Categoria: discussione-settimana

gen 17 2017

Ricostruzione post sisma

 

Criteri per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale

 

Attraverso protocollo d’intesa tra Rete delle professioni tecniche e Commissario straordinario, sono stati definiti i criteri per l’iscrizione all'”elenco speciale” dei professionisti abilitati a eseguire interventi per i privati all’interno della ricostruzione post Sisma nel Centro Italia

 

 

Sono stati definiti i criteri per l’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia, definito “elenco speciale”, e dei relativi metodi per evitare la concentrazione di incarichi. Essi sono contenuti nell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni dei territori colpiti dal sisma, che contiene anche lo schema di Protocollo d’intesa tra lo stesso Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati. Di seguito, i punti in sintesi. Alla fine dell’articolo è possibile scaricare l’ordinanza in forma integrale.

 

Protocollo tra Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e Commissario straordinario

Il protocollo è firmato dal Commissario straordinario con

  • Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
  • Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
  • Consiglio Nazionale Ingegneri Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Geologi
  • Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Chimici
  • Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari

riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.

 

Lo schema di Protocollo d’intesa contiene:

  1. i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nel cosiddetto “elenco speciale”;
  2. la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2%;
  3. con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
  4. la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
  5. la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

Da segnalare, tra i punti del protocollo, la convergenza tra professioni tecniche e Commissario straordinario della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti; l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle Schede FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari; l’impegno degli ordini professionali nel realizzare corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

Inoltre viene ribadito il limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.

 

Requisiti per iscriversi all’elenco speciale

Il professionista deve:

  1. essere iscritto all’albo professionale;
  2. non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
  3. non aver riportato condanne con sentenza definitiva (…)  e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
  4. non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  5. essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
  6. rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
  7. essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
  8. avere requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
  9. avere idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
  10. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2.

In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

 

Corrosione e diagnostica delle strutture in calcestruzzo armato

Il testo vuole fornire a progettisti e professionisti del settore strumenti analitici e operativi utili a progettazione di opere durevoli, previsione della loro vita utile e residua e individuazione del periodo economicamente ottimale per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulle strutture. Ha, inoltre, l’intento di fornire le indicazioni di una buona prassi per la messa in opera e la maturazione dei getti di calcestruzzo.

 

Modalità di iscrizione all’elenco

La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all’avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l’invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all’apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell’avviso pubblico.

Il Commissario Straordinario può rifiutare l’iscrizione all’Elenco speciale o cancellare la già avvenuta iscrizione di un professionista qualora non sussistano i requisiti o si verifichino casi specifici normati dall’ordinanza.

In caso di rifiuto o cancellazione, non è previsto alcun compenso o indennizzo. Il Commissario dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto anche nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

 

gen 17 2017

Ricostruzione post sisma: criteri per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale

 

Attraverso protocollo d’intesa tra Rete delle professioni tecniche e Commissario straordinario, sono stati definiti i criteri per l’iscrizione all'”elenco speciale” dei professionisti abilitati a eseguire interventi per i privati all’interno della ricostruzione post Sisma nel Centro Italia

 

 Sono stati definiti i criteri per l’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia, definito “elenco speciale”, e dei relativi metodi per evitare la concentrazione di incarichi. Essi sono contenuti nell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni dei territori colpiti dal sisma, che contiene anche lo schema di Protocollo d’intesa tra lo stesso Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati. Di seguito, i punti in sintesi. Alla fine dell’articolo è possibile scaricare l’ordinanza in forma integrale.

Protocollo tra Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e Commissario straordinario

Il protocollo è firmato dal Commissario straordinario con

  • Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
  • Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
  • Consiglio Nazionale Ingegneri Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Geologi
  • Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Chimici
  • Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari

riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.

Lo schema di Protocollo d’intesa contiene:

  1. i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nel cosiddetto “elenco speciale”;
  2. la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2%;
  3. con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
  4. la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
  5. la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

Da segnalare, tra i punti del protocollo, la convergenza tra professioni tecniche e Commissario straordinario della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti; l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle Schede FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari; l’impegno degli ordini professionali nel realizzare corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

Inoltre, viene ribadito il limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016, in numero di 30 per ogni professionista individuale.

Requisiti per iscriversi all’elenco speciale

Il professionista deve:

  1. essere iscritto all’albo professionale;
  2. non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
  3. non aver riportato condanne con sentenza definitiva (…)  e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
  4. non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  5. essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
  6. rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
  7. essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
  8. avere requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
  9. avere idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
  10. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2.

In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

 

Corrosione e diagnostica delle strutture in calcestruzzo armato

 

Il testo vuole fornire a progettisti e professionisti del settore strumenti analitici e operativi utili a progettazione di opere durevoli, previsione della loro vita utile e residua e individuazione del periodo economicamente ottimale per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulle strutture. Ha, inoltre, l’intento di fornire le indicazioni di una buona prassi per la messa in opera e la maturazione dei getti di calcestruzzo.

Modalità di iscrizione all’elenco

La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all’avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l’invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all’apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell’avviso pubblico.

Il Commissario Straordinario può rifiutare l’iscrizione all’Elenco speciale o cancellare la già avvenuta iscrizione di un professionista qualora non sussistano i requisiti o si verifichino casi specifici normati dall’ordinanza.

In caso di rifiuto o cancellazione, non è previsto alcun compenso o indennizzo. Il Commissario dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto anche nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

Ricostruzione post sisma: criteri per l’iscrizione dei professionisti all’elenco speciale

 

Attraverso protocollo d’intesa tra Rete delle professioni tecniche e Commissario straordinario, sono stati definiti i criteri per l’iscrizione all'”elenco speciale” dei professionisti abilitati a eseguire interventi per i privati all’interno della ricostruzione post Sisma nel Centro Italia

 

 

 

 

 

Sono stati definiti i criteri per l’inserimento nell’elenco dei professionisti abilitati per la ricostruzione post sisma nel Centro Italia, definito “elenco speciale”, e dei relativi metodi per evitare la concentrazione di incarichi. Essi sono contenuti nell’ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 del Commissario straordinario per la ricostruzione nei Comuni dei territori colpiti dal sisma, che contiene anche lo schema di Protocollo d’intesa tra lo stesso Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati. Di seguito, i punti in sintesi. Alla fine dell’articolo è possibile scaricare l’ordinanza in forma integrale.

Protocollo tra Rete Nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica e Commissario straordinario

Il protocollo è firmato dal Commissario straordinario con

  • Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
  • Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
  • Consiglio Nazionale Ingegneri Il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Geologi
  • Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
  • Consiglio Nazionale dei Chimici
  • Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari

riuniti nella Rete Nazionale delle Professioni dell’area tecnica e scientifica.

Lo schema di Protocollo d’intesa contiene:

  1. i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nel cosiddetto “elenco speciale”;
  2. la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall’articolo 34, comma 5, del medesimo decreto legge, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura del 10%, nonché dell’ulteriore contributo (c.d contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, nella misura del 2%;
  3. con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;
  4. la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell’attività prevista dall’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;
  5. la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell’Osservatorio Nazionale previsto dall’articolo 2, comma 5, dell’ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

Da segnalare, tra i punti del protocollo, la convergenza tra professioni tecniche e Commissario straordinario della costituzione di un Osservatorio Nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull’attività dei professionisti; l’adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l’esito delle Schede FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari; l’impegno degli ordini professionali nel realizzare corsi di aggiornamento sulla corretta compilazione delle schede AeDES.

Inoltre, viene ribadito il limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l’ordinanza n. 10 del 2016, in numero di30 per ogni professionista individuale.

Requisiti per iscriversi all’elenco speciale

Il professionista deve:

  1. essere iscritto all’albo professionale;
  2. non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’elenco;
  3. non aver riportato condanne con sentenza definitiva (…)  e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione
  4. non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall’articolo 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  5. essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;
  6. rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
  7. essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall’articolo 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero. Con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l’equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
  8. avere requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell’attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell’attività;
  9. avere idonea polizza assicurativa di cui all’articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
  10. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137. §2.

In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) il professionista è automaticamente cancellato dall’elenco speciale.

 

Corrosione e diagnostica delle strutture in calcestruzzo armato

 

Il testo vuole fornire a progettisti e professionisti del settore strumenti analitici e operativi utili a progettazione di opere durevoli, previsione della loro vita utile e residua e individuazione del periodo economicamente ottimale per la realizzazione degli interventi di manutenzione sulle strutture. Ha, inoltre, l’intento di fornire le indicazioni di una buona prassi per la messa in opera e la maturazione dei getti di calcestruzzo.

