N° 25208 - 27/06/2014 7:42 - Stampa - -

DISCUSSIONE DELLA SETTIMANA

Alcune precisazioni sulla qualifica del formatore alla sicurezza

Il Decreto Interministeriale che stabilisce i criteri di qualificazione del formatore alla sicurezza è in vigore ormai dal 18 marzo scorso.

 Nella nostra attività quotidiana al servizio degli addetti e agli operatori di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ci siamo trovati innumerevoli volte a dissipare dubbi circa la qualifica e quindi la possibilità di effettuare delle docenze in corsi destinati a lavoratori, dirigenti e preposti secondo la disciplina delineata dall’ormai arcinoto Accordo Stato Regioni n° 221 del 21/12/2011.

 

Molto spesso ci pervengono richieste di chiarimento, soprattutto dai membri dei SPP interni alle aziende, che palesano ancora una certa confusione fra i ruoli di RSPP/ASPP e formatore alla sicurezza. Confusione certamente generata dal fatto che spesso il RSPP/ASPP si trova a erogare informazione/formazione in materia di SSL ai lavoratori come naturale esperto aziendale della materia.

 Evidenziamo che ormai il formatore ha ricevuto dal Legislatore una sua connotazione autonoma e differenziata rispetto quella del RSPP/ASPP e che poter procedere alla erogazione di docenze occorre procedere ad una autovalutazione e ad una autocertificazione in merito al possesso dei requisiti.

 Possedere le caratteristiche individuate dall’art. 32 D. Lgs. 81/08 per poter svolgere il ruolo di RSPP/ASPP, non significa automaticamente essere qualificato anche come formatore alla sicurezza, in quanto oltre a caratteristiche di conoscenza della materia, occorre dimostrare anche quelle di esperienza e capacità didattica che la semplice frequenza al percorso formativo RSPP/ASPP (moduli A, B, C) non sono in grado di dare.

La qualifica, come prevista dalla Commissione Consultiva Permanente e confermata dal successivo Decreto Interministeriale, presuppone un mix di elementi che vanno attentamente valutati, registrati e autocertificati.

 Invitiamo pertanto gli addetti ai lavori a confrontare la propria esperienza curriculare con i 6 requisiti delineati dal Decreto in modo da verificare la sussistenza di almeno uno di questi e, in caso positivo, a darne immediata evidenza nel proprio Curriculum professionale.

 

Altro dubbio ricorrente, o falsa credenza, è che basti la frequenza di un corso di formazione dei formatori per poter ottenere la qualifica di formatore alla sicurezza.

 

Certamente la frequenza di un corso specifico è sicuramente auspicabile per chi vuole erogare una attività formativa di livello, ma è d’obbligo precisare che, ai fini della qualifica, tale frequenza concorre solo ad integrare il requisito della capacità didattica e che quindi il soggetto dovrà dimostrare in aggiunta il requisito della conoscenza e dell’esperienza specifica.

 Inoltre il possesso dei requisiti va dimostrato, non in via generale in materia di SSL, ma nello specifico per ciascuna delle 3 aree tematiche individuate dal Decreto.

 Ne risulta che per poter effettuare la docenza in un corso per lavoratori, occorrerà essere qualificati nell’area giuridico-normativa-organizzativa e rischi tecnici-igienico-sanitari, mentre per i corsi preposti e dirigenti la necessità della qualifica si estende anche all’area relazioni.