N° 22330 - 23/09/2013 14:02 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Precisazioni sull’agevolazione acquisto prima casa

L’agevolazione “prima casa” può riguardare esclusivamente e abitazioni “non di lusso” (e relative pertinenze) – per la cui definizione è necessario rifarsi al contenuto del D.M. 2.8.1969 – e si applica, sostanzialmente, ai trasferimenti a titolo oneroso della iena proprietà, ovvero ai trasferimenti o costituzione a titolo oneroso dei diritti della nuda proprietà (art. 3 co. 131 della L. 549/95), usufrutto, uso o abitazione. La nota II-bis dell’art. 1 ella tariffa, parte I, allegata al DPR n. 131/86 stabilisce, tra l’altro, che è possibile fruire delle gevolazioni “prima casa” a condizione che l’immobile acquistato si trovi in qualsiasi Comune del erritorio dello stato, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero, ovvero, alternativamente, l’immobile acquistato si trovi nel territorio del comune in cui: i) l’acquirente ha la ropria residenza; ii) l’acquirente stabilirà la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto (in al caso, è necessario che l’acquirente, a pena di decadenza, dichiari in atto la propria volontà di trasferirsi); iii) l’acquirente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede; iv) ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interrogazione parlamentare del 7.11.2012 n. 5- 08387, l’agevolazione prima casa può spettare, in presenza delle altre condizioni agevolative, anche al contribuente che svolga, nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato. Continua

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