Categoria: edilbank

nov 09 2016

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nov 05 2016

Codice Appalti,

ok dal Consiglio di Stato al decreto Mit sui requisiti dei progettisti

 
Palazzo Spada ha però chiesto precisazioni sui direttori tecnici delle società di ingegneria, sulle incompatibilità dei professionisti e sul giovane professionista.
 

La Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 

Il provvedimento è volto a definire i requisiti che devono possedere i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i gruppi europei di interesse economico (GEIE) ai fini dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nonché ad individuare i criteri per favorire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee – di cui le stazioni appaltanti devono tener conto ai fini dell’aggiudicazione – garantendo al contempo la necessaria “competenza, esperienza e professionalità” di tali figure professionali.

 

 

Inoltre, il decreto – nel superare il regime transitorio recato dell’art. 216, comma 5 del codice – prevede alcune disposizioni che innovano la disciplina previgente sia relativamente ai requisiti individuati dal decreto, che devono essere indicati “per tutti i soggetti che partecipano alle gare” e non soltanto per le società di ingegneria, come in precedenza previsto; sia in relazione ai “criteri per la partecipazione dei giovani professionisti” ai bandi e alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, non individuati in precedenza; sia per quanto concerne l’introduzione, fra i soggetti che possono partecipare alle succitate procedure, dei “tecnici non laureati”, esclusi dalla partecipazione a queste ultime in base alla previgente disciplina.

 

Il provvedimento è finalizzato “nel medio e lungo periodo” ad ottenere una maggiore “trasparenza ed efficienza” dei servizi di architettura e ingegneria, che dovrebbe favorire – coerentemente con il programma di Governo – la “crescita dell’occupazione”, lo “sviluppo della concorrenza”, “l’aumento della competitività” del settore nonché una “semplificazione ed accelerazione” delle procedure di gara, da conseguire attraverso il collegamento – recato dall’art. 8 del decreto de quo – tra il casellario delle società di ingegneria dell’ANAC e la banca dati degli operatori economici istituita presso il Ministero proponente.

 

11 ARTICOLI. Lo schema del decreto si compone di 11 articoli:

 

- art. 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”) che disciplina l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto, già evidenziato al precedente n. 1;

- art. 2 (“Requisiti dei professionisti singoli e associati”) che definisce i requisiti che devono possedere i professionisti, singoli o associati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ovvero: il possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara; il possesso, nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso di diploma di laurea, del diploma di geometra o di altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare; l’essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti; o, in alternativa, l’essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. L’articolo prevede, inoltre, il divieto per i liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento dei servizi di architettura, di ingegneria e di altri servizi tecnici qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

- art. 3 (“Requisiti delle società di professionisti”) che definisce i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle precitate procedure di affidamento, le società di professionisti, ossia – ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b) del codice – le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;

- art. 4 (“Requisiti delle società di ingegneria”) che indica i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle predette procedure di affidamento, le società di ingegneria – così come definite dall’art. 46, coma 1, lett. c) del codice – ossia le società di capitali, che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- art. 5 (“Requisiti dei raggruppamenti temporanei”) che individua i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle succitate procedure di affidamento, i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lett. e) del codice, i quali, inoltre, devono avere al loro interno almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, con l’incarico di progettista, o, per le procedure di affidamento per le quali non è richiesto il diploma di laurea, un giovane diplomato nelle materie tecniche, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione;

- art. 6 (“Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE”) che, nell’individuare i requisiti che devono possedere i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, ai fini della partecipazione alle predette procedure, estende l’applicazione dei requisiti previsti dai citati artt. 3 e 4 del presente decreto ai consorziati o partecipanti ai GEIE e stabilisce la composizione minima di tali consorzi, che devono essere formati da non meno di tre consorziati;

- art. 7 (“Obblighi di comunicazione”) che individua le informazioni che le società di professionisti o di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, devono obbligatoriamente comunicare all’ANAC, che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria;

- art. 8 (“Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento”) che definisce le modalità di verifica dei requisiti e delle capacità che devono essere possedute dai soggetti precedentemente elencati ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, stabilendo che i dati comunicati ai sensi del succitato art. 7 confluiscano nella banca dati nazionale degli operatori economici e che tale verifica si riferisce solo alla parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di architettura e di ingegneria;