Modalità di iscrizione all’elenco

La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all’avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l’apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l’invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all’apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell’avviso pubblico.

Il Commissario Straordinario può rifiutare l’iscrizione all’Elenco speciale o cancellare la già avvenuta iscrizione di un professionista qualora non sussistano i requisiti o si verifichino casi specifici normati dall’ordinanza.

In caso di rifiuto o cancellazione, non è previsto alcun compenso o indennizzo. Il Commissario dispone la non iscrizione nell’Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto anche nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

gen 08 2017

Codice appalti,

Chiarimenti Anac sulle Linee guida n. 1 e 3 su progettazione e Rup

 
I servizi di supporto alla progettazione possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti. Per le procedure bandite prima del 22 novembre 2016 il Rup in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico.
 
L’Autorità anticorruzione ha pubblicato due comunicati del Presidente Raffaele Cantone – che riportiamo – per fornire alcune indicazioni interpretative sulle Linee guida n. 1, ‘Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria’ e sulle Linee guida n. 3, ‘Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni’.

 

INDICAZIONI INTERPRETATIVE SULLE LINEE GUIDA N. 1.

“L’art. 252, comma 2, dell’abrogato D.p.R. n. 207/2010 ricomprendeva nei servizi di architettura e di ingegneria, cui applicare specifiche regole di evidenza pubblica, quelli concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione.

L’art. 3, comma 1, lett. vvvvv) del d.lgs. 50/2016 definisce, invece, più genericamente, «i servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», come «servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE».

Ciò posto, sulla base di una valutazione di tipo sistematico che tenga conto della nuova definizione dei servizi di ingegneria e di architettura e del cambio di passo che tale definizione segna con quella precedente, deve ritenersi che possano essere spesi come requisiti di partecipazione alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici.

Ciò a condizione che si tratti di attività svolta nell’esercizio di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento.

Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione.

 

 

I servizi di supporto alla progettazione consistenti in varianti predisposte dai progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nel caso di partecipazione ad appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, rientrano nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice e, pertanto, possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Ciò a condizione che l’intervento risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo.

Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntive rispetto al progetto posto a base di gara, ferma restando l’inammissibilità delle offerte in aumento sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. e) del Codice.

 

La prassi, adottata da alcune stazioni appaltanti, di richiedere per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000 euro, requisiti più rigorosi rispetto a quelli individuati nelle Linee guida per gli appalti sopra soglia, e di richiedere lo svolgimento di servizi identici a quelli oggetto di affidamento deve essere valutata con riferimento alle previsioni dell’art. 83 del codice, secondo cui i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto e devono soddisfare l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti.

Come già più volte chiarito dall’Autorità, la stazione appaltante può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto (cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010).

Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto dell’affidamento.”

 

INDICAZIONI INTERPRETATIVE SULLE LINEE GUIDA N. 3.

“Le Linee guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», sono entrate in vigore il 22/11/2016, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale prevista dall’art. 213, comma 2, del codice. Per effetto dell’entrata in vigore delle suddette Linee guida, ai sensi dell’art. 216, comma 8, del codice, sono superate le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del d.p.r. 207/2010.

Le indicazioni fornite con le Linee guida n. 3/2016, ivi comprese quelle riferite ai requisiti di professionalità del RUP, si applicano alle procedure per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore delle Linee guida medesime, nonché alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore delle Linee guida, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Pertanto, per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni.

Il paragrafo 5.2. delle linee guida n. 3/2016, rubricato «Verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP», stabilisce che il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante.

La nomina di una commissione aggiudicatrice composta interamente da soggetti interni, come previsto – ad esempio – per il periodo transitorio, può essere assimilata all’istituzione di un seggio di gara ad hoc e, pertanto, in tal caso, la verifica della documentazione amministrativa può essere rimessa alla commissione aggiudicatrice medesima.

In ogni caso, il RUP dovrà esercitare una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure, e adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate.”

dic 30 2016

Terremoto Amatrice.

Architetti a Errani

«gravissimo che non si eviti accaparramento degli incarichi»

 

«Aggirati i principi della trasparenza»

Vai alla fonte

Giuseppe Cappochin , presidente degli architetti italiani ha inviato una lettera al commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, elencando una serie di problemi all’interno del Protocollo d’intesa per la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l’iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti abilitati.
 

Secondo Cappochin sarebbero stati aggirati i principi delle trasparenza, di matrice comunitaria ed italiana, omettendo ed eludendo criteri certi ed espliciti finalizzati ad evitare l’accaparramento di clientela da parte di professionisti incaricati per attività di ricostruzione.

Per questo motivo il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori non vi ha aderito».

 

Terremoto. Architetti a Errani «gravissimo che non si eviti accaparramento degli incarichi»

«Sorprende, poi – continua il presidente- che venga di fatto ignorato quello che è accaduto, ad esempio, all’Aquila in occasione del terremoto del 2009, dove, come riportato in questi giorni da un importante quotidiano nazionale, un solo ingegnere ha collezionato 428 incarichi da privati e sei professionisti ne hanno complessivamente acquisiti ben 1685, senza contare poi analoghe situazioni avvenute dopo il sisma dell’Emilia Romagna. Così come è stato ignorato quanto deciso – e sottoscritto – nel corso degli incontri tra il Commissario straordinario e la Rete delle Professioni Tecniche proprio in merito ai criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali con la indicazione, peraltro, che tali criteri venissero recepiti dagli Ordini professionali come raccomandazione deontologica di comportamento dei professionisti stessi».

 

Nella lettera si legge poi come nel Protocollo non venga previsto il principio della obbligatorietà della qualifica professionale, «aspetto imprescindibile per lo svolgimento di prestazioni in area sismica, né criteri che prevedono, a fronte dell’iscrizione all’elenco speciale, il possesso di apposita formazione professionale» tenuto conto che «le responsabilità legate al compito di decidere della agibilità e della ricostruzione, e dunque del normale uso, di un edificio potenzialmente soggetto a scosse sismiche nel breve periodo o che ha subito eventi sismici, sono collegate a ben specifiche competenze tecniche e professionali».

 

«Poiché con il Protocollo si assumono precisi impegni nei confronti del sistema ordinistico e dei singoli iscritti ed a tutela dell’interesse pubblico connesso all’esercizio della professione – spiega Cappochin – il Consiglio Nazionale non ha ritenuto di effettuare una mera adesione ad un testo preconfezionato, per il quale non vi è stato alcun confronto, e manifestamente in contrasto rispetto a irrinunciabili, quantomeno per gli architetti, principi fondamentali di trasparenza a tutela del divieto di accaparramento».

dic 15 2016

Il decreto terremoto è legge:

Tutte le novità approvate dalla Camera

 

L’aula di Montecitorio ha dato il via libera, convertendo in legge, il decreto con 441 sì. Queste le misure urgenti che riguardano i comuni di Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria che sono stati colpiti dallo sciame sismico iniziato il 24 agosto scorso

 

UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE - In ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, è prevista l’istituzione di ‘uffici speciali per la ricostruzione’, presso i quali è costituito uno sportello unico per le attività produttive (Suap) unitario per tutti i Comuni coinvolti. Per quello che riguarda il personale degli uffici speciali vengono consentite, tra l’altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.

 

FONDO DA 200 MLN PER LA RICOSTRUZIONE – Nasce un fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità. Ulteriori disposizioni disciplinano l’utilizzo delle erogazioni liberali a favore del sisma e la loro detraibilità/deducibilità ai fini fiscali.

 

CONTRIBUTI AL 100% PER RICOSTRUZIONE PRIVATA – L’articolo 6 della legge disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%.

 

IL RUOLO DEL COMMISSARIO - Operare in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, al fine di coordinare le attività disciplinate dal decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione. Coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati (sovraintendendo all’attività dei vice-commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi) e delle opere pubbliche. Operare una ricognizione e determinare, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stimare il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate. Sono questi alcuni dei compiti assegnati al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Commissario che è stato individuato da tempo in Vasco Errani, ex presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni.

 

I VICE COMMISSARI - I vice-commissari, individuati nei Presidenti delle Regioni interessate,devono operare in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite. Viene poi istituita una cabina di coordinamento della ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, nata allo scopo di consentire lo stretto raccordo tra Commissario e vice-commissari e avente il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l’applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l’avanzamento del processo di ricostruzione. Previsto inoltre un comitato istituzionale regionale, istituito in ognuna delle regioni colpite, presieduto dal presidente della Regione, a cui partecipano i Presidenti delle Province interessate e i sindaci dei comuni colpiti e nell’ambito del quale sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza del Presidente della Regione.

