N° 23049 - 11/12/2013 11:53 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
SCADENZE DEL 31/12/2013 – AREA FISCALE IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONI
Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro (pari al 2% del canone annuo) sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2013 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 31/12/2013.
L’imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell’attestato di versamento va poi consegnata all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
Codici tributo:
107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo
108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici
110T – Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto
112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
113T – Imposta di registro – risoluzione dei contratti di locazione e affitto
114T – Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità





