N° 19179 - 05/09/2012 9:45 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

Cassazione: si allargano le attività soggette a contribuzione Inarcassa

Anche se l’attività svolta da un libero professionista, architetto o ingegnere, non è tra quelle riservate agli iscritti al proprio albo di appartenenza (rd 2537/1925 – artt. 51 e 52) i redditi che ne derivano sono comunque soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria a favore di Inarcassa. Purché, però, il bagaglio culturale tipico del professionista entri in gioco per lo svolgimento di quella particolare attività. LEGGI

WordPress Themes