 

GESTIONE STRAORDINARIA FINO AL 2018 - La nuova legge prevede la cessazione della gestione straordinaria, finalizzata alla ricostruzione, al 31 dicembre 2018.

 

BENI MOBILI DANNEGGIATI - L’articolo 9 disciplina la concessione di contributi ai privati residenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici per i beni mobili danneggiati. Si prevede, in particolare, l’assegnazione di un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati. Le modalità e i criteri per la concessione del contributo previsto sono definiti con i provvedimenti adottati dal Commissario straordinario anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica.

 

VERIFICHE PRESIDI OSPEDALIERI - L’articolo 14-bis, introdotto dal Senato, stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l’adozione dei necessari interventi.

 

ANAS METTTERA’ IN SICUREZZA LE STRADE - L’articolo, introdotto nel corso dell’esame al Senato, attribuisce ad Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici.

 

ART BONUS - L’articolo 17 estende la fruizione dell’Art-Bonus anche alle erogazioni liberali effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge: a favore del Mibact per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose. Per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi.

 

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI - S’interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell’accesso al Fondo di garanzia per le pmi.

 

35 MLN PER LE IMRPESE DANNEGGIATE - Sono previste agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari. I criteri di ripartizione e le modalità per la concessione di contributi sono definiti con decreto, su proposta delle regioni interessate.

 

PROMOZIONE TURISTICA - Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, viene attribuita al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016. Tale programma è predisposto, sentite le regioni interessate, in accordo con Enit – Agenzia nazionale del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

DA INAIL 30 MLN PER SICUREZZA IMMOBILI PRODUTTIVI - Una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale. Le risorse finanziarie messe a disposizione per lo sviluppo di tali progetti ammontano a 30 milioni di euro. Il comma 1 prevede, infatti, lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse dovranno essere trasferite dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione.

 

PRESTITI A TASSO ZERO PER LE PMI - Sono previsti interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti. I finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 30 mila euro devono essere rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. Sono inoltre previsti finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600 mila euro, finalizzati a sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, nei settori della trasformazione di prodotti agricoli, dell’artigianato, dell’industria, dei servizi alle persone, del commercio e del turismo. Il rimborso dei finanziamenti è previsto in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento.

 

AREE INDUSTRIALI IN CRISI - Viene disposta l’applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile. Con propri decreti, il Ministero dello Sviluppo economico provvede ad individuare i Comuni in cui si applica la disciplina delle situazioni di crisi industriale. L’applicazione del regime di aiuto è finalizzata a sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico nei predetti territori.

 

AIUTI A PARCHI GRAN SASSO E MONTI SIBILLINI - L’articolo 26 esclude, per l’esercizio finanziario 2016, l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente: Gli oneri calcolati in 127.000 euro, resteranno a disposizione dei predetti Enti parco nazionali.

 

INFRASTRUTTURE AMBIENTALI - Il Commissario straordinario viene incaricato di predisporre e approvare, entro un anno, un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni colpiti, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.

 

MACERIE - L’articolo 28 interviene in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario, nell’ambito del comitato di indirizzo e pianificazione previsto dalla disposizione, il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione oggetto del decreto in esame; si prevede sia sentita l’Autorità nazionale anticorruzione. Si prevede che non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli appartenenti all’edilizia storica.

 

CONTROLLI ANAC - E’ stata attribuita al presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica. Nell’esercizio di tali poteri l’Autorità si avvale di una apposita Unità operativa speciale.

 

CORTE DEI CONTI - I provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa adottati dal Commissario straordinario saranno sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti. Si prevede qui che sui provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa del Commissario straordinario si eserciti il controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti. Sono esclusi da tale controllo preventivo i provvedimenti del Commissario che abbiano natura gestionale.

 

FINO AL 2018 VIETATE LE SLOT - E’ vietata fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l’installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

 

STOP PER 6 MESI A BOLLETTE E CANONE RAI - La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas e per i settori delle assicurazioni, della telefonia e della radiotelevisione pubblica.

 

BUSTA PAGA PESANTE - E’ stato previsto che i sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni del cratere, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal primo gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, la possibilità di non operare le ritenute alla fonte è riservata ai singoli soggetti danneggiati.

 

VIGILI DEL FUOCO - E’ stabilito l’incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l’anno 2016, utilizzando le risorse destinate dal decreto enti locali all’assunzione di 400 vigili del fuoco, e destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto che ha colpito il Centro Italia. 

dic 01 2016

Prestazioni professionali gratuite:

OICE contesta le sponsorizzazioni per le progettazioni

A cura di Ing. Gianluca Oreto

L’avevo definita l’inferno in terra dei professionisti ovvero (leggi articolo) quella prassi di rendere normale qualcosa di anormale come può essere la richiesta di una prestazione professionale gratuita in assenza di condizioni che possano giustificare il ricorso ad una pratica “straordinaria”.
 

Straordinario non può essere un bando che prevede al suo interno l’assenza di pagamento o peggio ancora il pagamento di 1 euro (più rimborsi spese documentati) a fronte di un servizio professionale importante come può essere la redazione di un piano strutturale comunale (leggi articoli).

 

Dopo aver condannato e segnalato all’Anticorruzione il bando del Comune di Catanzaro (leggi articolo), l’OICE, Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, ha preso posizione anche sull’avviso di “sponsorizzazione” del Comune di Gubbio per l’individuazione, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), di professionisti da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per la riprogettazione a titolo gratuito in BIM (Building Information Modeling) dei lavori di realizzazione della scuola elementare di Semonte.

 

 

L’avviso, la cui scadenza è fissata per le ore 12,00 del 06/12/2016, chiede a professionisti iscritti al relativo albo professionale di effettuare a proprie cure e spese la riprogettazione a titolo gratuito in BIM (building information modeling) dei lavori di realizzazione della scuola elementare di Semonte. Il progetto dovrà tenere conto dei lavori effettivamente realizzati sulla base del progetto esecutivo, delle varianti in corso d’opera e dei rilievi da effettuarsi sul posto. Ma non solo, l’intera documentazione progettuale dovrà essere fornita su supporto informatico (cd) in formato editabile e la stesso diverrà proprietà del Comune di Gubbio.

Ma nessun problema perché a fronte della prestazione professionale gratuita, l’Amministrazione Comunale offrirà in cambio la possibilità di inserire tale progettazione nel proprio curriculum al fine della partecipazione ai bandi di gara per lavori pubblici.

 

Nonostante il mercato della progettazione si stia riprendendo dopo la prevedibile breve pausa di maggio-giugno in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove regole – ha affermato Gabriele Scicolone, presidente OICE – continuano a vedersi amministrazioni che con fantasia vogliono acquisire progetti gratis, o all’interno di procedure come contraente generale, o procedure competitive con negoziazione. Il caso di Gubbio è però sinceramente scuorante“.

 

Secondo Scicolone “Che un progettista non solo non venga pagato, ma gli si chieda di riprogettare una scuola elementare usando il BIM; in cambio gli si concede – Deo gratias – di inserire nel curriculum quanto dovrebbe fare! Siamo oltre il limite della decenza, senza contare che il Comune ha anche riservato l’avviso ai soli professionisti iscritti all’albo, singoli o raggruppati, violando l’articolo 46 del codice“.

 

Il correttivo del D.Lgs. n. 50/2016

 

Come sottolineato dallo stesso Presidente OICE “E’ questo uno dei punti che andrà certamente toccato con il prossimo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici perché è grottesco chiedere attività professionali delicate e svolte con tecnologie avanzate come forma di sponsorizzazione. Ed è grave che ciò accada proprio su un tema come quello del BIM che da un anno crea apprensione nel mondo delle professioni tecniche, degli studi e delle società di ingegneria per effetto degli investimenti importanti che comporta per tutti l’attrezzarsi per progettare con le nuove metodologie e per essere al passo con i tempi e con il resto del mondo; investimenti che le società ed i professionisti stanno affrontando con il giusto spirito di vedere poi i propri sforzi economici rientrare con bandi di progettazione seri e che remunerino il lavoro e gli sforzi economici che si stanno soffrendo; non regalando lavoro gratis“.

