N° 20914 - 30/04/2013 11:00 - Stampa - -

DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA

TEMA IN DISCUSSIONE

I COORDINATORI ABILITATI DA PIU’ DI 5 ANNI CHE NON SI AGGIORNASSERO IN TEMPO POTREBBERO PERDERE LA POSSIBILITÀ DI ESPLETARE LA FUNZIONE PER IL SUCCESSIVO QUINQUENNIO?


Per espletare la funzione di coordinatore, tranne che nei casi particolari puntualmente indicati dal legislatore, si richiede una formazione scolastica di base e una formazione integrativa specifica (corso da 120 ore) purché realizzata coi vincoli e i contenuti espressamente indicati all’Art 98 e all’ ALL XIV del D.gs. 81/2008 e ss mm e ii.

Mancando anche uno solo dei requisiti, verrebbe meno una condizione essenziale per la validità del titolo abilitativo e il soggetto non potrebbe esercitare la funzione di coordinatore della sicurezza. Il legislatore all’ultimo capoverso dell’Allegato XIV impone però un’altra condizione per la validità del percorso abilitante, da fare valere in generale nei confronti dei coordinatori che avessero compiuto l’iter abilitante dopo l’entrata in vigore del DLgs ( 15 Maggio 2008) e a partire da tale data, per coloro che lo avessero concluso prima.

Mi riferisco all’“OBBLIGO di AGGIORNAMENTO A CADENZA QUINQUENNALE della durata complessiva di 40 ore” In altri termini, per mantenere attiva la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria (corso da 120 ore o laurea), non basta possedere i requisiti elencati in precedenza, ma bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver frequentato “aggiornamenti” professionali di almeno 40 ore nel quinquennio successivo alla abilitazione (non una di meno, essendo il margine del 10% consentito solo per la formazione abilitante).

I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall’abilitazione o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008, dalla data di entrata in vigore del DLgs 81/2009, senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno dei requisiti essenziali,  nonostante resti valido l’attestato del corso da 120 ore e quindi, mancando un requisito obbligatorio  non potrebbero esercitare la funzione di coordinatore nel quinquennio successivo. A mio avviso il legislatore ha usato parole chiare che lasciano pochi margini interpretativi: ” E’ inoltre previsto l’OBBLIGO di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore”.

La parola “Inoltre” sta ad indicare un requisito aggiuntivo a quelli già descritti; “Obbligo” ovvero l’ inderogabilità vincolante del requisito; “Aggiornamento” ovvero le nuove azioni informative connesse alle modifiche normative o tecniche riguardanti i contenuti del percorso formativo già espletato; “ Cadenza quinquennale” ovvero periodi quinquennali compresi dalla assunzione del titolo abilitante ai cinque anni successivi; “Cadenza” Ovvero che i periodi quinquennali devono essere conteggiati consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni non frazionabili : “ 40 Ore” ovvero un tempo preciso.

Chi si “aggiorna” in periodi diversi a cadenze diverse, o in tempi e contenuti diversi da quelli indicati dal legislatore perderebbe uno dei requisiti per espletare le funzioni di coordinatore essendo i requisiti obbligatori. Ma come si potrebbe riacquistare il requisito obbligatorio “dell’aver espletato aggiornamento di 40 ore nel quinquennio “se il quinquennio fosse già trascorso?  (Il Ministero del Lavoro su questo puto ha fornito una indicazione chiara sul fatto che i crediti formativi maturati (anche se in misura superiore a 40) hanno valore solo nel quinquennio di esercizio e non possono essere utilizzati (quelli in esubero) quali crediti nel quinquennio successivo (Vedi Chiarimento Ministero del lavoro – Divisione III – 08 marzo 2013) , resterebbe confermato per analogia, il concetto opposto, ovvero che se l’azione formativa di 40 ore fosse espletate a posteriori non potrebbe valere per il quinquennio precedente e quindi resterebbe comunque incompleta la formazione nel quinquennio per chi non la avesse espletata completamente nel periodo. Mancherebbe per sempre uno dei requisiti obbligatori per espletare le funzioni di coordinatore che, stante l’attuale dettato normativo, non potrebbe più essere acquisito.

Ne consegue logicamente che chi non termina l’aggiornamento obbligatorio entro i termini, perderebbe la possibilità di espletare la funzione dei coordinatore per il quinquennio seguente. Ecco perché la scadenza del 15 Maggio prossimo è importante. O quantomeno è importante chiarire questo punto. Dalla lettura del dettato normativo, si dedurrebbe che, chi, al termine del quinquennio, non possedesse attestati di aggiornamento “validi” per un totale di almeno 40 ore, mancherebbe di un requisito essenziale per la validità del titolo abilitativo, e quindi non potendo frequentare corsi in date successive al quinquennio, che non potrebbero essere conteggiabili come se seguite nel quinquennio, per riottenere la abilitazione dovrebbe riattivare l’iter e frequentare nuovamente l’intero corso di 120 ore o attendere che trascorra la seconda“cadenza quinquennale” durante la quale espletare l’aggiornamento di legge, essendo insanabile retroattivamente quello appena trascorso. Sono gradite critiche e diverse interperetazioni