- art. 9 (“Criteri per garantire la presenza di giovani professionisti”) che prevede la possibilità di stabilire da parte delle stazioni appaltanti, nel bando di gara, punteggi premianti nei confronti dei partecipanti alle procedure di affidamento che prevedono più di un giovane professionista o che hanno stipulato con le Università accordi di formazione professionale per giovani laureati;

- art. 10 (“Requisiti di regolarità contributiva”) che prevede i requisiti di regolarità contributiva che devono essere posseduti dai soggetti precedentemente elencati e che disciplina l’applicazione e il versamento del contributo integrativo, qualora previsto dalle norme che regolano la Cassa di previdenza di categoria;

- art. 11 (“Entrata in vigore”) che disciplina l’entrata in vigore del presente atto normativo, precisando che, a decorrere da tale entrata in vigore, sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256, ultimo periodo, del d. P.R. n. 207 del 2010.

 

IL PARERE DI PALAZZO SPADA.

Nel parere n. 02285/2016 pubblicato il 3 novembre 2016, la Commissione ritiene che le disposizioni del provvedimento normativo “risultano, in linea generale, coerenti con gli obiettivi enunciati dal dicastero proponente ed appaiono adeguate al raggiungimento di tali scopi.

In ogni caso, come riferito anche dall’Amministrazione proponente, l’effettivo conseguimento dei predetti obiettivi potrà essere concretamente valutato – nell’ambito della verifica dell’impatto della regolamentazione – tramite l’analisi di alcuni indici quali: il numero degli eventuali contenziosi scaturenti dall’applicazione della normativa in oggetto; il numero di iscrizioni al casellario delle società di ingegneria istituito presso l’ANAC; la quantità dei dati presenti nella banca dati degli operatori economici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nonché l’effettivo numero di gare affidate a società con presenza di giovani professionisti.”

 

Nel parere – IN ALLEGATO – il Consiglio di Stato svolge in via preliminare alcune considerazioni d’ordine generale il cui accoglimento costituisce una condizione per l’espressione di un parere positivo in merito al presente atto normativo. Inoltre, la Commissione ha formulato alcune osservazioni agli articoli dello schema di decreto.

 

La Commissione ritiene che le fattispecie d’incompatibilità individuate dal decreto – segnatamente agli art. 2, comma 3, 3, comma 2, 4, comma 5 e 6, comma 3 – “vadano espunte dal testo del decreto stesso e che spetterà al Governo, eventualmente in sede di decreto correttivo del codice, valutare se e come estendere le cause d’incompatibilità di cui all’art. 48, comma 7 del codice anche alle gare per l’affidamento di incarichi e concorsi di progettazione, oggetto del decreto de quo.”

 

Inoltre, “al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, la Commissione ritiene che l’art. 9 debba essere espunto dal testo del presente decreto.”

ott 30 2016

Umbria 

Formato elettronico per la VIA e la Verifica di assoggettabilità

 
 
 
La Giunta regionale ha approvato il regolamento che rende più facile la consultazione dei documenti relativi alle valutazioni ambientali attraverso l’inserimento sul portale web

Giovedì 27 Ottobre 2016

In Umbria sarà più facile la consultazione dei documenti relativi ai progetti sottoposti a valutazioni ambientali. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Fernanda Cecchini, ha infatti approvato il regolamento per la predisposizione e la consegna, in formato elettronico, della documentazione inerente i procedimenti di Via-Valutazione di impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità, ai fini della sua pubblicazione sul sito web della Giunta regionale.

L’applicazione del regolamento – spiega l’assessore Cecchini – garantirà una corretta informazione al pubblico e allo stesso tempo consentirà di ottemperare nella maniera più consona agli obblighi di legge che riguardano la pubblicazione della documentazione richiesta, particolarmente ‘corposa’ per i procedimenti di ‘Via’. Con il regolamento, predisposto dal Servizio Valutazioni ambientali con il supporto di Umbria Digitale, si forniscono standard organizzativi e di natura informatica univoci a livello regionale necessari per l’inserimento dei documenti presentati in formato elettronico sul portale web delle valutazioni ambientali.

Tramite questo portale dedicato il pubblico potrà accedere a informazioni e documenti organizzati e definiti razionalmente e quindi consultarli più facilmente.

Il regolamento disciplina esclusivamente le modalità per la predisposizione e la consegna dei supporti digitali che contengono la documentazione tecnico-amministrativa che la normativa impone di pubblicare sul sito web della Regione, lasciando invariate le modalità di presentazione delle istanze di Valutazione di impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Si applica, inoltre, soltanto nel caso in cui la Regione Umbria sia “Autorità procedente” ovvero titolare del procedimento di Via e di Verifica di assoggettabilità.