 

Al di là del caso specifico, va ricordato – continua Scicolone – che l’ANAC aveva affermato il principio generale (delibera n. 19 del 18 febbraio 2015) che il professionista che redige un progetto non può essere ripagato con un semplice rimborso spese, figuriamoci se può quindi essere costretto a prestarlo sotto forma di sponsorizzazione. Qui invece siamo alla regalìa pura di qualità (BIM), con la beffa di un corrispettivo umiliante: indicare nel curriculum quanto svolto, violando anche i principi civilistici sul decoro della professione. E non possiamo neanche pensare di giustificare ciò con presunte difficoltà delle stazioni appaltanti ad individuare risorse per la progettazione. Dobbiamo forse iniziare ad avere il sospetto che sia in atto una sorta di ritorsione in danno di tutta la categoria per la soppressione dell’incentivo del 2 per cento ai tecnici delle amministrazioni? E questo sarebbe gravissimo. Chiediamo quindi al Governo, al Parlamento e all’ANAC di intervenire sia nell’immediato, sia soprattutto con le prossime correzione al codice dei contratti pubblici“.

nov 20 2016

Regolamento edilizio unico e definizioni urbanistiche.

In Gazzetta il testo definitivo con l’obiettivo di uniformare la disciplina a livello nazionale

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Al fine di semplificare e uniformare la regolamentazione edilizia per tutti i Comuni italiani, il decreto Sblocca Italia ha previsto l’adozione di un Regolamento edilizio unico nazionale. 

Lo scopo della previsione è quello di definire un regolamento tipo, in modo da uniformare le procedure edilizie con norme più o meno condivise su tutto il territorio nazionale.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 268 del 16 novembre 2016 l’accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, per l’adozione dello schema di Regolamento.

In particolare è stato pubblicato:

  • schema di regolamento edilizio tipo (Allegato 1)
  • documento con le definizioni uniformi (Allegato A)
  • tabella con la raccolta delle disposizioni sovraordinate in materia edilizia (Allegato B)

Schema di regolamento edilizio unico: di cosa si tratta

In realtà non si tratta proprio di un Regolamento edilizio unico: è un documento di indirizzo, una sorta di indice, cui dovranno ispirarsi i Comuni per la redazione dei propri regolamenti.

Nello schema di regolamento edilizio unico vengono stabiliti i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati.

I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema.

Il regolamento edilizio tipo  si articola, in particolare, in 2 parti:

  1. nella prima parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale
  2. nella seconda parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale

Regolamento edilizio tipo: i tempi

Entro il termine di 180 giorni dall’adozione dell’Intesa, le Regioni provvedono al recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. Le Regioni possono specificare e/o semplificare l’indice proposto e dettare indicazioni tecniche di dettaglio ai fini della corretta interpretazione di tali definizioni uniformi in fase di prima applicazione.

Sono stabiliti i metodi, le procedure e i tempi (non superiori a 180 giorni) da seguire per l’adeguamento comunale, ivi comprese specifiche norme transitorie volte a limitare i possibili effetti dell’adeguamento sui procedimenti in itinere (permessi di costruire, Scia, sanatorie, piani attuativi, progetti unitari convenzionati).

Entro il termine stabilito dalla Regioni e comunque non oltre 180 giorni decorrenti dal medesimo atto di recepimento, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti edilizi per conformarli allo schema di regolamento edilizio tipo e relativi allegati, come eventualmente specificati e integrati a livello regionale.

Se i Comuni non adeguano i regolamenti entro il termine stabilito, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili.

Regolamento edilizio tipo: l’indice da seguire

Di seguito riportiamo l’indice del regolamento edilizio tipo.

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I – SUE, SUAP e organismi consultivi, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale
  2. le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale
  3. Le modalità di coordinamento con il SUAP. E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. ( ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
  2. certificato di destinazione urbanistica
  3. proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
  4. sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
  5. contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
  6. pareri preventivi
  7. ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia
  8. modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
  9. coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
  10. concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza, ecc.
  2. comunicazioni di fine lavori
  3. occupazione di suolo pubblico
  4. comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.

Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. principi generali dell’esecuzione dei lavori
  2. punti fissi di linea e di livello
  3. conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
  4. cartelli di cantiere
  5. criteri da osservare per scavi e demolizioni
  6. misure di cantiere e eventuali tolleranze
  7. sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
  8. ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
  9. ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E
FUNZIONALI

Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
  2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
  3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
  4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
  5. prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
  6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
  7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)
  8. prescrizioni per le sale da gioco l’istallazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa

Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. strade
  2. portici
  3. piste ciclabili
  4. aree per parcheggio
  5. piazze e aree pedonalizzate
  6. passaggi pedonali e marciapiedi
  7. passi carrai ed uscite per autorimesse
  8. chioschi/dehors su suolo pubblico
  9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
  10. recinzioni
  11. numerazione civica

Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente, contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:

  1. aree verdi
  2. parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
  3. orti urbani
  4. parchi e percorsi in territorio rurale
  5. sentieri
  6. tutela del suolo e del sottosuolo

E’ prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

Capo IV infrastrutture e reti tecnologiche, contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:

  1. approvvigionamento idrico
  2. depurazione e smaltimento delle acque
  3. raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
  4. distribuzione dell’energia elettrica
  5. distribuzione del gas
  6. ricarica dei veicoli elettrici
  7. produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
  8. telecomunicazioni

Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico, contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizione di settore e norme di piano:

  1. pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
  2. facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
  3. elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
  4. allineamenti
  5. piano del colore
  6. coperture degli edifici
  7. illuminazione pubblica
  8. griglie ed intercapedini
  9. antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici
  10. serramenti esterni degli edifici
  11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
  12. cartelloni pubblicitari
  13. muri di cinta
  14. beni culturali e edifici storici
  15. cimiteri monumentali e storici
  16. progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

Capo VI Elementi costruttivi
contenente disposizioni regolamentari riguardanti :
1. superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere
architettoniche;
2. serre bioclimatiche;
3. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
4. coperture, canali di gronda e pluviali;
5. strade e passaggi privati e cortili;
6. cavedi, pozzi luce e chiostrine;
7. intercapedini e griglie di aerazione;
8. recinzioni;
9. materiali, tecniche costruttive degli edifici ,
10. disposizioni relative alle aree di pertinenza;
11. piscine;
12. altre opere di corredo agli edifici.

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
  2. vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
  3. sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

TITOLO V -NORME TRANSITORIE, contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

  1. aggiornamento del regolamento edilizio
  2. disposizioni transitorie

Definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo

Ecco le definizioni previste dall’Allegato B. (VEDI)

nov 14 2016

Sisma centro Italia:

in Gazzetta il secondo decreto con le procedure accelerate

 
Possibilità di effettuare il ripristino della agibilità per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES e per quelli classificati non utilizzabili secondo le procedure speditive.
 

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Entrerà in vigore il prossimo 26 novembre il decreto-legge n. 205 che prevede nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, uscito nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 2016 (IN ALLEGATO).

 

Il provvedimento attribuisce al Commissario straordinario per la ricostruzione individuato nel decreto-legge n.189 del 17 ottobre 2016 il compito di integrare l’elenco dei 62 comuni individuati nell’Allegato 1 dello stesso decreto, sulla base di motivate segnalazioni da parte delle Regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, in relazione a nuovi e diffusi danni causati dal reiterarsi degli eventi sismici, valutandone l’impatto sull’identità dell’aggregato urbano e sull’omogeneità delle caratteristiche socio-economiche del territorio. Il Commissario straordinario opererà con gli stessi poteri del precedente decreto-legge anche nei nuovi comuni individuati.

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In particolare, il decreto-legge n. 205 contiene numerose disposizioni tra cui: misure per la realizzazione di strutture e moduli abitativi provvisori, incentivi a favore delle attività agricole e produttive, interventi immediati sul patrimonio culturale, nuove misure urgenti per le infrastrutture viarie e per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017, interventi di immediata esecuzione e norme transitorie per consentire, in occasione del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre, il voto degli elettori che a causa degli eventi sismici non soggiornano nel proprio comune di residenza.

 

INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE.

Per favorire il rientro nelle unità immobiliari che necessitano di interventi immediati, il decreto-legge prevede la possibilità di effettuare il ripristino della agibilità per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES e per quelli classificati non utilizzabili secondo le procedure speditive. Per farlo, i soggetti interessati devono presentare il progetto e la relativa asseverazione da parte di un professionista abilitato.

 

INTERVENTI IMMEDIATI SUL PATRIMONIO CULTURALE.

Il decreto-legge contiene alcune disposizioni che consentono di avviare tempestivamente interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato dagli eventi sismici. In particolare, in merito alla progettazione di interventi per la messa in sicurezza di beni culturali e immobili, è previsto che le pubbliche amministrazioni competenti possano procedere con affidamento diretto delle progettazioni a professionisti idonei, senza ulteriore formalità, per importi inferiori a 40mila euro.

