N° 30822 - 20/02/2017 8:52 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Codice GIC – Norme sulla istituzione e tracciabilità

ORME SULLA TRACCIABILITÀ E ISTITUZIONE DEI CIG - Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 13/08/2010, n. 136 (come modificato dalla L. 17/12/2010, n. 217), tutti gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.
Inoltre, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui suddetti conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Continua

WordPress Themes