N° 21445 - 27/06/2013 20:25 - Stampa - -
COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI
Prestazione energetica edifici, chiarito il passaggio da Ace ad Ape
Sviluppo Economico: fino all’emanazione della nuova metodologia di calcolo, si applicano il Dpr 59/2009 e le norme UNI e CTI.
Fino a quando non sarà definita la nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici, l’attestato di prestazione energetica (APE), che ha sostituito l’attestato di certificazione energetica (ACE), dovrà essere redatto secondo la vecchia metodologia di calcolo di cui al Dpr 59/2009.
Lo chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare 25 giugno 2013 dedicata all’applicazione delle disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici, e rispondendo ai dubbi espressi negli ultimi giorni da moltissimi progettisti.
Nelle more dell’aggiornamento tecnico, le norme per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, contenute all’articolo 9 del DL 63/2003, faranno dunque riferimento al DPR 59/2009 – che fissa i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti – e a specifiche norme tecniche (UNI e CTI) già note. LEGGI