Inoltre, per evitare ulteriori danni ai beni culturali e paesaggistici presenti nei propri territori, i Comuni interessati possono effettuare gli interventi indispensabili, compresi quelli di messa in sicurezza degli edifici, dandone immediata comunicazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE.

Anas S.p.a. provvede in qualità di soggetto attuatore della protezione civile ad assicurare il coordinamento complessivo degli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali nazionali, regionali e locali. Anas S.p.a. attua gli interventi di propria competenza e provvede direttamente, ove necessario, all’esecuzione degli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali in base all’effettiva capacità operativa degli enti interessati.

 

STRUTTURE E MODULI ABITATIVI PROVVISORI.

Per fronteggiare l’aggravarsi delle esigenze abitative nei territori delle quattro regioni colpite dagli eventi sismici e considerato l’imminente arrivo della stagione invernale, il decreto-legge prevede che i Sindaci dei Comuni interessati indichino al Dipartimento della protezione civile le aree da destinare agli insediamenti di container a disposizione della popolazione, in attesa della forniture di diverse soluzioni abitative.

I container saranno immediatamente rimossi al cessare delle esigenze. Nell’individuazione dei luoghi per l’allestimento delle aree, il cui numero dovrà essere contenuto, devono essere preferite quelle pubbliche a quelle private.

In assenza di indicazioni da parte dei Sindaci, il Capo Dipartimento della protezione civile è autorizzato a procedere alla scelta delle aree, d’intesa con i Presidenti delle Regioni competenti per il territorio. Il Dipartimento provvede, nel più breve tempo possibile, a installare i moduli container da destinare a esigenze abitative, uffici e servizi connessi. Il decreto-legge prevede inoltre che il Dipartimento, anche avvalendosi di Consip S.p.a, possa effettuare procedure negoziate con modalità accelerate per stipulare contratti di fornitura e noleggio di container, servizi e beni strumentali correlati. E’ compito dei Comuni assicurare la gestione delle aree temporanee.

 

Gli eventi sismici di ottobre hanno aggravato anche le esigenze abitative rurali e il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame. Per questo, il decreto-legge prevede che in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati o da stipulare, sia possibile richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario. Nel caso in cui non si riuscissero comunque a coprire tutte le esigenze si seguiranno nuove procedure di affidamento accelerate.

 

Per tutte le attività relative alle strutture e ai moduli abitativi provvisori, dall’installazione al loro funzionamento, il Dipartimento e i Comuni possono avvalersi anche delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

 

INCENTIVI ALLE ATTIVITÀ AGRICOLE E PRODUTTIVE.

Sono numerosi anche gli incentivi economici previsti nel provvedimento. Per il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato, per valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e per sostenere un programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è assicurata dallo Stato la quota del cofinanziamento regionale delle annualità 2019 e 2020 dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni interessate. Per assicurare anche la continuità produttiva delle attività zootecniche, nel decreto-legge è prevista la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina, ovicaprino e suinicolo.

 

I titolari delle attività produttive con sede in edifici danneggiati, in qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, devono depositare la certificazione di agibilità sismica rilasciata da un professionista abilitato presso il Comune territorialmente competente, per l’accertamento dei danni da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione e la conseguente richiesta di contributo. Infine, il decreto-legge prevede che le imprese che hanno subito danni possano acquistare o acquisire in locazione macchinari ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la prosecuzione delle attività. Le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi possono essere rimborsate.

 

PERSONALE DEI COMUNI.

Il decreto-legge prevede che i comuni possano assumere con contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di un anno fino a 350 nuove unità di personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo.

 

MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO.

Per l’anno scolastico 2016/2017 i dirigenti degli Uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e massimo di alunni previsti per classe, di ogni ordine e grado, con riferimento agli edifici che sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito degli eventi sismici, alle strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni delle aree colpite. Il decreto-legge prevede inoltre una serie di interventi urgenti per garantire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative.

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016.

Gli elettori che risiedono nei comuni dell’Allegato 1 al decreto-legge n.189 e in quelli che saranno individuati dal Commissario straordinario e che sono temporaneamente alloggiati in comuni diversi per l’inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza possono votare nel comune di dimora in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre. Nel caso in cui il comune non sia in grado di assicurare la costituzione dei seggi, gli elettori possono votare in uno o più comuni vicini.

 

PROTEZIONE CIVILE: ULTERIORI DISPOSIZIONI SUI RILIEVI DI AGIBILITÀ POST-SISMICA.

Ricordiamo che il 10 novembre scorso il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha firmato la decima ordinanza di protezione civile per la gestione dell’emergenza terremoto in centro Italia.

Il provvedimento punta, in particolare, a velocizzare l’analisi speditiva dei danni al patrimonio edilizio. Dopo le scosse del 26 e 30 ottobre, che hanno nuovamente interessato Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dopo il terremoto del 24 agosto, il quadro dei danni al patrimonio edilizio si è infatti ulteriormente ampliato.

L’ordinanza individua, inoltre, misure specifiche per garantire piena operatività alle componenti e alle strutture operative del Servizio Nazionale, con particolare riguardo al personale dell’Esercito e ai Comuni.

 

Per velocizzare l’analisi dei danni e individuare i fabbisogni abitativi nei territori colpiti, la Dicomac coordina un’attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio privato. Per questa ricognizione – svolta sui singoli edifici o a tappeto sui fabbricati che si trovano nelle aree individuate dai Sindaci – viene utilizzata la scheda FAST (Fabbricati per l’Agibilità Sintetica post-Terremoto), che ha l’obiettivo di selezionare gli edifici agibili da quelli non utilizzabili nell’immediato.

La ricognizione può essere svolta da tecnici dipendenti di PA o professionisti già abilitati per lo svolgimento delle attività di verifica con scheda Aedes, mobilitati per il tramite dei Consigli Nazionali e accreditati dalla Dicomac.

 

In seguito a una formazione speditiva sulla FAST – coordinata dalla Dicomac in raccordo con le Regioni – la ricognizione può essere svolta anche da tecnici professionisti che si offrono come volontari (se abilitati all’esercizio della professione con competenze tecnico-strutturali nell’ambito dell’edilizia e iscritti a un ordine/collegio professionale) e da tecnici dipendenti che, nella pubblica amministrazione di appartenenza, si occupano di edilizia, opere e lavori pubblici.

 

In materia di rimborso spese e copertura assicurativa, sono applicate le misure già disposte dall’ordinanza 392/2016. Ai tecnici impegnati a titolo volontario per almeno 10 giornate, anche non continuative, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall’articolo 9, comma 10, del decreto 194/2001 (in deroga all’articolo 13 del Regolamento).

 

La domanda di rimborso deve essere presentata dal tecnico volontario direttamente al Consiglio Nazionale di appartenenza che, in base alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Protezione Civile, provvede alle verifiche preliminari. Conclusa questa fase il Dipartimento provvede al rimborso.

 

Queste disposizioni si applicano anche ai tecnici professionisti che – dal 24 agosto 2016 e su individuazione dei rispettivi ordini e collegi professionali – si sono resi disponibili a titolo volontario per il data entry delle schede Aedes o FAST, per le attività relative alle elaborazioni GIS necessarie alla Funzione Censimento danni e rilievo dell’agibilità post-evento, oltre che presso i Centri operativi locali per il supporto alla gestione tecnica del censimento danni.

nov 05 2016

Codice Appalti,

ok dal Consiglio di Stato al decreto Mit sui requisiti dei progettisti

 
Palazzo Spada ha però chiesto precisazioni sui direttori tecnici delle società di ingegneria, sulle incompatibilità dei professionisti e sul giovane professionista.
 

La Commissione Speciale del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante “definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 

Il provvedimento è volto a definire i requisiti che devono possedere i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i gruppi europei di interesse economico (GEIE) ai fini dell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria nonché ad individuare i criteri per favorire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee – di cui le stazioni appaltanti devono tener conto ai fini dell’aggiudicazione – garantendo al contempo la necessaria “competenza, esperienza e professionalità” di tali figure professionali.

 

 

Inoltre, il decreto – nel superare il regime transitorio recato dell’art. 216, comma 5 del codice – prevede alcune disposizioni che innovano la disciplina previgente sia relativamente ai requisiti individuati dal decreto, che devono essere indicati “per tutti i soggetti che partecipano alle gare” e non soltanto per le società di ingegneria, come in precedenza previsto; sia in relazione ai “criteri per la partecipazione dei giovani professionisti” ai bandi e alle gare per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, non individuati in precedenza; sia per quanto concerne l’introduzione, fra i soggetti che possono partecipare alle succitate procedure, dei “tecnici non laureati”, esclusi dalla partecipazione a queste ultime in base alla previgente disciplina.

