sapere nell’infografica in 8 step di BibLus-net

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) all’art. 101 comma 1 individua i seguenti soggetti delle stazioni appaltanti:

  • il responsabile unico del procedimento (Rup)
  • il direttore dei lavori
  • il direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • il coordinatore in materia di salute e di sicurezza
  • il collaudatore
  • il verificatore della conformità
  • infografica_RUP_

 

In questo articolo parleremo del responsabile unico del procedimento (Rup), analizzando il ruolo, le funzioni ed i suoi compiti negli appalti e nelle concessioni, previsti dal nuovo Codice.

Il Rup svolge una funzione centrale nei contratti pubblici e ha autorità decisionale in tutte le fasi del procedimento. Esercita un’attività preliminare di controllo e verifica del progetto, si accerta in fase esecutiva del corretto svolgimento dei lavori (autorizzando anche eventuali varianti), collabora alle operazioni di verifica della conformità e di collaudo e rilascia i certificati di pagamento.

Nella seguente infografica (proposta anche in allegato in formato PDF vettoriale) sono riportati in sintesi i compiti del Rup secondo il nuovo Codice appalti in 8 step.

Step 1: nomina del responsabile unico del procedimento

Secondo l’art. 31 comma 1, per ogni affidamento pubblico (concessione o appalto di lavori, forniture e servizi) la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento per le seguenti fasi:

  • programmazione
  • progettazione
  • affidamento
  • esecuzione

Per i lavori il Rup è nominato prima del progetto di fattibilità tecnica economica; in caso di lavori non programmati è nominato nel momento stesso in cui vengono realizzati. Per servizi e forniture il Rup deve essere nominato contestualmente all’acquisto degli stessi.

Il Rup è nominato con atto formale del responsabile del settore tra i dipendenti di ruolo e deve essere dotato di competenze professionali adeguate ai compiti che deve rivestire. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il Rup è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

La stazione appaltante in casi di particolare importanza può affiancare al Rup una struttura stabile, per ottenere migliori risultati sotto l’aspetto qualitativo della progettazione e della programmazione (art. 31 comma 9); inoltre deve provvedere all’opportuna attività di formazione dei soggetti che possono essere nominati responsabili del procedimento.

Il Rup ha i seguenti compiti specifici (art. 31 comma 4):

  • formula proposte e fornisce dati e informazioni per il programma triennale dei lavori pubblici e per gli altri atti di programmazione
  • cura il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati
  • cura il corretto svolgimento delle procedure
  • segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi
  • accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari
  • fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza
  • sorveglia la efficiente gestione economica dell’intervento
  • propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni
  • propone l’indizione della conferenza di servizi (quando necessario)
  • verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

Per i lavori e i servizi di ingegneria e architettura, il Rup deve essere un tecnico; in caso contrario le competenze sono attribuite al responsabile del servizio relativo al lavoro da realizzare (art. 31 comma 6).

Step 2: controllo e verifica preliminare del progetto

Il primo compito del Rup è stabilire chi può partecipare alla gara d’appalto verificando laregolarità della documentazione amministrativa delle imprese.

Il responsabile unico del procedimento inoltre stabilisce criteri, contenuti e momenti diverifica tecnica dei vari livelli di progettazione (art. 23 comma 9).

La verifica ha luogo prima dell’inizio delle procedure di affidamento (art. 26 comma 2) e in contraddittorio con il progettista.

La verifica accerta in particolare (art. 26 comma 4):

  • la completezza della progettazione
  • la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti
  • l’applicabilità della soluzione progettuale prescelta
  • i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo
  • la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso
  • la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti
  • la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori
  • l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati
  • la manutenibilità delle opere, ove richiesta

Il Rup anche nelle fasi successive effettua un controllo continuo sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi sul luogo e verifiche (anche a sorpresa), per valutare il rispetto di tutte le misure in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana (art. 31 comma 12).

Step 3: esecuzione del contratto

L’ esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate (art. 101 comma 1), avvalendosi dei seguenti soggetti:

  • direttore dei lavori
  • direttore dell’esecuzione del contratto di servizi e forniture
  • coordinatore in materia di salute e di sicurezza

Il Rup autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori e si accerta dell’effettiva data di inizio, nonché del rispetto di ogni altro termine di svolgimento delle operazioni. In caso contrario può stabilire penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

Step 4: autorizzazione e comunicazione delle varianti

Le varianti ai contratti di appalto in corso devono essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante (art. 106 comma 1).

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziale.

Il Rup in tale fase deve svolgere le seguenti attività:

  • redige una relazione relativa alle varianti in corso d’opera, in cui sono riportate le ragioni che hanno reso necessarie le varianti
  • quantifica, sentito il progettista, le operazioni previste dalla perizia tecnica redatta dall’esecutore per proporre variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e, in caso positivo, procede alla stipula di un apposito atto aggiuntivo
  • approva i nuovi prezzi determinati insieme al direttore dei lavori e all’esecutore, per lavori o materiali non previsti dal contratto

Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal Rup all’Osservatorio, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della stazione.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera di importo eccedente 10% dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d’opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal Rup all’Anac (Autorità nazionale anti-corruzione), come previsto dall’art. 106 comma 14 del nuovo Codice.

Step 5: sospensione e risoluzione del contratto

Il Rup può disporre la sospensione dei lavori in caso di necessità o di pubblico interesse.

Se la durata della sospensione è superiore al 25% della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando è superiore a 6 mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. In caso di opposizione della stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione (art.107 comma 2).

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario; successivamente il Rup dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale (art. 107 comma 3).

Step 6: attivazione del procedimento di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio della procedura stessa, nell’ambito di un limite massimo complessivo del 15% dell’importo del contratto.

Prima dell’approvazione del certificato di collaudo (ovvero del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione), qualunque sia l’importo delle riserve, il Rup attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte, avvalendosi eventualmente della figura di un esperto (art. 205 comma 2).

Il direttore dei lavori deve avvisare il Rup relativamente a eventuali riserve iscritte; il Rup deve trasmettere nel più breve tempo possibile una propria relazione (art. 205 comma 3).

La proposta di accordo bonario viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti (art. 205 comma 6).

Step 7: collaudo, verifica di conformità e certificato di regolare esecuzione

Il Rup nella fase finale del procedimento si avvale delle seguenti figure (art. 101 comma 1):

  • collaudatore
  • verificatore della conformità

I contratti pubblici sono soggetti a:

  • collaudo, per i lavori
  • verifica di conformità, per i servizi e per le forniture

Lo scopo è quello di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

L’art. 102 comma 2 prevede che per i contratti pubblici sotto soglia europea, il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato:

  • per i lavori, dal direttore dei lavori
  • per servizi e forniture, dal Rup su richiesta del direttore dell’esecuzione (se nominato)

Step 8: rilascio del certificato di pagamento

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, il Rup rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il 90° giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione nei casi previsti (art. 102 comma 4).

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