ott 01 2013

Dall’Agenzia delle Entrate nuove indicazioni sul ‘bonus mobili’

Con la circolare 29/E emanata nei giorni scorsi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus al 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici ai fini di ristrutturazione edilizie, previsto dal decreto legge n. 83/2012. Come è noto, il bonus è valido per le spese e sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 purché siano collegate alla detrazione per ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.

In primo luogo, l’Agenzia chiarisce che oltre al pagamento con bonifico bancario o postale vale anche l’acquisto con carta di credito o di debito. In questo caso, la data di pagamento corrisponde al giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, che risulta nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Continua

ott 01 2013

Ingegneri e architetti, salario medio di 98’830 franchi

Il salario medio di architetti, ingegneri, geometri e professionisti affini si attesta nel 2013 a 98’830 franchi: è quanto emerge da un rilevamento effettuato online dalla SIA e da altre associazioni del settore. Rispetto all’ultimo sondaggio, risalente al 2009, la busta paga è aumentata del 2,3%, un dato che scende al 2,1% tenendo conto del rincaro.

Le remunerazioni sono assai variabili: i salari iniziali vanno dai 66’000 franchi per gli architetti ai 93’000 per gli ingegneri in tecnica degli edifici, rende noto oggi la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA). Sempre molto bassi, secondo l’organizzazione, sono i salari dei praticanti, che si attestano mediamente intorno a 30’000 franchi in tutti i campi. Continua

ott 01 2013

Costo del lavoro negli appalti: “Chiarire o abrogare la norma del decreto Fare”

n materia di costo del lavoro negli appalti, il decreto “del Fare” (DL n. 69/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013) ha introdotto una norma contestata da numerose amministrazioni e operatori privati, a causa dei problemi interpretativi e applicativi che comporta e che rischiano di bloccare il settore dei pubblici appalti.

Il decreto Fare, con l’articolo 32 comma 7-bis, ha introdotto il comma 3-bis all’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti), inerente il criterio di determinazione del costo più basso negli appalti pubblici: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. Continua

ott 01 2013

Iva al 22% nelle fatture dei professionisti

Ormai è deciso: scatta l’aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva che passa dal 21 al 22%. Con la paralisi dell’attività di Governo, il decreto legge, già pronto per sterilizzare l’aumento dell’Iva, non è stato varato. Così come già programmato dalla legge di Stabilità 2012 (legge 228/2012), l’incremento ci sarà. Al rinvio di 3 mesi deciso a giugno con il decreto Iva-Lavoro, a quanto pare non ne seguirà un altro.

Tutte le fatture dei professionisti con data successiva al 1° ottobre 2013 dovranno riportare l’Iva al 22% (se previsto dal proprio regime). Alcuni dubbi potrebbero sorgere per le operazioni effettuate a cavallo di questa data. La regola generale è semplice: far riferimento alla data di emissione della fattura. Se la fattura è emessa prima del 1° ottobre e non è stata ancora pagata, si applica l’aliquota in vigore al momento della fatturazione (Iva al 21%). Continua

ott 01 2013

Bandi anomali e Codice deontologico: cosa faranno i Consigli di disciplina?

Si è fatto, recentemente, un gran parlare dei bandi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria in merito alle anomalie legate ad importi a base d’asta simbolici (Leggi news su bando Comune di Bagheria) non idonei al servizio richiesto ed alle richieste di terne di professionisti (Leggi news su richiesta terna Comune di Palermo) agli Ordini professionali effettuate al di fuori delle norme riscontrabili nel Codice dei contratti e nel regolamento di attuazione.

 Certo è giusto segnalare tali anomalie e chiedere a gran voce il ritiro dei bandi e la modifica degli stessi. Sorge, però spontaneo un quesito a cui, in verità, è possibile dare immediata risposta: il comportamento dei professionisti che partecipano a questa tipologia di bando è contrario alle norme deontologiche? Continua

ott 01 2013

Professionisti tecnici, alleanza tra Inarcassa, Eppi e Cipag

Allo studio un fondo di rotazione per aiutare i Comuni nella cessione degli immobili pubblici in cambio di opportunità di lavoro per i professionisti.