 

Il provvedimento è finalizzato “nel medio e lungo periodo” ad ottenere una maggiore “trasparenza ed efficienza” dei servizi di architettura e ingegneria, che dovrebbe favorire – coerentemente con il programma di Governo – la “crescita dell’occupazione”, lo “sviluppo della concorrenza”, “l’aumento della competitività” del settore nonché una “semplificazione ed accelerazione” delle procedure di gara, da conseguire attraverso il collegamento – recato dall’art. 8 del decreto de quo – tra il casellario delle società di ingegneria dell’ANAC e la banca dati degli operatori economici istituita presso il Ministero proponente.

 

11 ARTICOLI. Lo schema del decreto si compone di 11 articoli:

 

- art. 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”) che disciplina l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto, già evidenziato al precedente n. 1;

- art. 2 (“Requisiti dei professionisti singoli e associati”) che definisce i requisiti che devono possedere i professionisti, singoli o associati, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ovvero: il possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara; il possesso, nelle procedure di affidamento che non richiedono il possesso di diploma di laurea, del diploma di geometra o di altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare; l’essere abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti; o, in alternativa, l’essere abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto. L’articolo prevede, inoltre, il divieto per i liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento dei servizi di architettura, di ingegneria e di altri servizi tecnici qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;

- art. 3 (“Requisiti delle società di professionisti”) che definisce i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle precitate procedure di affidamento, le società di professionisti, ossia – ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b) del codice – le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;

- art. 4 (“Requisiti delle società di ingegneria”) che indica i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle predette procedure di affidamento, le società di ingegneria – così come definite dall’art. 46, coma 1, lett. c) del codice – ossia le società di capitali, che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- art. 5 (“Requisiti dei raggruppamenti temporanei”) che individua i requisiti che devono possedere, ai fini della partecipazione alle succitate procedure di affidamento, i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 46, comma 1, lett. e) del codice, i quali, inoltre, devono avere al loro interno almeno un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, con l’incarico di progettista, o, per le procedure di affidamento per le quali non è richiesto il diploma di laurea, un giovane diplomato nelle materie tecniche, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione;

- art. 6 (“Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE”) che, nell’individuare i requisiti che devono possedere i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, ai fini della partecipazione alle predette procedure, estende l’applicazione dei requisiti previsti dai citati artt. 3 e 4 del presente decreto ai consorziati o partecipanti ai GEIE e stabilisce la composizione minima di tali consorzi, che devono essere formati da non meno di tre consorziati;

- art. 7 (“Obblighi di comunicazione”) che individua le informazioni che le società di professionisti o di ingegneria, i raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ed i GEIE, devono obbligatoriamente comunicare all’ANAC, che li inserisce nel casellario delle società di ingegneria;

- art. 8 (“Verifica dei requisiti e delle capacità ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento”) che definisce le modalità di verifica dei requisiti e delle capacità che devono essere possedute dai soggetti precedentemente elencati ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, stabilendo che i dati comunicati ai sensi del succitato art. 7 confluiscano nella banca dati nazionale degli operatori economici e che tale verifica si riferisce solo alla parte della struttura organizzativa dedicata ai servizi di architettura e di ingegneria;

- art. 9 (“Criteri per garantire la presenza di giovani professionisti”) che prevede la possibilità di stabilire da parte delle stazioni appaltanti, nel bando di gara, punteggi premianti nei confronti dei partecipanti alle procedure di affidamento che prevedono più di un giovane professionista o che hanno stipulato con le Università accordi di formazione professionale per giovani laureati;

- art. 10 (“Requisiti di regolarità contributiva”) che prevede i requisiti di regolarità contributiva che devono essere posseduti dai soggetti precedentemente elencati e che disciplina l’applicazione e il versamento del contributo integrativo, qualora previsto dalle norme che regolano la Cassa di previdenza di categoria;

- art. 11 (“Entrata in vigore”) che disciplina l’entrata in vigore del presente atto normativo, precisando che, a decorrere da tale entrata in vigore, sono abrogati gli articoli 254, 255 e 256, ultimo periodo, del d. P.R. n. 207 del 2010.

 

IL PARERE DI PALAZZO SPADA.

Nel parere n. 02285/2016 pubblicato il 3 novembre 2016, la Commissione ritiene che le disposizioni del provvedimento normativo “risultano, in linea generale, coerenti con gli obiettivi enunciati dal dicastero proponente ed appaiono adeguate al raggiungimento di tali scopi.

In ogni caso, come riferito anche dall’Amministrazione proponente, l’effettivo conseguimento dei predetti obiettivi potrà essere concretamente valutato – nell’ambito della verifica dell’impatto della regolamentazione – tramite l’analisi di alcuni indici quali: il numero degli eventuali contenziosi scaturenti dall’applicazione della normativa in oggetto; il numero di iscrizioni al casellario delle società di ingegneria istituito presso l’ANAC; la quantità dei dati presenti nella banca dati degli operatori economici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nonché l’effettivo numero di gare affidate a società con presenza di giovani professionisti.”

 

Nel parere – IN ALLEGATO – il Consiglio di Stato svolge in via preliminare alcune considerazioni d’ordine generale il cui accoglimento costituisce una condizione per l’espressione di un parere positivo in merito al presente atto normativo. Inoltre, la Commissione ha formulato alcune osservazioni agli articoli dello schema di decreto.

 

La Commissione ritiene che le fattispecie d’incompatibilità individuate dal decreto – segnatamente agli art. 2, comma 3, 3, comma 2, 4, comma 5 e 6, comma 3 – “vadano espunte dal testo del decreto stesso e che spetterà al Governo, eventualmente in sede di decreto correttivo del codice, valutare se e come estendere le cause d’incompatibilità di cui all’art. 48, comma 7 del codice anche alle gare per l’affidamento di incarichi e concorsi di progettazione, oggetto del decreto de quo.”

 

Inoltre, “al fine di evitare duplicazioni normative che potrebbero ingenerare situazioni di incertezza nell’applicazione della normativa vigente, la Commissione ritiene che l’art. 9 debba essere espunto dal testo del presente decreto.”

ott 30 2016

Umbria 

Formato elettronico per la VIA e la Verifica di assoggettabilità

 
 
 
La Giunta regionale ha approvato il regolamento che rende più facile la consultazione dei documenti relativi alle valutazioni ambientali attraverso l’inserimento sul portale web

Giovedì 27 Ottobre 2016

In Umbria sarà più facile la consultazione dei documenti relativi ai progetti sottoposti a valutazioni ambientali. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore Fernanda Cecchini, ha infatti approvato il regolamento per la predisposizione e la consegna, in formato elettronico, della documentazione inerente i procedimenti di Via-Valutazione di impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità, ai fini della sua pubblicazione sul sito web della Giunta regionale.

L’applicazione del regolamento – spiega l’assessore Cecchini – garantirà una corretta informazione al pubblico e allo stesso tempo consentirà di ottemperare nella maniera più consona agli obblighi di legge che riguardano la pubblicazione della documentazione richiesta, particolarmente ‘corposa’ per i procedimenti di ‘Via’. Con il regolamento, predisposto dal Servizio Valutazioni ambientali con il supporto di Umbria Digitale, si forniscono standard organizzativi e di natura informatica univoci a livello regionale necessari per l’inserimento dei documenti presentati in formato elettronico sul portale web delle valutazioni ambientali.

Tramite questo portale dedicato il pubblico potrà accedere a informazioni e documenti organizzati e definiti razionalmente e quindi consultarli più facilmente.

Il regolamento disciplina esclusivamente le modalità per la predisposizione e la consegna dei supporti digitali che contengono la documentazione tecnico-amministrativa che la normativa impone di pubblicare sul sito web della Regione, lasciando invariate le modalità di presentazione delle istanze di Valutazione di impatto ambientale e di Verifica di assoggettabilità stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Si applica, inoltre, soltanto nel caso in cui la Regione Umbria sia “Autorità procedente” ovvero titolare del procedimento di Via e di Verifica di assoggettabilità.

Per il “proponente” viene stabilito l’obbligo di allegare alle istanze di “Via” o di Verifica di assoggettabilità, oltre a quanto già stabilito dalla normativa, anche specifici supporti informatici (supporti ottici cd o dvd), con i documenti organizzati in cartelle e sottocartelle secondo le modalità tecniche fissate dal regolamento.

ott 21 2016

Terremoto 24 agosto, in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge

Disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

 

È in vigore dal 19 ottobre il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 18 ottobre 2016.

Il provvedimento – IN ALLEGATO – disciplina gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Le disposizioni si applicano ai 62 comuni individuati nell’allegato 1 del decreto e, in relazione alle misure previste per gli immobili distrutti o danneggiati, anche agli altri comuni delle quattro regioni purché gli interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni e il terremoto del 24 agosto.

