lug 04 2013

ANCHE I GEOLOGI POTRANNO CERTIFICARE GLI EDIFICI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 recante “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”.

PREVIO CONSEGUIMENTO DI UN ATTESTATO DI FREQUENZA. Grazie a questo decreto anche il geologo in possesso della laurea specialistica o di quella triennale entra a pieno diritto tra i professionisti che possono svolgere l’attività di certificazione energetica degli edifici, previo conseguimento di un attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione di durata non inferiore alle 64 ore. LEGGI TUTTO

lug 04 2013

COMUNICATO INAIL – Dal 1° luglio servizi aziende esclusivamente telematici

Terminato da Inail il processo di informatizzazione dei propri servizi, da lunedì 1° luglio, l’Istituto farà ricorso esclusivo ai servizi telematici nelle comunicazioni con le aziende.

 Scattato l’obbligo di invio telematico anche per le denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi e asbestosi. La presentazione di istanze, dichiarazioni, e lo scambio di dati tra imprese e amministrazioni pubbliche deve avvenire esclusivamente in via telematica. Per le denunce di infortunio è attiva già da febbraio la versione aggiornata del servizio online di denuncia e comunicazione di infortunio che recepire le disposizioni in materia contenute nel T.U. per la sicurezza. Del 27 giugno la circolare Inail n.34 che illustra le modalità per adempiere l’obbligo di invio telematico per i datori di lavoro anche per le denunce di malattia professionale e di silicosi e asbestosi. LEGGI TUTTO

lug 04 2013

Il DURC, acquisizione telematica d’ufficio, validità semestrale

Tra le semplificazioni che sono state introdotte dal DL 69/2013 (“del Fare”), alcune riguardano il DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Per i contratti pubblici di:

lavori/li>

servizi

forniture

il documento,

a) si potrà acquisire da parte di stazioni appaltanti* e degli altri enti aggiudicatori, per via informatica;

b) avrà validità di 180 giorni.

L’acquisizione d’ufficio del documento riguarda :

gli accertamenti dei requisiti di ordine generale per l’affidamento di concessioni e appalti pubblici di lavori, forniture e servizi;

il pagamento delle prestazioni.

E quindi, il DURC deve essere acquisito d’ufficio per via telematica, in funzione di:

 

1) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito del codice degli appalti pubblici;

2) l’aggiudicazione definitiva del contratto pubblico;

3) la stipula del contratto;

4) il pagamento degli stati di avanzamento lavori (o prestazioni di servizi o di forniture);

5) i certificati di collaudo, di regolare esecuzione, di verifica di conformità, di regolare esecuzione;

6) il pagamento del saldo finale.

In caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio**, prima della nuova emissione o prima dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano, mediante PEC, l’interessato, anche tramite il suo consulente, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.

* Sono amministrazioni aggiudicatrici, che affidano appalti pubblici di lavori, forniture o servizi: sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni e consorzi… (art. 3, c. 25 del DLgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici). Ce ne occuperemo in un prossimo intervento.

** Inps, Inail, Casse edili, enti bilaterali con requisiti, Enpals, Ipsema… convenzionati con Inail e Inps.

lug 04 2013

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi finalizzati all’inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove il progetto LIFT – Lavoro Immigrazione Formazione Tirocini – finanziato con fondi a valere sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo e realizzato da Italia Lavoro S.p.A.

 

L’obiettivo dell’intervento è promuovere la realizzazione di misure e servizi per l’inserimento lavorativo di immigrati extracomunitari, in particolare titolari e richiedenti protezione internazionale, presenti sul territorio nazionale, ad esclusione delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia , per migliorare la loro condizione sociale ed occupazionale e contrastare fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed esclusione sociale. LEGGI TUTTO C’E’ Anche il Link al bando

Scadenza 17 Luglio.

lug 04 2013

Comunicato agenzia Umbria Ricerche

Il giorno 17 luglio 2013 alle ore 9.00 a Palazzo Donini a Perugia – Sala Fiume Il presidente di Umbria ricerche ClaudioCarnieri presenterà il rapporto di ricerca: “LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE IN UMBRIA”

IL PROGRAMMA

lug 03 2013

Impianti termici: ecco le nuove regole in vigore dal 12 luglio

Al 12 luglio prossimo, data in cui saranno a tutti gli effetti operative le nuove regole attinenti all’esercizio, alla conduzione, al controllo, alla manutenzione e all’ispezione degli impianti termici.

