N° 12437 - 10/03/2005 12:26 - Stampa - -

PROROGATI ALCUNI TERMINI sulla PRIVACY e PREVENZIONE INCENDI

DECRETO LEGGE 09.11.2004 N° 266 , G.U. 10.11.2004

•al 30 giugno 2005 il termine per l’adozione delle nuove misure minime di sicurezza e del documento programmatico sulla sicurezza (art. 180, 1° co. Codice della Privacy);

•al 30 settembre 2005 il termine per l’adempimento all’obbligo dell’adozione delle misure di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare sulla base di

•al 31 dicembre 2005 il termine stabilito dall´articolo 9bis del decreto-legge n.200 del 2003 in materia di nulla osta provvisorio per le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ma non ancora disciplinate da una specifica regola tecnica;

•al 2005 la decorrenza della normativa che prevede la concessione di un credito d´imposta quinquennale ai giovani imprenditori agricoli che si insediano ai sensi del regolamento comunitario n.125/99 (decreto legislativo n.99 del 2004);

•al 1° aprile 2005 la previsione del codice della strada che dispone per determinate categorie di veicoli di nuova immatricolazione (adibiti al trasporto di cose o per uso speciale o per trasporto specifico) l´equipaggiamento con strisce posteriori e laterali retroriflettenti; per i veicoli in circolazione il termine è il 31 dicembre 2005; dal 1° gennaio 2006 autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose devono essere equipaggiati con dispositivi omologati per ridurre la nebulizzazione dell´acqua;

•al 31 dicembre 2005 il termine per l´adeguamento delle prescrizioni antincendio riferite a strutture turistiche e ricettive;

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