N° 21233 - 05/06/2013 8:18 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Proroga dei termini di approvazione del bilancio
Il presente intervento prende in esame la disciplina dettata dal Codice civile con riguardo al differimento dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio. E’ fornito, inoltre, un esempio di verbale del Consiglio di amministrazione nel quale si adotta la decisione in questione.
Ai sensi del co. 2 dell’art. 2364 c.c., l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni (e non pi quattro mesi) dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nello statuto possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (e non più sei mesi), in due ipotesi:
società tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”
quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’og getto della società. CONTINUA





