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TEMA IN DISCUSSIONE

Inserito da admin Il aprile 30, 2013 @ 11:00 am | commenti (2)

I COORDINATORI ABILITATI DA PIU’ DI 5 ANNI CHE NON SI AGGIORNASSERO IN TEMPO POTREBBERO PERDERE LA POSSIBILITÀ DI ESPLETARE LA FUNZIONE PER IL SUCCESSIVO QUINQUENNIO?


Per espletare la funzione di coordinatore, tranne che nei casi particolari puntualmente indicati dal legislatore, si richiede una formazione scolastica di base e una formazione integrativa specifica (corso da 120 ore) purché realizzata coi vincoli e i contenuti espressamente indicati all’Art 98 e all’ ALL XIV del D.gs. 81/2008 e ss mm e ii.

Mancando anche uno solo dei requisiti, verrebbe meno una condizione essenziale per la validità del titolo abilitativo e il soggetto non potrebbe esercitare la funzione di coordinatore della sicurezza. Il legislatore all’ultimo capoverso dell’Allegato XIV impone però un’altra condizione per la validità del percorso abilitante, da fare valere in generale nei confronti dei coordinatori che avessero compiuto l’iter abilitante dopo l’entrata in vigore del DLgs ( 15 Maggio 2008) e a partire da tale data, per coloro che lo avessero concluso prima.

Mi riferisco all’“OBBLIGO di AGGIORNAMENTO A CADENZA QUINQUENNALE della durata complessiva di 40 ore” In altri termini, per mantenere attiva la funzione di coordinatore, dopo 5 anni dal conseguimento della abilitazione originaria (corso da 120 ore o laurea), non basta possedere i requisiti elencati in precedenza, ma bisogna possedere anche una documentazione che dimostri di aver frequentato “aggiornamenti” professionali di almeno 40 ore nel quinquennio successivo alla abilitazione (non una di meno, essendo il margine del 10% consentito solo per la formazione abilitante).

I coordinatori che facessero trascorrere cinque anni dall’abilitazione o, se abilitati prima del 15 Maggio 2008, dalla data di entrata in vigore del DLgs 81/2009, senza effettuare alcun aggiornamento professionale nei modi di legge (corsi e partecipazione a convegni e seminari) non possiederebbero uno dei requisiti essenziali,  nonostante resti valido l’attestato del corso da 120 ore e quindi, mancando un requisito obbligatorio  non potrebbero esercitare la funzione di coordinatore nel quinquennio successivo. A mio avviso il legislatore ha usato parole chiare che lasciano pochi margini interpretativi: ” E’ inoltre previsto l’OBBLIGO di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore”.

La parola “Inoltre” sta ad indicare un requisito aggiuntivo a quelli già descritti; “Obbligo” ovvero l’ inderogabilità vincolante del requisito; “Aggiornamento” ovvero le nuove azioni informative connesse alle modifiche normative o tecniche riguardanti i contenuti del percorso formativo già espletato; “ Cadenza quinquennale” ovvero periodi quinquennali compresi dalla assunzione del titolo abilitante ai cinque anni successivi; “Cadenza” Ovvero che i periodi quinquennali devono essere conteggiati consecutivamente l’uno all’altro in blocchi da 5 anni non frazionabili : “ 40 Ore” ovvero un tempo preciso.

Chi si “aggiorna” in periodi diversi a cadenze diverse, o in tempi e contenuti diversi da quelli indicati dal legislatore perderebbe uno dei requisiti per espletare le funzioni di coordinatore essendo i requisiti obbligatori. Ma come si potrebbe riacquistare il requisito obbligatorio “dell’aver espletato aggiornamento di 40 ore nel quinquennio “se il quinquennio fosse già trascorso?  (Il Ministero del Lavoro su questo puto ha fornito una indicazione chiara sul fatto che i crediti formativi maturati (anche se in misura superiore a 40) hanno valore solo nel quinquennio di esercizio e non possono essere utilizzati (quelli in esubero) quali crediti nel quinquennio successivo (Vedi Chiarimento Ministero del lavoro – Divisione III – 08 marzo 2013) , resterebbe confermato per analogia, il concetto opposto, ovvero che se l’azione formativa di 40 ore fosse espletate a posteriori non potrebbe valere per il quinquennio precedente e quindi resterebbe comunque incompleta la formazione nel quinquennio per chi non la avesse espletata completamente nel periodo. Mancherebbe per sempre uno dei requisiti obbligatori per espletare le funzioni di coordinatore che, stante l’attuale dettato normativo, non potrebbe più essere acquisito.

Ne consegue logicamente che chi non termina l’aggiornamento obbligatorio entro i termini, perderebbe la possibilità di espletare la funzione dei coordinatore per il quinquennio seguente. Ecco perché la scadenza del 15 Maggio prossimo è importante. O quantomeno è importante chiarire questo punto. Dalla lettura del dettato normativo, si dedurrebbe che, chi, al termine del quinquennio, non possedesse attestati di aggiornamento “validi” per un totale di almeno 40 ore, mancherebbe di un requisito essenziale per la validità del titolo abilitativo, e quindi non potendo frequentare corsi in date successive al quinquennio, che non potrebbero essere conteggiabili come se seguite nel quinquennio, per riottenere la abilitazione dovrebbe riattivare l’iter e frequentare nuovamente l’intero corso di 120 ore o attendere che trascorra la seconda“cadenza quinquennale” durante la quale espletare l’aggiornamento di legge, essendo insanabile retroattivamente quello appena trascorso. Sono gradite critiche e diverse interperetazioni


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