N° 20549 - 16/03/2013 7:11 - Stampa - -

NUOVE LEGGI E NORME

Opere pubbliche trasparenti: pubblicato il decreto

Individua le informazioni che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenuti a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2013: “Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

 Il decreto definisce il dettaglio dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali delle opere pubbliche, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 229/2011 e, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo, le informazioni relative allo scambio dei dati tra le amministrazioni interessate.

 

Le disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche e ai “soggetti aggiudicatori”, destinatari di finanziamenti e agevolazioni a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche.

 Punto fondamentale del decreto: “l’adempimento degli obblighi di comunicazione è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello stato, verificato all’atto della sua erogazione dai competenti uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile”. Dunque, il mancato rispetto degli adempimenti comporta il mancato finanziamento a favore degli operatori.

 Oggetto di rilevazione sono le opere pubbliche in corso di progettazione o realizzazione alla data del 21 febbraio 2012 e quelle avviate successivamente a tale data. CONTINUA

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