Il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 9 settembre 2016, provvede all’attuazione degli interventi previsti nel decreto-legge. Il suo compito è assicurare una ricostruzione unitaria e omogenea, programmando l’uso delle risorse finanziarie e approvando le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi e la determinazione dei contributi ai territori colpiti. La gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione dura fino al 31 dicembre 2018.

I Presidenti delle quattro regioni colpite operano in qualità di vice-commissari per gli interventi in stretto raccordo con il Commissario straordinario che presiederà una cabina di coordinamento per la ricostruzione. In ognuna delle regioni interessate viene istituito un comitato istituzionale composto dal Presidente della Regione, i Presidenti delle province interessate e i sindaci dei comuni colpiti.

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e’ istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Per l’attuazione degli interventi di immediata necessità, al fondo per la ricostruzione e’ assegnata una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l’anno 2016.

 

Criteri e modalita’ generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, possono essere previsti:

 

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario ed energetico;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;

 

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita’ superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l’adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.

Art-Bonus. Il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a favore del Ministero dei beni delle attivita’ culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni di cui all’articolo 1 anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. Per la realizzazione dei lavori su beni immobili di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

 

Al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito di imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, spetta anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per il sostegno dell’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell’Opificio delle pietre dure e dell’Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,8 milioni di euro per l’anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l’anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni di euro per l’anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

 

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attivita’ economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all’articolo 1, e’ trasferita alla contabilita’ speciale di cui all’articolo 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall’Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l’anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

 

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario predispone e approva un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei Comuni di cui all’allegato 1, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario.

 

Per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali il Commissario straordinario puo’ avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di societa’ in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, individuate di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

 

Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo nei limiti di 3 milioni di euro nel 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 52.

Disposizioni in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Al fine di garantire l’attivita’ di ricostruzione prevista dagli articoli 5 e 14 nei territori di cui all’articolo 1, fermo restando il rispetto della disciplina di settore dell’Unione europea, non trovano applicazione, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

 

Anagrafe antimafia. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita’, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori. Ai fini dell’iscrizione e’ necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio.

 

Tracciabilità finanziaria. Nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati e’ sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilita’ finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l’appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, nonche’ quello di dare immediata comunicazione alla Struttura di cui all’articolo 30 dell’eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari agli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari.

 

L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario consistente nel mancato utilizzo di banche o di Poste italiane s.p.a. per il pagamento, in tutto o in parte, agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati di cui all’articolo 38 per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, determina la perdita totale del contributo erogato.

Controllo dell’ANAC sulle procedure del Commissario straordinario. Per gli interventi di cui all’articolo 14, si applica l’articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

 

Le modalita’ e gli interventi oggetto delle verifiche sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell’Autorita’ nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza di cui all’articolo 18.

Per le finalita’ del presente articolo, l’Unita’ Operativa Speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 opera fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici relativi agli interventi previsti nell’accordo di cui al comma 2 e comunque non oltre il termine previsto all’articolo 1, comma 4.

 

Qualificazione dei professionisti. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e’ istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l’iscrizione nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco speciale puo’ comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L’elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, e’ reso disponibile presso le Prefetture – uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L’Aquila e Teramo nonche’ presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

 

I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell’elenco.

Sino all’istituzione dell’elenco possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita’ e professionalita’ e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso ne’ avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l’impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne’ rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresi’ copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale puo’ effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicita’ di quanto dichiarato.

 

Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita’ tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, e’ al netto dell’Iva e dei versamenti previdenziali ed e’ analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati. Con quest’ultimo atto, puo’ essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, con provvedimenti adottati e’ fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell’organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.

Per gli interventi di ricostruzione privata, con provvedimenti sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

ott 14 2016

Ricostruzione: elenco speciale professionisti e white list per le imprese

di Alessandra Marra  Vedi Aggiornamento

 

Vasco Errani: ‘miglioramento sismico fino all’80%. Renderemo gli edifici a prova di terremoto di magnitudo 6.0’

 
Lricostruzione nei territori del Centro Italia colpiti dal sisma avverrà in trasparenza e legalità: tutte le imprese dovranno essere preventivamente iscritte alla White List e i professionisti abilitati dovranno essere iscritti ad un ‘elenco speciale’ per evitare conflitti di interessi e l’accumulo di incarichi.
 
Questi alcuni orientamenti strategici per affrontare il post-terremotoesposti dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, Vasco Errani, nell’audizione alla Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera, nell’ambito dell’indagine conoscitiva avviata su ricostruzione e politiche di prevenzione antisismica.

Il Commissario Errani ha in primis dichiarato che il Decreto sugli interventi per la ricostruzione è pronto e sarà approvato la prossima settimana. 

Ricostruzione: trasparenza per professionisti e imprese

Errani ha sottolineato l’importanza di agire con trasparenza e legalità per la ricostruzione e la progettazione dei territori, seguendo il modello Expo e attivando una stretta collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac).  
 

Ricostruzione: elenco speciale professionisti e white list per le imprese
Tutte le imprese che lavoreranno con le risorse pubbliche per la ricostruzione degli edifici, sia pubblici che privati, dovranno essere preventivamente iscritte alla White List. Questo varrà anche per le imprese che lavoreranno in subappalto.
 
Ci sarà anche un elenco speciale dei professionisti abilitati, per evitare conflitto d’interessi tra incarico progettuale, direzione lavori e impresa. Ciò ridurrà il rischio dell’accumulo d’incarichi e il conseguente allungamento dei tempi.
 

Terremoto: ricostruzione antisismica

Per gli edifici su cui si riscontreranno danni lievi si opererà un rafforzamento sismico mentre per tutti gli altri interventi, ricadenti nell’ambito privato, si prevede il miglioramento sismico fino all’80% (con un miglioramento minimo al 65%).
 
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, si prevede il pieno adeguamento sismico, mentre per i beni culturali sarà previsto il massimo miglioramento sismico, al netto della tutela del bene.
 
L’obiettivo di questi interventi è quello di evitare crolli o collassi degli edifici, se colpiti da un terremoto di magnitudo 6.0.
 

Ricostruzione post-sisma per l’intero sistema edilizio

Errani ha evidenziato che la scelta di fondo del Governo è quella di assicurare tutte le risorse necessarie per la ricostruzione dell’intero sistema edilizio, una volta accertati i danni correlati al terremoto.
 
In particolare ha messo in luce che il Decreto prevedrà la totale ricostruzione, anche delle ‘seconde case’ ricadenti nelle ‘aree interne’, che rappresentano l’identità del territorio e ne costituiscono parte integrante. La presenza di questi edifici, infatti, rappresenta più del 70% del patrimonio abitativo delle zone colpite dal terremoto.
 
Il Commissario si è soffermato sulla necessità che la ricostruzione tenga conto della particolarità del territorio colpito dal sisma, utilizzando una strategia nazionale per rilanciare l’economia. E’ stata, quindi, prevista l’istituzione di una conferenza permanente con i Ministeri e i parchi per valutare la ricostruzione urbanistica.
 

Ricostruzione: ambiente e borghi

Errani si è poi soffermato sulle questioni ambientali, sottolineando che, anche nella procedura di emergenza, non sarà prevista alcuna deroga sulle procedure relative all’amianto. 
 
Sarà inoltre assicurato il recupero dalle macerie per gli edifici storici e i beni culturali con l’obiettivo di limitare al massimo i rifiuti e favorire il più possibile l’utilizzo delle macerie come nuova materia prima.
 
Per rispettare la particolarità dei luoghi nei centri storici si farà unaprogrammazione urbanistica rispettando l’identità dei borghi. Si prevedrà anche una forma sostitutiva di quelle abitazioni per chi non vuole ricostruire.
 

Terremoto: risarcimento dei danni

Il Commissario ha anche fatto sapere che entro 16 novembre 2016 sarà attivato il fondo europeo per le emergenze per i 4 miliardi di dannicomplessivi (tra beni culturali, aziende, edifici pubblici).
 
Si prevede inoltre, di risarcire tutti i danni subiti dalle aree colpite dal sisma, purché accertati sulla base delle verifiche e delle schede AeDES, cioè le schede di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica.
 
Le aree interne avranno direttamente i finanziamenti dalla struttura commissariale, mentre al di fuori dall’aree interne le case saranno recuperate al 50%. 
 
