N° 20269 - 06/02/2013 21:31 - Stampa - -

NUOVE LEGGI E NORME

I maniglioni antipanico senza marcatura CE vanno sostituiti entro il 16 febbraio

In materia di misure di prevenzione e lotta antincendio si deve registrare la scadenza, fissata nel 16 febbraio prossimo, entro la quale, se privi di marcatura CE, devono essere sostituiti i maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie di fuga.

Originariamente il Decreto ministeriale 03/11/2004 (*) aveva disposto che l’adeguamento si facesse entro la fine del febbraio 2011, termine poi differito al 16 febbraio 2013 dal Decreto 06/12/2011.

L’art 5 del Decreto del 2004 ha stabilito che i dispositivi non muniti di marcatura CE devono essere sostituiti:

in caso di “rottura del dispositivo”;

in caso di “sostituzione della porta”;

in caso di modifica dell’ attività aziendale “che comporti un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo” .

Data scadenza: 16/02/2013

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