N° 20983 - 10/05/2013 23:13 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – La garanzia di informazioni scritte
Il principio cardine su cui poggia la nuova disciplina delle società tra professionisti (Dm Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34) è la distinzione concettuale fra l’esercizio della professione e l’esecuzione effettiva della prestazione professionale:
- l’esercizio della professione può essere svolto non solo individualmente ma anche in forma associata e comune, anche mediante la costituzione di società tra professionisti secondo i modelli societari regolati dal Codice civile (società di persone, società di capitali e cooperative); mentre
- l’esecuzione della prestazione è riservata esclusivamente alla persona fisica del professionista abilitato.
L’esercizio dell’attività professionale può quindi essere svolto anche in forma societaria, che prevede pure la possibile partecipazione di soci non professionisti o di investimento, ma l’esecuzione dell’incarico deve essere necessariamente effettuata dai professionisti abilitati. CONTINUA





