N° 29121 - 02/11/2015 8:13 - Stampa - -

DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA

Elenchi di Professionisti e AGCM: no a criteri che determinano una ingiustificata restrizione della concorrenza

Nessuna restrizione della concorrenza negli avvisi di gara per la formazione di elenchi di professionisti. Lo ha confermato ancora una volta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), interpellata dal Consiglio Nazionale dei Geologi in merito alla formazione da parte della Regione Marche degli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l’emergenza (c.d. CLE) nei Comuni a rischio.

In particolare, dall’esposto dei Geologi, l’AGCM è entrata nel merito dell’avviso della Regione Marche in cui veniva previsto per la formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi, anche di limitato importo, un criterio di selezione che premia l’esperienza pregressa sul territorio e l’iscrizione all’albo provinciale o regionale. Secondo l’AGCM tale criterio risulta essere idoneo a favorire i professionisti già attivi nel territorio, in violazione del principio di non discriminazione che vieta di effettuare una selezione di concorrenti “privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni”.

L’AGCM ha, quindi, pubblicato nel Bollettino n. 36 del 12 ottobre 2015 la segnalazione inviata alla Regione Marche ed alla Stazione appaltante intercomunale (centrale di committenza), in cui svolge alcune considerazioni di natura concorrenziale in merito alla formazione da parte della Regione Marche degli elenchi di professionisti (geologi, ingegneri e geometri) cui affidare incarichi di microzonazione sismica e di analisi della condizione limite per l’emergenza (c.d. CLE) nei Comuni a rischio.

L’avviso in questione prevedeva la formazione di elenchi di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi al di sotto di 20.000 Euro di microzonazione sismica e di microzonazione sismica e di professionisti per analisi CLE (cosiddetta CLE) nei comuni a rischio, e, assegnando un punteggio massimo in centesimi, considerava requisiti premianti e costituenti titoli curriculari le “esperienze documentate”, per entrambi gli studi/analisi, relative alla conoscenza approfondita del territorio (35 punti).

L’Antitrust ha richiamato l’attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato dei servizi professionali offerti da geologi, ingegneri e geometri per gli studi/analisi di micronazione sismica e CLE che derivano dalle disposizioni concernenti la formazione degli elenchi di professionisti. Prevedendo, infatti, quale titolo preferenziale per la formazione dell’elenco di professionisti il criterio della documentata “conoscenza approfondita del territorio” in cui dovrà essere svolto l’incarico e assegnando a tale criterio il maggior punteggio attribuibile (35/100), gli Schemi di contratto Allegati al Decreto n. 1/2015 e l’Avviso di Gara, introducono una ingiustificata restrizione alla prestazione dei servizi in questione.

Come segnalato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, ogni professionista, anche attivo in altri ambiti territoriali ma con esperienza nei servizi affidati, è in grado, avvalendosi della tecnologia in uso nel settore, di acquisire la necessaria conoscenza delle caratteristiche geologiche e strutturali del territorio, a prescindere dall’ambito nel quale ha svolto la propria attività pregressa e/o dall’albo professionale di appartenenza. Ciò, peraltro, a prescindere dalla considerazione che acquisire tale conoscenza costituisce un mero e doveroso adempimento rientrante nella diligenza professionale. In altri termini, il criterio di selezione previsto è idoneo a favorire i professionisti già attivi nel territorio, in violazione del principio di non discriminazione che vieta di effettuare una selezione di concorrenti “privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni.

L’Autorità ha concluso precisando che, benché l’importo complessivo, per ciascun Comune, per il servizio di microzonazione e CLE sia ampiamente inferiore a 40.000 € (20.000 ai sensi dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/10) e, dunque, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 sia possibile ricorrere ad affidamenti diretti nelle procedure in economia o di cottimo fiduciario, la previsione e valorizzazione di un requisito su base territoriale come quello segnalato ha l’effetto di restringere arbitrariamente la platea di soggetti tra i quali l’amministrazione è chiamata a scegliere. Ciò si pone in contrasto con i principi di liberalizzazione delle attività economiche sanciti, in particolare, dagli artt. 10 e 12 del D.Lgs. n. 59/10, che recepisce la c.d. Direttiva Servizi, come più volte sottolineato dall’Autorità in tutti i casi in cui norme o atti amministrativi hanno posto requisiti di accesso/esercizio dell’attività su base territoriale