N° 29465 - 21/01/2016 8:38 - Stampa - -

DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA

Ingegneri, contributi a Inarcassa anche sulle attività connesse

Tribunale di Bari: non è necessario che la prestazione sia riservata agli iscritti all’ Albo, è sufficiente dover usare le stesse conoscenze tecniche

Bisogna versare a Inarcassa i contributi sui redditi percepiti per lo svolgimento di attività collegate, anche indirettamente, con l’esercizio della professione di ingegnere. Lo ha ribadito il Tribunale di Bari con la sentenza 4776/2015.

Come più volte affermato anche da precedenti pronunce, non è necessario che le attività siano riservate al professionista. È infatti sufficiente unacorrelazione per rendere quei redditi assoggettati alla contribuzione presso la Cassa di appartenenza.

Questo significa che nella fattura per la prestazione svolta, il professionista deve indicare anche il contributo previdenziale dovuto alla Cassa di categoria.

Secondo i giudici, deve essere inteso in senso ampio il concetto di “redditi professionali”, che possono essere prodotti non solo da attività tipiche, riservate agli iscritti negli appositi albi, ma anche da prestazioni che presentano un nesso con la professione.

Esiste un nesso se, per svolgere queste attività “non tipiche”, sono comunque necessarie le stesse conoscenze tecniche di cui il professionista si avvale per l’esercizio della sua attività.

Nel caso preso in esame, un ingegnere aveva emesso una fattura per un servizio svolto senza inserire la percentuale dovuta a Inarcassa, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi professionisti. Inarcassa aveva quindi emesso una cartella di pagamento, contro la quale, però, il professionista si era opposto affermando che i pagamenti percepiti non si riferivano alla sua attività d ingegnere.

Il Tribunale di Bari ha dato ragione a Inarcassa spiegando che il concetto di “esercizio della professione” non deve essere interpretato in senso statico e rigoroso perché è necessario tenere conto dell’evoluzione subita dalle specifiche competenze rispetto agli anni in cui sono state regolamentate le professioni.

Questa interpretazione, hanno concluso i giudici, è valida per tutte le categorie professionali.