Le principali novità, introdotte per sintesi, del nuovo decreto riguardano:

Sotto la prospettiva esecutiva, si riportano di seguito tutte le principali modifiche introdotte dalla nuova disciplina in merito agli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria, definita dal recente d.p.R 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013 in attuazione di quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.

Le principali novità, introdotte per sintesi, del nuovo decreto riguardano:

1) Temperature degli ambienti e limiti di esercizio degli impianti: non è prevista alcuna variazione dei valori massimi e minimi di temperatura ambiente da fissare, durante la stagione invernale, per il riscaldamento, e per quella estiva, per il raffrescamento. Nel primo caso il valore massimo è fissato a 20 °C +2 °C di tolleranza. Il valore cala poi a 18 °C +2 °C di tolleranza per gli ambienti adibiti ad attività industriali ed artigianali. I valori sono intesi come “media ponderata delle temperature misurate nei singoli ambienti”. In estate, all’opposto, il valore minimo stabilito per tutti gli ambienti è di 26 °C, anche in questo caso con una tolleranza di -2 °C. Sono invece stati riformati i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante i mesi invernali, diversificati in base alla zona climatica di appartenenza:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Zona F: nessuna limitazione.

Sono valide deroghe speciali per determinate categorie di edifici, tra cui scuole materne, ospedali, piscine, eccetera. Per tutte le altre tipologie di fabbricato, invece, è resa obbligatoria l’esposizione su ciascun impianto termico di una tabella in grado di riportare i periodi di funzionamento e l’orario giornaliero selezionato.

2) Ispezioni sugli impianti termici: sono considerati soggetti responsabili delle ispezioni sugli impianti termici, in riferimento al contenimento dei consumi di combustibili, le Regioni e le Province autonome. L’oggetto delle ispezioni sono gli impianti di climatizzazione invernale che hanno potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e quelli di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. Gli esiti delle ispezioni vengono direttamente allegati al libretto di impianto. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o GPL, e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, le ispezioni invece possono venire surrogate dall’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica, inviato dal manutentore o dal terzo responsabile.

3) Soggetti responsabili degli impianti termici: tutti i criteri, i requisiti e i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva sono individuati specificatamente dall’articolo 6 del d.p.R 74/2013. Tanto queste attività, quanto il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, sicurezza e tutela ambientale,vengono commissionate al responsabile dell’impianto, il quale, a sua volta, è legittimato a delegarle ad un terzo (il cosiddetto terzo responsabile). La delega non può essere rilasciata, invece, in caso di impianti non adeguati alle disposizioni di legge, fatta eccezione per la situazione in cui, nell’atto di delega, è espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Con riguardo agli impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di:

- certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o

- attestazione nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure

- OS 28.

4) Controllo e manutenzione degli impianti: gli interventi di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico vanno realizzate da ditte abilitate ai sensi del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e alle periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione, messe a disposizione dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente, oppure, ove l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni in quelle tecniche del fabbricante, oppure ancora, qualora dovessero mancare istruzioni, ai sensi delle norme UNI e CEI. Gli impianti termici devono inoltre essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione, che deve essere consegnato all’avente causa in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile.

L’aggiornamento dei modelli dei libretti avverrà tramite decreto del Ministero dello Sviluppo economico. Parallelamente agli interventi di controllo e manutenzione eseguiti su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettuano controlli di efficienza energetica secondo le periodicità e i modelli di rapporto individuati, in funzione della tipologia e della potenza dell’impianto, nell’allegato al decreto 74/2013. Le periodicità risultano variabili tra due e quattro anni, fatta salva la cadenza annuale per gli impianti con generatore a fiamma alimentato da combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW.

I controlli di efficienza energetica devono inoltre essere effettuati:

- all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;

- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;

- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

Terminate le operazioni di controllo, l’operatore è chiamato a redigere e sottoscrive uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia viene rilasciata al responsabile dell’impianto mentre un’altra è trasmessa alla Regione o alla Provincia autonoma. E’ necessario poi riportare alla situazione iniziale, con una tolleranza pari al 5%, le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali le operazioni di controllo abbiano fatto emergere che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15% rispetto a quelli calcolati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. Cosa analoga si richiede per le unità cogenerative per le quali, in fase di controllo, sia stato rilevato che i valori dei parametri che distinguono l’efficienza energetica non sono compresi nelle tolleranze definite dal fabbricante.

5) Sanzioni: nessuna modifica è intervenuta sul piano sanzionatorio in quanto risultano confermate, in caso d’inadempienza, le sanzioni già sancite dall’art. 15 del d.lgs. 192/2005. Per la mancata operazione di controllo e manutenzione sugli impianti termici, la sanzione oscilla dai 500 ai 3.000 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile. La sanzione è invece compresa tra 1.000 e 6.000 euro per l’operatore incaricato che manca di provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione del rapporto di controllo tecnico.

lug 03 2013

Efficienza energetica: i nuovi regolamenti su impianti termici e certificatori I due provvedimenti saranno vigenti dal 12 luglio 2013

Sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149, sono stati pubblicati: due decreti del Presidente della Repubblica, attuativi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, rispettivamente in materia di:

- esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74);

- criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75).

I due provvedimenti entreranno in vigore a partire da venerdì 12 luglio.

lug 03 2013

Incentivi per gli under 30: sufficienti per convincere le imprese ad assumere?

“Avevamo delle indicazioni da Bruxelles. Oltre a creare una pletora di contratti e tipologie che in questi anni ci ha accompagnato come produzione legislativa, dovevamo cercare anche di dare un sostegno, un contributo alle imprese che andavano ad assumere questi giovani. Il mio giudizio sul decreto è abbastanza critico, perché bisogna vedere se abbiamo centrato davvero le esigenze delle imprese”.

 Si è espresso così, intervenendo a Salvadanaio, l’avvocato Francesco Rotondi, partner dello Studio Lablaw, specializzato in diritto del lavoro, commentando il bonus – introdotto dal governo con un decreto legge della settimana scorsa – che permette ai datori di lavoro di ottenere un taglio totale dei contributi se assumono con un contratto stabile giovani tra i 18 e i 29 anni, in presenza di alcuni requisiti. CONTINUA

lug 02 2013

Lavoro: Vinti (Umbria), no a tagli costi sicurezza

”E’ assolutamente errata la concezione di chi pensa che lo sviluppo possa ripartire tagliando i costi della sicurezza. Il lavoro deve tornare ad essere tutelato sotto tutti i punti di vista, a cominciare dalla tutela della salute del lavoratore”. L’assessore ai Lavori pubblici e alla Sicurezza nei cantieri della Regione Umbria, intervenuto alla giornata di apertura del workshop regionale su ”lavoro e salute, ancora un tema attuale?”, ha richiamato l’attenzione sulle nuove normative in materia. CONTINUA

lug 01 2013

Sull’agibilità spazio ai professionisti

Nessun dubbio sulla possibilità di rilasciare certificati di agibilità parziali. Inoltre i professionisti abilitati potranno autocertificare i requisiti di agibilità. Il decreto “del fare” ha introdotto rilevanti novità anche in materia di agibilità.

Il legislatore ha sancito la possibilità di rilascio dell’agibilità parziale delle costruzioni. L’istituto, in realtà, era già in uso nella prassi anche a seguito di alcuni interventi interpretativi resi da parte della giurisprudenza amministrativa (Tar Lombardia – Milano, Sezione II, sentenza n. 332/2010).

Ma in assenza di un dato normativo esplicito, alcune amministrazioni comunali hanno, tuttavia, continuato a negare la possibilità di certificazione parziale. Il decreto “del fare” fuga ora ogni dubbio in merito,….. CONTINUA

lug 01 2013

Modelli F24: sull`Sos dei Comuni l`Agenzia lancia uno spazio in piu`

Le modifiche, effettive dall`1 luglio, riguardano tre deleghe di pagamento unificato e le relative avvertenze per la compilazione. Aggiornate anche le specifiche tecniche.