  • admin

    Da admin, maggio 10, 2013 alle ore 6:15 pm

    Il giorno 09 aprile 2013 12:48, Ordine Ingegneri Perugia ha scritto:
    A TUTTI GLI ISCRITTI
    LORO SEDI

    Caro collega,
    viste le numerose richieste che arrivano a questo Ordine, con riferimento a chiarimenti in merito all’aggiornamento degli RSPP-ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/08) e dei Coordinatori della Sicurezza (art. 98 e allegato XIV D.Lgs. 81/08), vorremmo dare delle indicazioni che sono in taluni casi specificate per legge ed in altri casi sono delle linee comuni d’interpretazione tra gli esperti del settore; sarà specificato dettagliatamente quando la disposizione normativa è chiara e quando è invece interpretazione.
    In merito ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è bene chiarire che è previsto l’aggiornamento quinquennale solo ed esclusivamente per quel che concerne il Modulo B (Allegato I punto 2.4.2 ASR 26/01/2006), mentre i moduli A e C costituiscono credito formativo permanente.
    Gli ingegneri ottengono l’abilitazione frequentando il solo modulo C, essendo esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (art. 32 c. 5 D.Lgs. 81/08) perché acquisiti per mezzo della laurea; pertanto l’aggiornamento decorrerà o dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ovvero 15 maggio 2008, o dalla data di laurea se successiva (ASR 26/06/2012).
    L’aggiornamento per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve essere di 60 ore per i macrosettori ATECO 3-4-5-7, è di 40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 mentre è di 28 ore per gli ASPP (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006).
    L’ASR 5-10-2006 chiarisce che gli RSPP che volessero aggiornare tutti i macrosettori ATECO devono raggiungere un monte di 100 ore quinquennali.
    Chi risulta abilitato ed entro il 15 maggio 2013, ovvero 5 anni dalla laurea, non ottempera all’aggiornamento ovviamente non perde l’abilitazione ma perde la sua “operatività” “fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso” (ASR 26/06/2012).
    Gli aggiornamenti possono svolgersi anche per mezzo della formazione a distanza (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006),
    I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (Allegato I punto 4.1.1 ASR 26/01/2006, ASR 5/10/2006, art. 32 D.Lgs. 81/08):
    1) Amministrazioni statali e pubbliche quali Ministeri del Lavoro, della Salute, delle Attività Produttive, Interno e il Formez limitatamente al proprio personale
    2) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione limitatamente al proprio personale
    3) Ordini e Collegi Professionali limitatamente ai propri iscritti
    4) Regioni e Province autonome
    5) Università
    6) INAIL
    7) Vigili del Fuoco
    8) Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
    9) Organismi paritetici
    10) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php

    Altra questione riguarda la figura del Coordinatore della Sicurezza ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/08, è bene chiarire che il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale.
    L’aggiornamento è previsto a chi ha già conseguito l’attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza (art. 98 c. 2 e All. XIV D.Lgs. 81/08).
    La durata complessiva dell’aggiornamento è di 40 ore che possono essere completate interamente entro il quinquennio o a moduli singoli da svolgersi e completarsi entro il quinquennio (All. XIV D.Lgs. 81/08).
    Viene riconosciuta anche la partecipazione a Seminari e Convegni (All. XIV D.Lgs. 81/08) sempre che nell’attestato sia specificata la validità all’aggiornamento ai sensi dell’art. 98 e/o All. XIV D.Lgs. 81/08..
    Chi ha conseguito l’attestato prima del 15 maggio 2008 dovrà ottemperare all’aggiornamento entro e non oltre il 15 maggio 2013; per chi lo ha conseguito successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, farà fede la data di rilascio di tale attestato (All. XIV D.Lgs. 81/08).
    Chi non ottempera all’aggiornamento non perde l’abilitazione ma perde la sua “operatività” finchè non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso; questa considerazione è dedotta sia in analogia all’aggiornamento per RSPP sia perché l’abilitazione con conseguente attestato di frequenza già è in possesso da parte del professionista.
    Il D.Lgs. 81/08 non prevede con quale modalità debba svolgersi il corso, quindi non è specificato se possa svolgersi anche per mezzo della formazione a distanza; pertanto solo a scopo precauzionale è opportuno non avvalersi di tale modalità finchè non ci sia un chiarimento, ed evitare il rischio di trovarsi in mano un foglio senza alcuna validità.
    I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (art. 98 D.Lgs. 81/08):
    1) Regioni e Province autonome
    2) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php
    3) INAIL
    4) Istituto italiano di medicina sociale
    5) Ordini e Collegi Professionali
    6) Università
    7) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
    8) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia
    In conclusione, queste considerazioni valgono ad oggi, anche se si vocifera che dovrà uscire presto un nuovo ASR chiarificatore per gli RSPP, ma ci auspichiamo che esca anche un documento ufficiale chiarificatore anche per i Coordinatori, al fine di meglio chiarire tutte quelle questioni rimaste in sospeso.
    Vi terremo aggiornati.
    Cordiali saluti.

