N° 25635 - 19/08/2014 3:51 - Stampa - -

DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA

Servizi di progettazione, nelle nuove Linee guida limitazione dei requisiti di fatturato Congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara. Consultazione fino al prossimo 15 settembre 2014

Fino alle ore 18.00 del prossimo 15 settembre è possibile inviare all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) le osservazioni al documento in consultazione recante la revisione e l’aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.

Si tratta delle attesissime nuove linee guida sui servizi di architettura e ingegneria(IL TESTO QUI), elaborate dalla vecchia AVCP ora soppressa e soppiantata dall’Anac guidata da Raffaele Cantone.

Messe a punto avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie professionali operanti nel settore, le nuove linee guida in consultazione pongono particolare attenzione agli strumenti volti a premiare la qualità della progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani professionisti.

Le linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (CLICCA QUI) nella quale è contenuta l’analisi di alcune proposte formulate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico nonché di talune norme del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 relative ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.

LIMITAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA. Nel documento si ricorda che l’articolo 263, comma 1, del Regolamento stabilisce i requisiti da richiedere ai partecipanti alle procedure di affidamento di servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro; in particolare, l’adeguata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi è provata con riferimento:

a) al fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del Regolamento espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base di gara;

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.

Le nuove Linee guida prevedono di ammorbidire i vincoli di fatturato e di dipendenti per la partecipazione alle gare di ingegneria e architettura. “Con riferimento al fatturato, si deve tenere presente che il consolidato orientamento giurisprudenziale, in linea con le espressioni di parere dell’AVCP, nonché i nuovi assunti della Direttiva 2014/24/CE (cfr. art. 58), ritengono congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara”, sottolinea l’Autorità; invece, il Regolamento “prevede limiti superiori, con una forbice tra 2 e 4 volte”.

Le nuove Linee guida precisano inoltre che il requisito di fatturato “non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori”.

CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI. Il paragrafo 5, relativo alle classi, categorie e tariffe professionali, prova a fornire una soluzione ai problemi sorti a seguito dell’approvazione del DM Parametri (n. 143/2013) che ha operato, con la tabella Z-1 “categorie delle opere – parametro del grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondenze” una revisione della suddivisione in classi e categorie di cui alla l. n. 143/1949.

La precedente suddivisione in “classi” e “categorie” è sostituita dalla attuale in “categorie delle opere”, “destinazione funzionale” e “identificazione delle opere”; dalla identificazione delle opere, alla quale corrisponde una sigla alfanumerica, consegue l’attribuzione di un parametro G (grado di complessità) da tenere presente nel calcolo degli onorari.

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, l’Autorità ricorda che “già nella determinazione del 29 marzo 2007, n. 4, questa AVCP ha espresso l’avviso che, nell’ambito degli appalti di servizi di ingegneria ed architettura, sia preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; infatti, questo modello selettivo consente di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto.

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266 del Regolamento, per gli affidamenti superiori a centomila euro, appare, quindi, il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura”.

In questa direzione, osserva l’Authority, si muove anche il legislatore comunitario che, con l’art. 67 della Direttiva 2014/24, rubricato “Aggiudicazione dell’Appalto”, stabilisce quanto segue: “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di taluni servizi, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all’aggiudicazione degli appalti sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in questione. … Gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo o il costo come unico criterio di aggiudicazione o limitarne l’uso a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto.”

Il legislatore comunitario – evidenzia l’Autorità – sembra suggerire alle stazioni appaltanti di valutare le offerte tenendo conto di una serie di criteri, oltre al prezzo, quali gli aspetti di carattere economico ulteriori rispetto ai costi immediati di acquisizione, ad esempio quelli connessi all’intero ciclo di vita del bene, nonché gli aspetti qualitativi attinenti alla tutela ambientale e sociale (cfr. considerando 74, 92 e 93, 97, e art. 68 della Direttiva). La Direttiva, inoltre, riserva al legislatore nazionale la possibilità di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici non possano usare solo il prezzo come unico criterio di aggiudicazione ovvero che tale possibilità sia limitata a determinate categorie di amministrazioni aggiudicatrici o a determinati tipi di appalto. Prevede, altresì, all’art. 67 che “L’elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”, ipotizzando, quindi, che il confronto competitivo avvenga soltanto sulla base degli elementi qualitativi avendo la stazione appaltante già fissato ex ante il corrispettivo per il servizio.

CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. Il ricorso al criterio del prezzo più basso, precisano le nuove Linee guida, “è ammissibile solo per gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro e in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere. Si ritiene che le ragioni per il ricorso al criterio del prezzo più basso debbano comunque essere motivate nella lettera di invito. Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del prezzo più basso, onde evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul prezzo possano avere ricadute negative, non soltanto sulla qualità dell’opera, ma principalmente sui profili della sicurezza, si suggerisce, comunque, l’applicazione dell’art. 124, comma 8, del Codice. Tale norma prevede la possibilità di inserire nei bandi o inviti l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice. Si rammenta, tuttavia, che questa facoltà non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; di conseguenza, qualora la stazione appaltante intenda utilizzare l’esclusione automatica deve invitare almeno dieci soggetti”.

Nel caso in cui si opti per il criterio del prezzo più basso, “l’offerta economica deve ovviamente contenere solo l’indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo globale a base di gara e non anche il ribasso sui tempi di esecuzione, in quanto questo elemento non è cumulabile con l’elemento prezzo”.