Per il “proponente” viene stabilito l’obbligo di allegare alle istanze di “Via” o di Verifica di assoggettabilità, oltre a quanto già stabilito dalla normativa, anche specifici supporti informatici (supporti ottici cd o dvd), con i documenti organizzati in cartelle e sottocartelle secondo le modalità tecniche fissate dal regolamento.

ott 21 2016

Terremoto 24 agosto, in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge

Disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

 

È in vigore dal 19 ottobre il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2016.

Il provvedimento – IN ALLEGATO – disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Le disposizioni si applicano ai 62 comuni individuati nell’allegato 1 del decreto e, in relazione alle misure previste per gli immobili distrutti o danneggiati, anche agli altri comuni delle quattro regioni purché gli interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e il terremoto del 24 agosto.

Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 settembre 2016, provvede all’attuazione degli interventi previsti nel decreto-legge. Il suo compito è assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea, programmando l’uso delle risorse finanziarie e approvando le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi e la determinazione dei contributi ai territori colpiti. La gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione dura fino al 31 dicembre 2018.

I Presidenti delle quattro regioni colpite operano in qualità di vice-commissari per gli interventi in stretto raccordo con il Commissario straordinario che presiederà una cabina di coordinamento per la ricostruzione. In ognuna delle regioni interessate viene istituito un comitato istituzionale composto dal Presidente della Regione, i Presidenti delle province interessate e i sindaci dei comuni colpiti.

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità, al fondo per la ricostruzione e’ assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016.

 

Criteri e modalita’ generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, possono essere previsti:

 

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;

 

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.

Art-Bonus. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attivita’ culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l’anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

 

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita’ economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, e’ trasferita alla contabilita’ speciale di cui all’articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all’allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

 

Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario puo’ avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa’ in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

 

Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Al fine di garantire l’attivita’ di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all’articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

 

Anagrafe antimafia. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell’iscrizione e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

 

Tracciabilità finanziaria. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati e’ sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilita’ finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche’ quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari.

 

L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.

Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario. Per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 

Le modalita’ e gli interventi oggetto delle verifiche sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all’articolo 18.

Per le finalita’ del presente articolo, l’Unita’ Operativa Speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell’accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all’articolo 1, comma 4.

 

Qualificazione dei professionisti. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e’ istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale puo’ comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, e’ reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo nonche’ presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

 

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco.

Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita’ e professionalita’ e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne’ rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi’ copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo’ effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita’ di quanto dichiarato.

 

Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, e’ al netto dell’Iva e dei versamenti previdenziali ed e’ analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati. Con quest’ultimo atto, puo’ essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con provvedimenti adottati e’ fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

Per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

ott 14 2016

Ricostruzione: elenco speciale professionisti e white list per le imprese

di Alessandra Marra  Vedi Aggiornamento

 

Vasco Errani: ‘miglioramento sismico fino all’80%. Renderemo gli edifici a prova di terremoto di magnitudo 6.0’

 
Lricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma avverrà in trasparenza e legalità: tutte le imprese dovranno essere preventivamente iscritte alla White List e i professionisti abilitati dovranno essere iscritti ad un ‘elenco speciale’ per evitare conflitti di interessi e l’accumulo di incarichi.
 
Questi alcuni orientamenti strategici per affrontare il post-terremotoesposti dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, Vasco Errani, nell’audizione alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata su ricostruzione e politiche di prevenzione antisismica.

Il Commissario Errani ha in primis dichiarato che il Decreto sugli interventi per la ricostruzione è pronto e sarà approvato la prossima settimana. 

Ricostruzione: trasparenza per professionisti e imprese

Errani ha sottolineato l’importanza di agire con trasparenza e legalità per la ricostruzione e la progettazione dei territori, seguendo il modello Expo e attivando una stretta collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).  
 

Ricostruzione: elenco speciale professionisti e white list per le imprese
Tutte le imprese che lavoreranno con le risorse pubbliche per la ricostruzione degli edifici, sia pubblici che privati, dovranno essere preventivamente iscritte alla White List. Questo varrà anche per le imprese che lavoreranno in subappalto.
 
