N° 22331 - 23/09/2013 14:05 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Responsabilità solidale dell’appaltatore dopo le disposizioni contenute nel DL lavoro: retribuzioni, premi assicurativi e contributi
Il DL n. 76 del 28.06.2013, convertito con legge n. 99 del 09.08.2013 ha introdotto alcune modifiche in riferimento alla disciplina contenuta dall’articolo 29, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, ovvero l’istituto che disciplina la solidarietà negli appalti. L’articolo 29 stabilisce che salvo diversa disposizione dei contratti collettivi di riferimento, in caso di appalto di opere e servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore ed i subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, compreso TFR, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Secondo quanto stabilito dal nuovo intervento, si prevede che la disciplina in questione: i) trovi applicazione anche in riferimento ai compensi ed agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo; ii) le disposizioni in deroga previste dalla contrattazione collettiva esplicano i propri effetti solamente in riferimento alle retribuzioni dei lavoratori (non in riferimento a contributi previdenziali ed assicurativi). Continua





