N° 21945 - 20/08/2013 21:51 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Vendita e locazione case, obbligo certificazione energetica
L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita e locazione degli immobili: lo stabilisce la legge numero 90 del 3 agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 181, che proprio in questo aspetto – rilevante non solo per l’attività notarile – si differenzia rispetto al testo del decreto originario (D.L. 63/2013).
Pena la nullità degli stessi contratti, l’attestato di prestazione energetica deve quindi essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione. In Valle d’Aosta resta valido l’Attestato di Certificazione Energetica, come previsto dall’attuale legislazione regionale e come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico (con circolare 16416 del 7 agosto 2013).
Inoltre anche gli annunci di vendita o locazione tramite mezzi di comunicazione commerciali devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare, oltre alla classe energetica corrispondente. Per le violazioni di questo obbligo il responsabile dell’annuncio può essere punito con una sanzione amministrativa compresa tra 500 euro e 3.000 euro.