Ci sarà anche un elenco speciale dei professionisti abilitati, per evitare conflitto d’interessi tra incarico progettuale, direzione lavori e impresa. Ciò ridurrà il rischio dell’accumulo d’incarichi e il conseguente allungamento dei tempi.
 

Terremoto: ricostruzione antisismica

Per gli edifici su cui si riscontreranno danni lievi si opererà un rafforzamento sismico mentre per tutti gli altri interventi, ricadenti nell’ambito privato, si prevede il miglioramento sismico fino all’80% (con un miglioramento minimo al 65%).
 
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, si prevede il pieno adeguamento sismico, mentre per i beni culturali sarà previsto il massimo miglioramento sismico, al netto della tutela del bene.
 
L’obiettivo di questi interventi è quello di evitare crolli o collassi degli edifici, se colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0.
 

Ricostruzione post-sisma per l’intero sistema edilizio

Errani ha evidenziato che la scelta di fondo del Governo è quella di assicurare tutte le risorse necessarie per la ricostruzione dell’intero sistema edilizio, una volta accertati i danni correlati al terremoto.
 
In particolare ha messo in luce che il Decreto prevedrà la totale ricostruzione, anche delle ‘seconde case’ ricadenti nelle ‘aree interne’, che rappresentano l’identità del territorio e ne costituiscono parte integrante. La presenza di questi edifici, infatti, rappresenta più del 70% del patrimonio abitativo delle zone colpite dal terremoto.
 
Il Commissario si è soffermato sulla necessità che la ricostruzione tenga conto della particolarità del territorio colpito dal sisma, utilizzando una strategia nazionale per rilanciare l’economia. E’ stata, quindi, prevista l’istituzione di una conferenza permanente con i Ministeri e i parchi per valutare la ricostruzione urbanistica.
 

Ricostruzione: ambiente e borghi

Errani si è poi soffermato sulle questioni ambientali, sottolineando che, anche nella procedura di emergenza, non sarà prevista alcuna deroga sulle procedure relative all’amianto. 
 
Sarà inoltre assicurato il recupero dalle macerie per gli edifici storici e i beni culturali con l’obiettivo di limitare al massimo i rifiuti e favorire il più possibile l’utilizzo delle macerie come nuova materia prima.
 
Per rispettare la particolarità dei luoghi nei centri storici si farà unaprogrammazione urbanistica rispettando l’identità dei borghi. Si prevedrà anche una forma sostitutiva di quelle abitazioni per chi non vuole ricostruire.
 

Terremoto: risarcimento dei danni

Il Commissario ha anche fatto sapere che entro 16 novembre 2016 sarà attivato il fondo europeo per le emergenze per i 4 miliardi di dannicomplessivi (tra beni culturali, aziende, edifici pubblici).
 
Si prevede inoltre, di risarcire tutti i danni subiti dalle aree colpite dal sisma, purché accertati sulla base delle verifiche e delle schede AeDES, cioè le schede di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica.
 
Le aree interne avranno direttamente i finanziamenti dalla struttura commissariale, mentre al di fuori dall’aree interne le case saranno recuperate al 50%. 
 
Errani ha, infine, precisato che saranno pienamente risarciti i danni subiti dalle imprese.

ott 09 2016

Umbria,

online la banca dati dei fabbricati per i rilievi dei danni del sisma

 

Uno strumento per verificare l’agibilità degli edifici colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016

Una banca dati dei fabbricati ad intera copertura regionale, nella quale per ogni singolo “cassone edilizio” si conosce: il foglio e la particella catastale di riferimento, il numero dei piani fuori terra, lo stato di costruzione del fabbricato e la data del rilievo.
 
È quanto il Sistema Informativo Geografico della Regione Umbria ha realizzato e messo a disposizione dei tecnici che stanno portando avanti l’attività di censimento dei danni e di agibilità degli edifici colpiti dalterremoto del 24 agosto scorso.
 
Umbria, online la banca dati dei fabbricati per i rilievi dei danni del sisma
“Si tratta di informazioni accurate e precise circa il patrimonio edilizio preesistente nelle località colpite dall’evento calamitoso – ha affermatol’assessore regionale all’innovazione, Antonio Bartolini – che vengono naturalmente messe a disposizione per agevolare la fase di rilevazione dei danni e la predisposizione dei progetti di ricostruzione”.
“Sono dati contenuti nel sistema dell’Agenda Digitale – ha aggiunto l’assessore – e che la Regione Umbria mette a completa disposizione gratuitamente e per qualsiasi tipo di esigenza, in modalità Open GeoData, la banca dati dei fabbricati ad intera copertura regionale, consistente in circa 440.000 edifici.
Un ulteriore tassello insomma – ha concluso Bartolini – che si aggiunge alla costruzione di una amministrazione aperta che si fa semplice, rapida, innovativa e meno onerosa per il cittadino”.
 
La fonte dati è il Sistema Ecografico Catastale della Regione Umbria – anni 2005/2010 e per reperire le informazioni necessarie occorre collegarsi alportale regionale Umbria Geo.
 
Per visualizzare i dati è sufficiente accedere a questo link del sito UmbriaGeo.
 
I servizi che la Regione Umbria mette a disposizioni sui dati pubblicati dal punto di vista statistico in merito al territorio edificato sono reperibili inoltre a questo link.
 
Richieste di approfondimento per quanto messo a disposizione della Regione Umbria possono essere inoltrate a umbriageo@regione.umbria.it o contattando direttamente la struttura regionale responsabile dell’infrastruttura geografica regionale.

Fonte: Ufficio stampa Regione Umbria

ott 04 2016

Offerta più vantaggiosa:

online le Linee guida Anac definitive

 
Le indicazioni operative per il calcolo dell’Oepv e in particolare per la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi e la successiva aggregazione dei punteggi

 
 
È online sul sito dell’Autorità anticorruzione la versione finale delle Linee guida Anac n. 2 sull’Offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv), approvate in via definitiva dal Consiglio dell’Autorità con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), l’Autorità ha predisposto tali linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’Oepv, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.

 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO OPPURE ELEMENTO PREZZO O COSTO. Queste linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del nuovo Codice. L’art. 95, comma 2, del nuovo Codice Appalti prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’Oepv individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può – e non deve – essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto – art. 50, comma 2);

c) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

 

RACCOMANDAZIONI.

Si raccomanda:

a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;

b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;

c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e la consapevolezza della partecipazione.

Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

Leggi anche: “Servizi di architettura e ingegneria: online le Linee guida Anac definitive

 dell’articolo
set 28 2016

CORSI CENTRO STUDI EDILI IN PARTENZA

RSPP Mod c

Abilitazione Formatori

Coordinatore della sicurezza

set 25 2016

Ma.. E’ SERIO ORGANIZZARE CORSI DI FORMAZIONE 

CON PIU’ di DI 35 PRESENTI IN AULA?

set 25 2016

Professionisti e autonomi: arriva l’Iri

Ai blocchi di partenza la nuova imposta sul reddito imprenditoriale che debutterà nella legge di Stabilità 2017.

L’IRI è pronta al debutto: la nuova imposta sul reddito imprenditoriale troverà presumibilmente spazio nella già nella legge di Stabilità 2017, introducendo a partire dal 1° gennaio del prossimo anno quanto previsto dalla legge 23/2014, ossia una rimodulazione dell’imposizione sui redditi d’impresa. Continua

set 24 2016

www.creditifoprmativi.pro

set 24 2016

TECNICO UMBRO?

ONESTO, COMPETENTE ed INFORMATO!

E’ CHIEDERE TROPPO?

set 24 2016

Valutazione di agibilità degli edifici:volontariato o lavoro pagato?

 

Gli ultimi eventi sismici hanno riattivato le procedure di mobilitazione dei tecnici(volontari) per sopralluoghi di agibilità sugli edifici interessati dal sisma.

Tale procedura risulta normata dal DPCM 05/05/2011 E DAL DPCM 8/7/2014, che istituisce il Nucleo Tecnico nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica.

All’art 2 comma 3 del DPCM 08/07/2014 ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).

Si legge: il requisito di cui al comma 2, ovvero idonei percorsi formativi di almeno 60 ore , gestiti direttamente da personale della Protezione Civile, con verifica finale, può essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l’iscrizione può avvenire, sulla base del curriculum formativo e dell’esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l’iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell’Elenco, di concerto con il responsabile del NTN.

 

 

Tale disposizione, che include tutti i professionisti in possesso di “esperienza sul campo”, e stata di fatto invalidata dalla circolare emessa dal Dipartimento della Protezione Civile, a firma della dott.ssa Immacolata Postiglione, che nella procedura di mobilitazione dei tecnici (ribadisco “volontari” come dovrebbe essere la Protezione Civile tutta) per il post sisma dell’Italia centrale, riconosce quale esperto solamente i dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura di competenza , che abbiano partecipato a precedenti campagne di rilievo secondo le modalità che specifica in seguito nella succitata “circolare”.

