N° 20333 - 14/02/2013 9:26 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Passaggio dalla tariffa forense ai parametri: disciplina transitoria
Alcune pronunce in esame, facendo leva sulla formulazione letterale dell’art. 41 del decreto 20 luglio 2012 n. 140, concordano nel ritenere che dopo l’entrata in vigore del decreto 20 luglio 2012 n. 140, il giudice nella liquidazione delle spese processuali deve applicare i parametri anche per l’attività professionale e le fasi processuali antecedenti l’introduzione dei parametri. Ciò vanifica, però, l’attività professionale dell’avvocato che ha trattato la causa per vari anni con una estenuante attività difensiva, e si vede ridurre il compenso solo perché ha depositato l’ultimo atto processuale – es., comparsa conclusionale – dopo il 23 agosto 2012. Per superare gli inconvenienti delle indicate decisioni e per una interpretazione ”costituzionalmente” corretta, Trib. Verona 27 settembre 2012, discostandosi dall’indirizzo giurisprudenziale prevalente, afferma che i parametri del decreto n. 140/2012 si applicano solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo il 23 agosto 2012. CONTINUA





