N° 22765 - 12/11/2013 15:34 - Stampa - -

DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA

Mediazione: gli indirizzi interpretativi del Coordinamento della Conciliazione Forense

L’Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense, riunitasi a Pesaro nei giorni scorsi, ha costituito l’occasione per gli Organismi di mediazione forense di confrontarsi sulla recente normativa in materia di mediazione.

Il D.L. 69/2013 (cosiddetto «decreto del fare»), infatti, come convertito nella L. 98/2013, ha innovato significativamente la normativa sulla mediazione civile e commerciale di cui al D.Lgs. 28/2010, già oggetto dell’intervento demolitorio della Corte costituzionale. L’obbligatorietà della mediazione è stata reintrodotta nella formula più attenuata (e meno costosa) dell’incontro preliminare, ma soprattutto è stato ampiamente riconosciuto, sotto diversi profili, il ruolo dell’avvocato nello svolgimento del procedimento di mediazione.

Chiamati, dunque, a cogliere tutte le potenzialità insite

 

 

nel nuovo modello di mediazione (proposto in via sperimentale per quattro anni), gli avvocati facenti parte del Coordinamento hanno formulato i propri indirizzi interpretativi su alcuni aspetti relativi al procedimento, nonché ulteriori standard operativi, da condividere con tutti gli organismi forensi, con il Consiglio Nazionale Forense e con il Ministero della Giustizia.

In merito all’assistenza obbligatoria dell’avvocato viene precisato quanto segue:

1) tutte le parti della mediazione devono partecipare ad ogni incontro e all’eventuale stipula dell’accordo con l’assistenza di un avvocato iscritto all’albo, sia ordinario che speciale. La domanda di mediazione può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, eventualmente indicando l’avvocato che provvederà all’assistenza o riservandosi di avvalersene direttamente all’incontro;

2) l’assistenza dell’avvocato deve ritenersi obbligatoria per tutti i procedimenti di mediazione, siano essi obbligatori, facoltativi, disposti dal giudice o obbligatori in forza di clausola contrattuale.

Sulla competenza territoriale, il Coordinamento della conciliazione forense sottolinea che:

1) l’ODM e il mediatore non sono in alcun modo tenuti a declinare la propria competenza in favore di un altro organismo eventualmente ritenuto competente per territorio, né sono tenuti a formulare alcuna eccezione in tal senso. Il modello di domanda di mediazione può richiamare l’attenzione dell’istante sulle previsioni della legge che dispongono la competenza territoriale;

2) il mediatore è tenuto a dare atto a verbale dell’eventuale eccezione della parte invitata che compaia al primo incontro o che abbia comunicato tale eccezione per iscritto prima dell’incontro.

Ancora, sulle spese di mediazione viene stigmatizzato che la parte che attiva un procedimento di mediazione è tenuta a corrispondere, al momento del deposito della domanda, le spese di avvio, nella misura forfettaria, già prevista dal D.M. 180/2010, di euro 40,00, oltre alle ulteriori spese documentate che l’ODM volesse richiedere. Tutte le altre parti della mediazione sono parimenti tenute a corrispondere le spese di avvio al momento dell’adesione o, in ogni caso, al momento della comparizione al primo incontro. Ogni ulteriore indennità è dovuta soltanto in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro o, comunque, in caso di accordo di conciliazione.

Il Coordinamento formula inoltre le seguenti proposte, auspicando gli opportuni chiarimenti interpretativi o i necessari interventi regolamentari:

- stante l’obbligatorietà dell’assistenza dell’avvocato, si auspica che, nei casi di cui all’art. 17, co. 5bis, D.Lgs. 28/2010, sia consentito espressamente, ai soggetti che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di poter beneficiare delle stesse condizioni di assistenza giudiziale anche in sede di mediazione, con possibilità di liquidazione delle spese da parte del giudice del successivo eventuale giudizio;

- si ritiene che l’accordo di conciliazione che sia stato sottoscritto anche dagli avvocati, ai sensi del novellato art. 12, co. 1, D.Lgs. 28/2010, possa essere posto in esecuzione dall’ufficiale giudiziario, con la sola produzione del titolo in originale e senza alcuna necessità di apposizione di una formula esecutiva;

- in vista dell’approvazione dei nuovi parametri forensi, in attuazione della legge 247/2012, si ritiene utile e necessario che sia prevista, in conformità alla proposta del Consiglio Nazionale Forense, una voce autonoma di parametro per l’assistenza dell’avvocato nella procedura di mediazione ed una distinta voce per l’assistenza alla redazione dell’accordo di conciliazione; con riferimento alla prima delle due voci, si potrebbe utilmente precisare che il compenso non è dovuto all’avvocato, ove la mediazione fallisca al primo incontro, non svolgendosi pertanto alcuna effettiva attività di mediazione.