 

Alla luce di questo vanno fatte alcune considerazioni di ordine generale.

Prima di tutto va precisato che un cosiddetto “tecnico” è un professionista regolarmente laureato, abilitato, iscritto ad un ordine professionale e continuamente sottoposto (per norma) ad aggiornamento professionale obbligatorio.

Di seguito occorre ricordare che noi “tecnici”, visto il nostro corso di studi e vista la nostra abilitazione ad operare nei calcoli strutturali e nelle verifiche e collaudi degli immobili, non possiamo essere ritenuti “incompetenti” nella redazione di documentazione ricognitiva tipo le schede Aedes per la valutazione di agibilità degli edifici.

 

Nel recente passato ovvero nel periodo che va dal 2006 al 2009, il Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio Volontariato e Relazioni Istituzionali, erogò, di concerto con il CNAPPC corsi di formazione per tecnici dal titolo “Corso di formazione su pianificazione e gestione delle emergenze“, naturalmente nel programma era compreso anche l’evento sismico con la spiegazione della compilazione delle schede Aedes; ma tutto questo avveniva prima dei due DPCM succitati, quindi oggi quella formazione (gratuita) non è ritenuta valida e sufficiente per entrare nel NTN eppure il corso era organizzato da loro, con docenti interni alla loro Organizzazione,(gli stessi di oggi)

La ragione di quanto sopra è da ricercarsi nel cambio di rotta che a cavallo del 2012/2014 la Protezione Civile compie circa le politiche di coinvolgimento dei “tecnici” nella gestione delle emergenze. Infatti con il DPCM del 2014 la Protezione Civile, avoca a sé la titolarità unica per la formazione di professionisti (tecnici) per le attività di rilevamento del danno. Tale formazione però di fatto diventa “obbligata” (non già obbligatoria) e particolarmente onerosa.

 

Dunque la Protezione Civile in questo modo riconosce che esistono professionisti abilitati alla professione, ovvero possono tirar su case, palazzi, ponti, grandi opere e professionisti con una speciale competenza abilitati, che debbono avere l’esclusiva nella rilevazione del danno, perché formati nei corsi tenuti dalla Protezione Civile e muniti della ricevuta di pagamento del corso stesso.

È doveroso, a questo punto, evidenziare un distinguo sul concetto di lavoro e sul concetto di volontariato, poiché con la strada che si è intrapresa, si sta percorrendo a mio avviso un sentiero ricco di insidie per i liberi professionisti.

 

Dopo anni di lotte per la qualità delle prestazioni professionali e per la equa e doverosa remunerazione delle stesse, si assiste addirittura al tentativo di far passare il volontariato come un “di più”, un arricchimento professionale e curriculare.

Abbiamo assistito a più di un caso in cui la Pubblica Amministrazione è giunta a formulare proposte di affidamento incarichi a titolo gratuito, avverso i quali ci siamo mobilitati, li abbiamo segnalati all’ANAC e fortunatamente sono stati diffidati ed annullati, ma ora ci siamo di nuovo, con l’aggravante che addirittura per i dipendenti pubblici si riconosce in qualche modo la esperienza sul campo in tema di emergenza, ciò non accade per i liberi professionisti.

Insomma, i liberi professionisti, se volessero fare volontariato dovranno pagarsi il corso.

Il lavoro è un principio costituzionale, il volontariato è una decisione facoltativa DI PERSONE, che prestano il loro aiuto, in casi di emergenza.

 

IL PARADOSSO

Se il personale della Protezione Civile viene retribuito per tenere i corsi di formazione PROFESSIONALE , esiste una contraddizione di fondo in tutto ciò. Se si formano ESPERTI, non volontari e gli si riconosce pertanto una funzione tecnica riservata, come gli si può chiedere poi di operare in maniera gratuita? E se nell’esercizio del proprio volontariato, il tecnico sbagliasse, con conseguenze nel rilevamento del danno, ne risponderebbe come volontario o come tecnico?

I tecnici, nell’esercizio della loro professione, hanno l’obbligo di rispondere della qualità del proprio operato, deontologicamente ed eticamente , oltre che alle norme civili e penali quindi tale operato si configura come lavoro.

 

Ora, con la nuova circolare, che peraltro non si comprende come possa modificare il DPCM, si effettua un grave discrimine tra professionisti dipendenti e professionisti autonomi, significando che i dipendenti hanno un quid in più e non si comprende , quale sia la motivazione, visto che si richiede una partecipazione certificata a campagne di rilievo agibilità , cosa che appartiene inequivocabilmente al mondo tutto dei liberi professionisti. Infine il tema paradossale di tutta la vicenda: ma si deve pagare per lavorare gratuitamente o si deve lavorare ed assumersi un ruolo ed una responsabilità con il dovuto riconoscimento del ruolo professionale e della qualità e responsabilità del lavoro svolto?

A cura di Arch. Natalia Guidi
Presidente Inarsind Latina

set 18 2016

Linee guida Anac appalti sotto-soglia,

Consiglio di Stato:

“Non sono vincolanti per le PA”

 
Le stazioni appaltanti, se intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono motivare adeguatamente e puntualmente la scelta

 
il parere n.1903/2016 pubblicato il 13 settembre, il Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria
 

LINEE GUIDA NON VINCOLANTI PER LE PA. Palazzo Spada osserva che “Le linee guida sull’affidamento dei contratti pubblici “sotto-soglia” possono essere annoverate tra le linee guida dell’ANAC non vincolanti, le quali, come il Consiglio ha già avuto modo di precisare, sono anch’esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.”

 

LE STAZIONI APPALTANTI POSSONO DISCOSTARSI DAGLI INDIRIZZI ANAC MOTIVANDO IN MODO ADEGUATO LA SCELTA. Per quanto riguarda il comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, il Consiglio di Stato precisa che, “se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa.”

 

 

 

NATURA NON INTEGRATIVA DELLE LINEE GUIDA. La disciplina dell’art. 36 sui contratti sotto-soglia è “sufficientemente dettagliata e non necessita, pertanto, di linee di indirizzo di carattere “integrativo”, che appesantirebbero inutilmente il quadro regolatorio.” La previsione transitoria autonoma, introdotta dal nuovo Codice Appalti all’art. 216 “non fa che confermare la natura non integrativa, e quindi “non vincolante”, delle linee in discussione.”

 

LE PROCEDURE NON VANNO APPESANTITE CON VINCOLI MOTIVAZIONALI AGGIUNTIVI. Palazzo Spada premette che anche in questo caso l’ANAC “si è adoperata in una meritevole e non facile opera di bilanciamento tra esigenze di semplificazione di una procedura che tradizionalmente si è configurata come “alleggerita” e doveroso rispetto, in ogni caso, dei principi generalissimi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, pubblicità e proporzionalità.”

Tuttavia, non mancano “alcuni profili di criticità nel raggiungimento dell’intento di introdurre ulteriori elementi di semplificazione per le procedure sotto-soglia, che garantiscano nondimeno adeguati livelli di pubblicità e trasparenza, ma senza inutili oneri aggiuntivi per gli operatori economici, finalità specifica che doveva costituire la stella polare di tutto il lavoro.”

 

In un mercato “sempre più rilevante in termini percentuali come quello del “sotto-soglia”, l’introduzione di vincoli di motivazione aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge può apparire, infatti, in contraddizione con l’intento di semplificazione, pur rispondendo alla logica, che in effetti traspare da più parti del testo, volta a privilegiare anche in questo caso, se possibile, le procedure ordinarie, che maggiori garanzie danno, evidentemente, sotto i profili della correttezza dei comportamenti e dell’anticorruzione.”

 

“Se la legge, dunque, fa “salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie” (art. 36, comma 2, alinea, del Codice), l’ANAC sottintende a tutto il lavoro, e non lo cela al riguardo, un principio comune di cautela nell’adozione delle procedure semplificate, imponendo pregnanti obblighi motivazionali per chi, pur nell’ambito del sotto-soglia, intenda optare per sistemi di affidamento non ordinario, dunque non aperti sulla base di criteri di concorrenza, trasparenza e pubblicità, alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate.”

Ma, osserva il Consiglio di Stato, “oltre al problema della conciliabilità col principio di semplificazione, imporre uno stringente onere motivazionale finanche “in merito alla scelta della procedura seguita”, come nel caso degli affidamenti al di sotto di 40.000 € (par. 3.3.1), potrebbe apparire non in linea con lo spirito della legge, oltre che, probabilmente, con i limiti imposti all’attività d’indirizzo esplicabile nel caso che ci occupa.”

