N° 22059 - 29/08/2013 22:45 - Stampa - -
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CONSIGLIO DI STATO: IL FRESATO D’ASFALTO È UN SOTTOPRODOTTO

Il fresato d’asfalto presenta i requisiti indicati dall’art. 184 bis del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006) e può essere classificato come sottoprodotto anziché come rifiuto speciale (Codice CER).
Questo il parere del Consiglio di Stato (Sezione Quarta) espresso con la sentenza n. 4151 depositata il 6 agosto 2013.
“La classificazione dei sottoprodotti rappresenta una novità rispetto a quella anteriore contenuta nel CER che di conseguenza acquista valore non vincolante, potendo alcune sostanze già classificate come rifiuti essere ora riconosciute quali sottoprodotti”, commenta l’Ance. “Il fresato d’asfalto poi si inserisce nel processo produttivo dell’impianto, viene rimosso con la certezza di essere integralmente riutilizzato, non viene sottoposto ad alcun processo di trasformazione, viene riutilizzato in tempi ravvicinati (quotidianamente) rispetto al prelievo e senza particolari operazioni di stoccaggio, non pone il problema di doversene disfare essendo esso sempre riutilizzabile e riutilizzato”. Continua