Migliorare il recupero del patrimonio pubblico e le possibilità di lavoro per i liberi professionisti.

Con questo obiettivo, è allo studio delle casse di previdenza degli ingegneri e architetti (Inarcassa), dei periti industriali (Eppi) e dei geometri (Cipag) l’istituzione di un fondo di rotazione per l’anticipo del 50% delle parcelle dei professionisti. L’iniziativa rientra nell’ambito del federalismo demaniale, in particolare della valorizzazione e dell’utilizzo di 20 mila immobili pubblici, e prevede l’aiuto da parte delle Casse ai Comuni per la cessione di questi immobili, in cambio dell’offerta di opportunità di lavoro ai liberi professionisti.   Continua.

ott 01 2013

TUTTI I BANDI ATTIVI DELLA VUS S.P.A.

I BANDI

ott 01 2013

RIFIUTI, VUS AFFIDA ALL’ESTERNO RACCOLTA DI VETRO E ORGANICO

Pubblicato il bando di gara per selezionare la ditta a cui affidare l’esternalizzazione del servizio

Scade il 14 ottobre il termine previsto dal bando di gara VUS per presentare l’offerta per la raccolta, il trasporto ed il conferimento presso l’impianto di selezione e compostaggio di Foligno, di vetro e organico di 10 comuni gestiti.

L’appalto esterno di parti del servizio si è reso necessario per superare l’empasse conseguente alla necessità di attuare il Piano d’Ambito dei Rifiuti – che prevede la domiciliarizzazione della raccolta e il raggiungimento delle percentuali minime – in presenza dei vincoli dettati dal patto di stabilità. Le società, come VUS, che gestiscono il servizio direttamente (cosiddetta gestione in house) hanno infatti l’impossibilità di assumere e sono sottoposte a un rigido contenimento dei costi del personale. Leggi il resto       IL BANDO

ott 01 2013

SISTRI dal primo ottobre: ecco come e per chi

Per aziende e operatori del settore rifiuti, il SISTRI diventa operativo il primo ottobre 2013: regole, dubbi interpretativi, problemi tecnici, sanzioni soft e doppio regime in attesa della conversione in legge del decreto.

Avvio del SISTRI martedì 1 ottobre 2013 per enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori:

gestori di rifiuti pericolosi: nel Registro Imprese (Ateco 38 e 39).

intermediari e commercianti di rifiuti pericolosi.

trasportatori di rifiuti pericolosi: iscritti al Registro Imprese (codice Ateco 49) o in albo gestori ambientali (categoria 5). Continua

set 30 2013

La mediazione civile e commerciale ritorna di attualità con la conversione in legge del decreto 69 del 2013: novità, criticità e commenti.

La mediazione civile e commerciale ritorna a far parlare di se dopo che la sentenza della Corte Costituzionale l’aveva momentaneamente messa ai margini eliminando l’obbligatorietà del procedimento nelle fattispecie previste dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.

Pur ricordando che la mediazione e’ sempre rimasta in vigore nel nostro ordinamento, seppur solo volontaria, il mondo politico si è subito reso conto che la lacuna andava colmata e bisognava al più presto riattivare la normativa inizialmente prevista dal sopracitato Decreto Legislativo. Non dobbiamo purtroppo dimenticare le frange ideologiche , specie di una importante categoria professionale, che hanno da sempre osteggiato la mediazione con mal celati obiettivi di malsano corporativismo. Costoro hanno erroneamente creduto che con la sentenza della Corte Costituzionale la mediazione fosse definitivamente accantonata e ci si dovesse preparare alla solita gestione del conflitto solo ed esclusivamente all’interno dei Tribunali, al massimo con qualche timido tentativo di tavoli di negoziazione guidati solo da una categoria professionale.

L’emanazione da parte del governo del decreto del fare ( Decreto Legge 69 del 2013), ha dato l’occasione per sanare la lacuna normativa creatasi e, nella meraviglia di alcuni, la mediazione civile e commerciale ha visto, dal 21 settembre 2013, il ritorno dell’obbligatorietà nel nostro ordinamento giuridico. Ovviamente, questa iniziativa ha fatto sin da subito scaturire non poche critiche da parte dei detrattori della mediazione efficiente ed efficace.

Prima di proseguire nelle nostre considerazioni, mi preme soffermarmi sulla obbligatorietà dell’istituto della mediazione e sulla sua opportunità ed efficacia in via preliminare o nell’ambito del processo civile. Molte sono state le parole spese in tal senso e con opposti pareri su tale necessità. Personalmente ero ,sono e sarò dell’idea che la mediazione ,pur nascendo da teorie anglosassoni che la vedono squisitamente volontaria ,doveva approdare nella nostra Italica penisola solo attraverso dei percorsi che obbligavano le parti in conflitto a tentare una negoziazione assistita con un terzo neutrale ( mediatore ) e che ogni altra soluzione avrebbe portato ad un inevitabile fallimento. Questa mia convinzione non nasce solo dall’ idea che il nostro Paese sia incredibilmente legato all’esistenza della norma coercitiva che, altrimenti, non viene considerata neanche come vigente, ma anche dall’esperienza pratica delle normative degli ultimi anni che hanno visto il fallimento della mediazione meramente volontaria ( diritto societario). Forse dovremmo far trascorrere almeno un decennio di applicazione delle normative di Adr (alternative dispute resolution) per poter superare l’esigenza dell’obbligatorietà raggiungendo quella adeguata consapevolezza della corretta gestione del conflitto anche al di fuori dei Palazzi di Giustizia.

Tornando all’evoluzione della nuova normativa sulla mediazione, vediamo subito quali sono state le principali novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 69/2013 , Legge n. 98 del 2013 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 Agosto 2013 a modifica del D.Lgs. 28/2010, in vigore dal prossimo 21 settembre 2013:

Definizioni: Nozione di mediazione: ( articolo 1) E’ intesa come l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Accesso alla mediazione. Modalità del procedimento e competenza territoriale: (articolo 4 ) la domanda del procedimento deve essere presentata presso un Organismo di Mediazione tramite il deposito di un’istanza nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Se dovessero insorgere più domande in merito alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Condizione di procedibilità e rapporti con il processo ( art.5). E’ stato introdotto il comma 1 bis, avendo la Corte Costituzionale dichiarato l’incostituzionalità del comma 1, che riporta le materie già oggetto di mediazione obbligatoria ( condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica , diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi bancari e finanziari) eliminando l’infortunistica stradale ed aggiungendo il risarcimento per danno da responsabilità sanitaria. Inoltre viene esplicitamente prevista l’assistenza dell’avvocato alla procedura di mediazione. E’ stabilito che il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, quindi obbligatoria, per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore sarà attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. Il comma 2 conferma la possibilità l’esistenza della mediazione delegata dal Giudice, anche in sedi di giudizio di appello, con la novità che ora lo stesso Giudice può disporre e non invitare le parti all’esperimento del procedimento di mediazione. Infine si precisa che, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza accordo ( comma 2 bis ).

Durata ( art .6 ). Il procedimento di mediazione deve avere una durata non superiore a tre mesi e non più quattro.

Procedimento ( art. 8 ). All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni (prima erano quindici) dal deposito della domanda. Chi intende esercitare in giudizio l’azione ora è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento con l’assistenza di un avvocato . Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore poi invita le parti ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e , nel caso positivo, procede con lo svolgimento.

Efficacia esecutiva ed esecuzione ( art.12 ) Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi procuratori costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione in consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e di ipoteca giudiziale. Gli avvocati presenti attestano la conformità dell’accordo alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.

Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori. ( art.16). Al comma 4-bis si stabilisce che gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Viene inoltre specificato che gli stessi iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 55- bis del codice deontologico forense.

Risorse , regime tributario e indennità ( art.17 ). E’ stato aggiunto il comma 5 ter che specifica come il mancato accordo all’esito del primo incontro determina la mancata corresponsione del compenso all’organismo si mediazione.

Articolo 2643 Codice Civile – Atti soggetti a trascrizione: E’ stato aggiunto il comma 12 bis che afferma come gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione sono trascrivibili con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Dall’elencazione delle principali novità legislative possiamo serenamente dire che la mediazione ne esce completamente ridisegnata e forse non sempre migliorata rispetto alla precedente stesura . Ma andiamo con ordine.

La modifica all’articolo 4 con l’introduzione della competenza territoriale, secondo il modesto parere di chi scrive, rappresenta uno dei punti meno felici della nuova normativa. Cavallo di battaglia di molti, era stato accantonato nella prima stesura per una serie di motivi assolutamente di buon senso e di rilevanza giuridica. L’introduzione della competenza territoriale rappresenta il modo migliore per far apparire l’istituto della mediazione come un quarto grado di giudizio, ossia quanto di meno appropriato si possa pensare per chi crede alle tecniche di ADR come incontro per la risoluzione alternativa delle controversie. Inoltre potrà verosimilmente rappresentare un indubbio motivo di nascita di nuovi contenziosi sui conflitti di competenza territoriale degli organismi. In definitiva, si profila una normativa che dovrebbe tendere alla deflazione del contenzioso ma che, potenzialmente, va nella direzione opposta.

Non dimentichiamo poi delle difficoltà organizzative che i singoli organismi più rappresentativi si troveranno ad affrontare nel gestire tale nuova incombenza .

A supporto dell’esigenza della territorialità sono state portate giustificazioni relative alle possibilità di utilizzo in mala fede della libertà di adire gli organismi senza limiti di competenza, portando quindi al fallimento della procedura mediazione con possibilità di far ricadere la responsabilità della mancata presenza in capo all’altra parte. Si può tranquillamente obiettare che tale situazione, formalmente possibile, nella pratica risulta assolutamente residuale e comunque era sottoposta alla superiore valutazione del giudice nella soccombenza delle spese di giudizio.

Nell’integrazione dell’articolo 5 con il nuovo comma 1 bis si è voluto riscrivere le materie oggetto della obbligatorietà dell’esperimento del procedimento di mediazione considerato, quindi, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Rispetto al vecchio comma 1 è stata eliminata la materia delle controversie stradali ed introdotta la responsabilità sanitaria oltre quella medica.

Queste novità hanno entrambi una valida giustificazione, in quanto l’eliminazione delle controversie stradali come condizione di procedibilità era stata da molti considerata come opportuna, vista le difficoltà operative di coordinamento della normativa della mediazione con la prassi di liquidazioni dei danni da sinistri stradali. Infatti tale fattispecie era stata caratterizzata dalla più alta percentuale di mancata adesione da parte delle compagnie di assicurazione. Limitarla quindi alla fattispecie di mediazione volontaria può essere una soluzione efficace.

L’introduzione, invece, della responsabilità sanitaria è stata opportuna in quanto ha eliminato una lacuna della vecchia normativa che aveva omesso tale fattispecie considerando solo la responsabilità medica.

Altra fondamentale novità riguarda la previsione della presenza obbligatoria degli avvocati alle procedure di mediazione. La presenza degli avvocati al tavolo della mediazione poteva anche essere un auspicio, in quanto rappresentava una maggiore serenità degli interlocutori al tavolo della negoziazione, ma, non doveva essere un obbligo per le parti che si vedranno obbligate a subire l’onere per i compensi professionali. Inoltre la prassi della mediazione aveva già fatto rilevare la presenza dei professionisti legali nella grande maggioranza delle procedure di conciliazione instaurate. Sinceramente di questa previsione non se ne vedeva la necessità , in quanto assolutamente pleonastica.

Altra novità prevista nel nuovo comma 1 bis dell’articolo 5 è quella relativa alla scadenza della mediazione come condizione di procedibilità prevista in quattro anni e, inoltre, per i primi due anni il Ministero di Giustizia attiverà il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. I tempi previsti sono obiettivamente molto stringenti tanto da far rischiare di mettere a repentaglio la diffusione della mediazione nella cultura del nostro paese. Non possiamo però, come cultori della mediazione, non avere l’auspicio di vedere comunque i risultati positivi affermati nella cultura della gestione del conflitto nel nostro paese.

E’ invece rilevante positivamente la previsione dell’articolo 5 al comma 2 in cui la mediazione delegata dal giudice anche in grado di appello, può divenire non più un invito ma una specifica disposizione del giudice stesso.

Il comma 2 bis del più volte citato articolo 5 tende a precisare come la condizione di procedibilità possa essere espletata anche nella fattispecie di non raggiungimento dell’accordo già nel primo incontro .

Si evidenzia ancora la modifica all’articolo 6 che sancisce la durata massima della procedura che passa da quattro a tre mesi. Vedremo se tale decisione porterà o meno difficoltà agli organismi nella gestione della articolata procedura. Sicuramente avvalorerà ancora di più il carattere di procedura veloce della mediazione.

Il successivo articolo 8 introduce novità per quanto riguarda il nuovo termine di 30 giorni, dalla presentazione della domanda per la fissazione dell’incontro di mediazione, con l’obbligo dell’assistenza degli avvocati per tutta la durata del procedimento. Questo tempo maggiore per la fissazione del primo incontro sarà molto gradito alle segreterie degli organismi che avevano subito il precedente termine al punto, nella grande maggioranza dei casi, da non ritenerlo termine perentorio.

Altra novità , però di dubbia valenza, è l’obbligo introdotto in capo al mediatore di chiarire alle parti la funzione e le modalità del procedimento, oltre poi chiedere alle stesse parti ed ai rispettivi avvocati di esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedere con lo svolgimento. In questa parte della norma il legislatore, in definitiva, ha introdotto una sorta di mediazione preliminare con il successivo giudizio delle parti se continuare oppure no. Il procedimento di mediazione di derivazione anglosassone, in realtà, prevede già che il mediatore esplichi chiaramente alle parti la sua funzione e le modalità di svolgimento del procedimento con il cosiddetto “ monologo del conciliatore” per poi continuare con la mediazione ; quello che invece rende perplessi è la necessità di far subito esprimere le parti sulla continuazione o meno della mediazione. Sappiamo tutti che il primo incontro è, quasi sempre, il più complesso, in quanto il conflitto è ancora vivo e tutti i contrasti sono presenti. Come si può pensare, quindi, che con la semplice spiegazione della procedura e delle sue peculiarità le parti attenuino ogni conflitto e accettino di continuare? Ovviamente molte mediazioni moriranno a questo punto senza neanche cominciare e solo la bravura del mediatore “ professionista” potrà tentare di far evidenziare il BATNA positivo (miglior alternativa al tavolo negoziale) per agevolare gli interlocutori ad un accordo e convincerli a continuare già nel primo incontro.

All’articolo 12 la riforma ha introdotto un interessante procedimento di omologa dell’accordo legato alla presenza degli avvocati al tavolo della mediazione ed alla loro volontà di attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. In mancanza di tale volontà si potrà richiedere l’omologa col già collaudato sistema di richiesta al Presidente del Tribunale di competenza.

In realtà tale fattispecie è di buon senso, vista l’ormai acclarata presenza dei professionisti forensi al tavolo di negoziazione, e potrà ulteriormente accelerare l’omologa dell’accordo per costituirlo come titolo esecutivo.

L’articolo 16 comma 4 bis, prevede l’iscrizione di diritto degli avvocati al registro dei mediatori pur mantenendo l’obbligo degli stessi alla adeguata formazione in materia di mediazione e l’adeguato aggiornamento come da ordinamento forense (articolo 55 bis). Dobbiamo sottolineare come gli Organismi di mediazione fossero e rimangono sempre liberi di accettare o meno i mediatori che si candidano ad essere iscritti nei loro elenchi, dando rilevanza alla formazione specifica del candidato nelle tecniche di ADR. Quindi il mediatore, qualunque professione eserciti, è un professionista con competenza specifica nell’ambito della mediazione e con adeguata formazione, così come previsto dalla Legge.

L’articolo 17 al comma 5 ter prevede la non corresponsione del compenso all’Organismo nel caso di mancato accordo al primo incontro. Questa previsione normativa apre , secondo noi, molti spunti polemici, in quanto, mentre da una parte prevede un onere obbligatorio per l’assistenza legale, dall’altra introduce la gratuità della prestazione di un altro professionista per il solo fatto che le parti non raggiungono un accordo. Ovviamente rimangono dovute le sole spese di avvio.

Gli Organismi saranno costretti, per vedersi riconosciute le indennità previste, ad effettuare sempre un secondo incontro, quando le parti hanno palesato la loro accettazione a partecipare al tavolo della negoziazione ed alla gestione del conflitto da parte del mediatore. Tutto ciò porterà alla conseguenza inevitabile dell’allungamento della durata complessiva della procedura. Il Legislatore ha voluto far affermare l’idea che la mediazione debba essere comunque non onerosa rendendo, nel contempo, difficile la sopravvivenza degli Organismi privati che, negli ultimi tempi, in numero sempre maggiore si sono visti costretti alla cancellazione dall’elenco con conseguente diminuzione cospicua del numero complessivo degli iscritti .

Si auspica che i consulenti legali presenti al tavolo percorrano in maniera costruttiva il tentativo di mediazione sin dal primo incontro, non cedendo alla tentazione di farlo divenire una mera formalità da superare al più presto. Questo auspicio è fondamentale per avere uno strumento per tentare di superare la nostra difficile posizione di cenerentola mondiale nella graduatoria dell’efficienza giudiziaria. E, come riporta la Commissione europea “,“Justice delayed is justice denied” la giustizia ritardata è giustizia negata.

set 30 2013

Le Società tra Professionisti possono avere un socio unico

Notai Triveneto: i soci professionisti devono raggiungere i due terzi nelle decisioni, ma non necessariamente nel capitale sociale.

Le Stp, Società tra professionisti, possono essere costituite da un socio unico. Lo ha affermato sabato il Comitato interregionale dei noti del Triveneto, presentando una serie di conclusioni che potrebbero rendere più chiara e semplice la costituzione di una Stp.

In primo luogo è stato spiegato che le Stp non costituiscono un nuovo tipo di società, ma rientrano nelle società tipiche, create per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Continua

set 28 2013

Fotovoltaico sui tetti, per vietare l’installazione non bastano generiche valutazioni

Tar Veneto: il diniego della Soprintendenza deve essere supportato dalla prova dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto.

Per negare l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio, la Soprintendenza deve fornire un’effettiva dimostrazione dell’incompatibilità paesaggistica dell’impianto, e non può limitarsi a una valutazione astratta e generica.

Lo ha chiarito il Tar del Veneto (Sez. II) con la sentenza breve n. 1104/2013 depositata il 13 settembre.

La vicenda….. Continua

set 28 2013

Durc, le istruzioni Inail: nei certificati nuove diciture sul periodo di validità di 120 giorni

Elencati gli aggiornamenti sui certificati dopo le modifiche del decreto Fare alla disciplina del Durc.

In seguito alle modifiche alla disciplina del Durc introdotte dal decreto “del Fare” (DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013 in vigore dal 21 agosto 2013), il 20 settembre scorso l’Inail ha emanato una nota che fornisce le istruzioni operative relative ai primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell’applicativo Sportello unico previdenziale.

Validità di 120 giorni

L’Inail ricorda che il periodo di validità del Durc è ora di 120 giorni dall’emissione, per i certificati rilasciati: …. Continua

set 28 2013

Riforma Catasto, la Camera approva il passaggio dal vano al metro quadro

La determinazione del valore degli immobili si baserà sui metri quadri al fine di migliorare i livelli di equità, perequazione e trasparenza delle informazioni reddituali e patrimoniali nel settore immobiliare. Questo, in sintesi, il liet motiv su cui si basa la riforma del catasto degli immobili che lo scorso 20 settembre la Commissione Finanze della Camera ha approvato attraverso l’esame del testo unificato delle proposte di legge che recano norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo e norme in materia di contrasto all’elusione fiscale e abuso del diritto. Continua

set 28 2013

Gare d’appalto, non occorre che l’offerta tecnica sia firmata in tutte le pagine

Consiglio di Stato: illegittima l’esclusione dalla procedura di gara per aver firmato solo in calce al documento e non anche in ogni pagina.

Nelle gare d’appalto non è necessario che l’offerta tecnica sia firmata in tutte le pagine: è sufficiente che sia sottoscritta in calce al documento. La firma in calce al documento è infatti sufficiente a garantire provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell’offerta.

Lo ha stabilito la Sezione Sesta del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4663/2013, depositata il 18 settembre. LEGGI TUTTO

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