Secondo Palazzo Spada “Appare, in definitiva, in ogni caso maggiormente equilibrato e congruo rispetto all’impianto della legge, scindendo i due momenti, riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico, mentre trova giustamente spazio nella fase della scelta dell’aggiudicatario l’onere di dare dettagliata contezza del possesso da parte dell’operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata soddisfare.”

 

Tutto ciò “senza dimenticare che l’ANAC ha preferito, anche in questo caso, un’impostazione “minimale”, astenendosi dall’indirizzare alle stazioni appaltanti raccomandazioni operative sovrabbondanti e troppo puntuali, che sarebbero state irrispettose della sfera di discrezionalità in capo alle medesime, e limitandosi a chiarire alcuni aspetti applicativi, a volte anche in senso integrativo, dell’art. 36 del Codice, come declinazione operativa delle specifiche procedure del sotto-soglia.”

set 12 2016

Interventi antisismici,

Gli incentivi in vigore 

Tratto da http://www.edilportale.com/

 

Bonus 50% per le ristrutturazioni, Ecobonus 65% per prime case e edifici produttivi nelle zone più a rischio e credito di imposta per gli alberghi

 

Non solo Casa Italia. Per la prevenzione e la messa in sicurezza antisismica ci sono delle misure già in vigore che è già possibile utilizzare.
 
Sono gli incentivi per la riqualificazione edilizia ed energetica degli edifici (Bonus 50%ed Ecobonus 65%) e il credito di imposta per il recupero degli alberghi previsto dal Decreto ArtBonus.
 

Interventi antisismici, gli incentivi in vigore

 

Antisismica e incentivi per la ristrutturazione degli edifici

Il bonus del 50% per la riqualificazione edilizia degli edifici è riconosciuto anche agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
Si tratta di una misura utilizzabile nella fase di ricostruzione, o comunque dopo il verificarsi di un sisma. Per far sì che l’immobile subisca meno danni possibili durante un terremoto bisogna adeguarlo adottando misure antisismiche.  Hanno diritto alla detrazione fiscale del 50% anche le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche, specialmente per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Le opere devono portare alla messa in sicurezza dell’intero edificio ed essere realizzate sulle parti strutturali o complessi di edifici collegati strutturalmente. Nei centri storicigli interventi devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
 
Oltre ai lavori sono agevolate le spese per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio.
 
Ricordiamo che la detrazione del 50% copre le spese fino a 96mila euro ed è rimborsata in dieci anni. Il bonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, salvo ulteriori proroghe. Successivamente il bonus passerà al 36% e il tetto di spesa a 48mila euro.
 
Scarica la Guida di Edilportale
 

Antisismica e Ecobonus

La detrazione Irpef del 65% utilizzata per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili può essere utilizzata per l’adeguamento antisismico degli edifici situati nelle zone più pericolose, cioè le zone 1 e 2 individuate dalla opcm 3274/2003.
 
Ci sono però dei limiti. Il bonus è riconosciuto solo per gli interventi di adeguamento antisismico effettuati sugli immobili adibiti a prima casa e ad attività produttiva. Non sono inoltre incentivabili i lavori effettuati dalle imprese di costruzione sugli immobili merce e quelli realizzati da società che danno in locazione gli edifici di loro proprietà.
 
Le azioni del Governo punteranno sicuramente nella direzione di estendere la detrazione alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
 
Anche l’Ecobonus, che consiste in una detrazione Irpef del 65%, è rimborsato in dieci anni e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2016. si attendono comunque nuove proroghe nella nuova legge di stabilità.
 
Scarica la Guida di Edilportale
 

Bonus alberghi per l’antisismica

È destinato solo alle strutture alberghiere il credito di imposta del 30% introdotto dal Decreto ArtBonus (Legge 106/2014). Ne possono usufruire gli alberghi con almeno sette camere, compresi alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, alberghi diffusi, esistenti al 1° gennaio 2012 per spese fino a 200mila euro nel triennio 2014-2016.
 
Il bonus è riconosciuto agli interventi di manutenzione straordianria, restauro e risanamento conservaticvo, ristrutturazione edilizia come indicati dall’articolo 3, comma 1 lettere b), c) e d) del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). Tra questi ci sono il consolidamento e l’adeguamento alla normativa antisismica.
 
Il credito di imposta è ripartito in tre rate annuali, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non cumulabile con altre agevolazioni fiscali.

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