Nomi dei nuovi campi: “identificativo operazione” e, sulla quietanza, “identificativo operazione tributi locali”; localizzazioni: “sezione Imu e altri tributi locali” o, se il modello e` il semplificato, “motivo del pagamento”. Con il provvedimento del 19 giugno, il direttore dell`Agenzia delle Entrate, accogliendo le richieste dei Comuni, ha convalidato le modifiche ai modelli F24, F24 accise e F24 semplificato – insieme alle relative avvertenze per la compilazione – e a quello di quietanza dei versamenti effettuati on line attraverso F24.

Per capire meglio, dal prossimo 1 luglio,…. CONTINUA

lug 01 2013

Immobli di lusso, ecco le caratteristiche

Tutte le informazioni necessarie per definire un immobile ‘di lusso`.

Piscina, campo da tennis, finiture di pregio e ascensori. Sono solo alcuni degli elementi che, secondo quanto disposto dal legislatore, identificano un fabbricato come immobile di lusso. La classificazione e` molto importante ai fini fiscali, in quanto, ad esempio, comporta la revoca delle agevolazioni previste dall`art. 1, parte I, della tariffa allegata al T.U. n. 131/1986 per l`acquisto della prima casa.

 La Corte di Cassazione ha chiarito che ‘per stabilire se un`abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l`acquisto della prima casa, occorre fare in ogni caso riferimento ai requisiti fissati dal D.M. lavori pubblici 2 agosto 1969` (Sentenza n. 12517, 22 maggio 2013).

 Secondo il dettame legislativo, sono considerate immobili di lusso:…. CONTINUA

lug 01 2013

FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI (Nel settore edile, Capicantiere e geometri di cantiere)| La scadenza obbligatoria dell’11 Luglio

Ricordiamo ai lettori che l’11 Luglio 2013 è il termine entro il quale – a 18 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni – le aziende devono aver completato il percorso formativo di Dirigenti e Preposti, secondo quanto stabilito dagli accordi della Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012. L’Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, infatti, disciplina i processi formativi, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del TUS per quanto attiene la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione, l’aggiornamento della formazione obbligatoria di lavoratrici e lavoratori. E la relativa applicazione dei contenuti per la formazione dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce “corretta applicazione” dell’articolo 37, comma 7, del TUS. E nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione ‘adeguata e specifica’.

Il centro studi edili organizza un corso per chi non si è ancora messo in regola dall’8 al 11 Luglio a Foligno. Per informazioni 0742 354243

 

giu 30 2013

La detrazione del 50% sarà estesa agli elettrodomestici da incasso

La detrazione fiscale del 50% sulle spese per l’acquisto di mobili nell’ambito delle ristrutturazioni si applicherà anche agli elettrodomestici da incasso.

Lo prevede un emendamento approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato, nel corso dell’esame del ddl di conversione del DL 63/2013 che ha prorogato le detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per la riqualificazione energetica.

 L’emendamento propone di estendere il beneficio fiscale, il cosiddetto ‘bonus mobili’, agli elettrodomestici da incasso di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni) e alle apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Quindi, salvo ulteriori modifiche, rientreranno nel ‘bonus mobili’ anche forni, lavastoviglie e frigoriferi da incasso acquistati per arredare un immobile ristrutturato. CONTINUA

giu 30 2013

L’Imu 2012 all’ultimo appello

Tra Pec, Imu, Unico, pagamenti, ravvedimenti e altro ancora, gli appuntamenti con il Fisco di domani, lunedì 1° luglio, sono numerosissimi.

Imu – Ravvedimento

I titolari di immobili che hanno omesso di pagare la prima rata Imu del 2013, scaduta il 17 giugno, possono fruire del ravvedimento sprint entro 14 giorni dalla scadenza, cioè entro il 1° luglio 2013. Con il ravvedimento “sprint”, la sanzione ordinaria del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Nel calcolo delle somme da pagare, oltre alle sanzioni, occorre anche considerare gli interessi dovuti nella misura del 2,5% annuo. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento “sprint” può essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, cioè entro il 17 luglio. CONTINUA

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