    Il Presidente
    Dott. Ing. Roberto Baliani

    Il Coordinatore dei Professionisti
    del Tavolo Permanente per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro
    Dott. Ing. Andrea Galli

  • admin

    Da admin, maggio 10, 2013 alle ore 10:51 pm

    Ancora sull’aggiornamento dei coordinatori della sicurezza.
    Buongiorno sono il nuovo ispettore dell’USLL é lei il coordinatore della sicurezza?
    Si, sig ispettore, provengo da un impresa che è fallita. Ho da poco ripreso la mia attività di professionista.
    L’ispettore continua: “Mi può mostrare i documenti che dimostrino la sua abilitazione a svolgere la funzione di coordinatore?” Si, risponde il vecchio professionista: ” ecco il mio attestato di frequenza al corso”.
    Vedo che è del 2007 osserva l’ispettore prima della entrata in vigore del D.Lgs 81/2008. Si risponde il professionista ma poi quest’anno ho frequentato il corso di aggiornamento di 40 ore come dice la legge.
    Oggi è il 1 aprile 2018. Mi spiace, ma lei non può svolgere la funzione di coordinatore osserva l’ispettore. Perché? ribatte il coordinatore con aria preoccupata. “Vede la legge dice che per mantenere attivo il suo titolo lei avrebbe dovuto frequentare un corso di almeno 40 ore nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della d.lgs 81 ovvero dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2013 . Lei non lo ha fatto! Quindi le manca il requisito dell’aggiornamento così come prescritto dalla legge.
    Ma io mi sono aggiornato, risponde il coordinatore ancor più preoccupato. Ho seguito quest’anno il corso di 40 ore! capisco, ma lei non li ha frequentatole nel 1° quinquennio imposti dalla legge, ma un mese fa ovvero nel marzo 2018 quasi cinque anni dopo la scadenza del primo biennio; quindi, seppure sia certamente aggiornato non possiede il requisito dell’aggiornamento del primo quinquennale cos’ come prescritto dalla legge ma quello del secondo .
    nel suo caso la legge impone un aggiornamento a cadenza quinquennale a partire dalla sua entrata in vigore e non dopo. Ha capito?
    E allora cosa debbo fare? vediamo: nel suo caso, il primo quinquennio decorre dal 15 maggio 2008 e finisce il 15 maggio 2013 . In quello lei non si è aggiornato, ma non ha neanche esercitato, il secondo quinquennio inizia al termine del primo ovvero il 15 maggio 2013 e termina il 15 maggio 2018 . Oggi siamo il 1 maggio 2018 quindi per sua fortuna tra 14 giorni scade il secondo quinquennio per il quale può dimostrare l’assolvimento dell’obbligo formativo nel quinquennio precedente che va dal 2013 al 2018 avendo frequentato le 40 ore di legge. Quindi da quella data lei ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’aggiornamento della seconda cadenza quinquennale.
    Mi scusi ma se anzicché il 15 maggio 2018 oggi fossimo 1 giugno 2013 che cosa sarebbe successo secondo lei?
    Vediamo
    Nel suo caso lei non avrebbe frequentato il corso di aggiornamento del primo quinquennio entro il 15 maggio 2013 e quindi non avrebbe maturato il requisito dell’aggiornamento a svolgere la funzione mancando quello dell’aggiornamento nel 1 quinquennio. Dovrebbe fare l’aggiornamento del 2 quinquennio e abilitarsi entro il 15 Maggio 2018 oppure fare finta di non essere mai stato coordinatore e ricominciare daccapo riabilitandosi perché così ricomincerebbe il conteggio di un nuovo quinquennio dalla data del nuovo attestato.
    Ma é sicuro? Leggendo la legge questo si capisce, ma come accade spesso in Italia bisognerà attender la sentenza di un magistrato per capire quale sia la esatta interpretazione. Per ora la mia opinione é questa e quindi, fortuna per lei, che siamo vicini alla scadenza del 2 quinquennio.
    Ma l’Ordine degli Ingegneri dice che per riacquisire la abilitazione basta raggiungere le 40 ore anche se successivamente al quinquennio. Si ho letto anche io, ma purtroppo la disposizione di legge mi sembra é chiara . Gliela rileggo: ” Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’OBBLIGO di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto”. (Ndr 15/05/2008)
    Quindi l’aggiornamento deve essere espletato nel quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge non dopo. Ma é l’Ordine degli ingegneri!! Beh. Se il suo l’ordine dà una interpretazione diversa dalla legge, non ci posso fare nulla. Attendiamo che decida un giudice.
    Per ora si fa come dico io perché non posso fare favoritismi che mi potrebbero mettere nei guai se un suo collega mi denuncia. Se non le sta bene impugni il mio provvedimento così il giudice ci dirà chi ha ragione o chieda i danni al suo Ordine qualora la avesse male consigliata.
    Per questo quinquennio per me lei non ha attestai validi acquisiti nei termini e quindi le manca il requisito dell’aggiornamento quinquennale a fare data dalla entrata in vigore della legge e quindi rimetta subito l’incarico al suo committente perché non possiede tutti i requisiti di legge per fare il coordinatore. La saluto.