Errani ha, infine, precisato che saranno pienamente risarciti i danni subiti dalle imprese.

ott 09 2016

Umbria,

online la banca dati dei fabbricati per i rilievi dei danni del sisma

 

Uno strumento per verificare l’agibilità degli edifici colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016

Una banca dati dei fabbricati ad intera copertura regionale, nella quale per ogni singolo “cassone edilizio” si conosce: il foglio e la particella catastale di riferimento, il numero dei piani fuori terra, lo stato di costruzione del fabbricato e la data del rilievo.
 
È quanto il Sistema Informativo Geografico della Regione Umbria ha realizzato e messo a disposizione dei tecnici che stanno portando avanti l’attività di censimento dei danni e di agibilità degli edifici colpiti dalterremoto del 24 agosto scorso.
 
Umbria, online la banca dati dei fabbricati per i rilievi dei danni del sisma
“Si tratta di informazioni accurate e precise circa il patrimonio edilizio preesistente nelle località colpite dall’evento calamitoso – ha affermatol’assessore regionale all’innovazione, Antonio Bartolini – che vengono naturalmente messe a disposizione per agevolare la fase di rilevazione dei danni e la predisposizione dei progetti di ricostruzione”.
“Sono dati contenuti nel sistema dell’Agenda Digitale – ha aggiunto l’assessore – e che la Regione Umbria mette a completa disposizione gratuitamente e per qualsiasi tipo di esigenza, in modalità Open GeoData, la banca dati dei fabbricati ad intera copertura regionale, consistente in circa 440.000 edifici.
Un ulteriore tassello insomma – ha concluso Bartolini – che si aggiunge alla costruzione di una amministrazione aperta che si fa semplice, rapida, innovativa e meno onerosa per il cittadino”.
 
La fonte dati è il Sistema Ecografico Catastale della Regione Umbria – anni 2005/2010 e per reperire le informazioni necessarie occorre collegarsi alportale regionale Umbria Geo.
 
Per visualizzare i dati è sufficiente accedere a questo link del sito UmbriaGeo.
 
I servizi che la Regione Umbria mette a disposizioni sui dati pubblicati dal punto di vista statistico in merito al territorio edificato sono reperibili inoltre a questo link.
 
Richieste di approfondimento per quanto messo a disposizione della Regione Umbria possono essere inoltrate a umbriageo@regione.umbria.it o contattando direttamente la struttura regionale responsabile dell’infrastruttura geografica regionale.

Fonte: Ufficio stampa Regione Umbria

ott 04 2016

Offerta più vantaggiosa:

online le Linee guida Anac definitive

 
Le indicazioni operative per il calcolo dell’Oepv e in particolare per la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi e la successiva aggregazione dei punteggi

 
 
È online sul sito dell’Autorità anticorruzione la versione finale delle Linee guida Anac n. 2 sull’Offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv), approvate in via definitiva dal Consiglio dell’Autorità con la delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.

Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell’art. 213, comma 2, del nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), l’Autorità ha predisposto tali linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell’Oepv, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva aggregazione dei punteggi.

 

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO OPPURE ELEMENTO PREZZO O COSTO. Queste linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 del nuovo Codice. L’art. 95, comma 2, del nuovo Codice Appalti prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell’Oepv individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può – e non deve – essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

 

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

 

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

 

c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;

b) i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto – art. 50, comma 2);

c) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro.

 

RACCOMANDAZIONI.

Si raccomanda:

a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell’affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il Codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l’utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;

b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;

c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.

Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell’attività e la consapevolezza della partecipazione.

Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

Leggi anche: “Servizi di architettura e ingegneria: online le Linee guida Anac definitive

 dell’articolo
set 24 2016

Valutazione di agibilità degli edifici:volontariato o lavoro pagato?

 

Gli ultimi eventi sismici hanno riattivato le procedure di mobilitazione dei tecnici(volontari) per sopralluoghi di agibilità sugli edifici interessati dal sisma.

Tale procedura risulta normata dal DPCM 05/05/2011 E DAL DPCM 8/7/2014, che istituisce il Nucleo Tecnico nazionale per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica.

All’art 2 comma 3 del DPCM 08/07/2014 ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).

Si legge: il requisito di cui al comma 2, ovvero idonei percorsi formativi di almeno 60 ore , gestiti direttamente da personale della Protezione Civile, con verifica finale, può essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l’iscrizione può avvenire, sulla base del curriculum formativo e dell’esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l’iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell’Elenco, di concerto con il responsabile del NTN.

 

 

Tale disposizione, che include tutti i professionisti in possesso di “esperienza sul campo”, e stata di fatto invalidata dalla circolare emessa dal Dipartimento della Protezione Civile, a firma della dott.ssa Immacolata Postiglione, che nella procedura di mobilitazione dei tecnici (ribadisco “volontari” come dovrebbe essere la Protezione Civile tutta) per il post sisma dell’Italia centrale, riconosce quale esperto solamente i dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura di competenza , che abbiano partecipato a precedenti campagne di rilievo secondo le modalità che specifica in seguito nella succitata “circolare”.

 

Alla luce di questo vanno fatte alcune considerazioni di ordine generale.

Prima di tutto va precisato che un cosiddetto “tecnico” è un professionista regolarmente laureato, abilitato, iscritto ad un ordine professionale e continuamente sottoposto (per norma) ad aggiornamento professionale obbligatorio.

Di seguito occorre ricordare che noi “tecnici”, visto il nostro corso di studi e vista la nostra abilitazione ad operare nei calcoli strutturali e nelle verifiche e collaudi degli immobili, non possiamo essere ritenuti “incompetenti” nella redazione di documentazione ricognitiva tipo le schede Aedes per la valutazione di agibilità degli edifici.

 

Nel recente passato ovvero nel periodo che va dal 2006 al 2009, il Dipartimento di Protezione Civile, Ufficio Volontariato e Relazioni Istituzionali, erogò, di concerto con il CNAPPC corsi di formazione per tecnici dal titolo “Corso di formazione su pianificazione e gestione delle emergenze“, naturalmente nel programma era compreso anche l’evento sismico con la spiegazione della compilazione delle schede Aedes; ma tutto questo avveniva prima dei due DPCM succitati, quindi oggi quella formazione (gratuita) non è ritenuta valida e sufficiente per entrare nel NTN eppure il corso era organizzato da loro, con docenti interni alla loro Organizzazione,(gli stessi di oggi)

La ragione di quanto sopra è da ricercarsi nel cambio di rotta che a cavallo del 2012/2014 la Protezione Civile compie circa le politiche di coinvolgimento dei “tecnici” nella gestione delle emergenze. Infatti con il DPCM del 2014 la Protezione Civile, avoca a sé la titolarità unica per la formazione di professionisti (tecnici) per le attività di rilevamento del danno. Tale formazione però di fatto diventa “obbligata” (non già obbligatoria) e particolarmente onerosa.

 

Dunque la Protezione Civile in questo modo riconosce che esistono professionisti abilitati alla professione, ovvero possono tirar su case, palazzi, ponti, grandi opere e professionisti con una speciale competenza abilitati, che debbono avere l’esclusiva nella rilevazione del danno, perché formati nei corsi tenuti dalla Protezione Civile e muniti della ricevuta di pagamento del corso stesso.

È doveroso, a questo punto, evidenziare un distinguo sul concetto di lavoro e sul concetto di volontariato, poiché con la strada che si è intrapresa, si sta percorrendo a mio avviso un sentiero ricco di insidie per i liberi professionisti.

 

Dopo anni di lotte per la qualità delle prestazioni professionali e per la equa e doverosa remunerazione delle stesse, si assiste addirittura al tentativo di far passare il volontariato come un “di più”, un arricchimento professionale e curriculare.

Abbiamo assistito a più di un caso in cui la Pubblica Amministrazione è giunta a formulare proposte di affidamento incarichi a titolo gratuito, avverso i quali ci siamo mobilitati, li abbiamo segnalati all’ANAC e fortunatamente sono stati diffidati ed annullati, ma ora ci siamo di nuovo, con l’aggravante che addirittura per i dipendenti pubblici si riconosce in qualche modo la esperienza sul campo in tema di emergenza, ciò non accade per i liberi professionisti.

Insomma, i liberi professionisti, se volessero fare volontariato dovranno pagarsi il corso.

Il lavoro è un principio costituzionale, il volontariato è una decisione facoltativa DI PERSONE, che prestano il loro aiuto, in casi di emergenza.

 

IL PARADOSSO

Se il personale della Protezione Civile viene retribuito per tenere i corsi di formazione PROFESSIONALE , esiste una contraddizione di fondo in tutto ciò. Se si formano ESPERTI, non volontari e gli si riconosce pertanto una funzione tecnica riservata, come gli si può chiedere poi di operare in maniera gratuita? E se nell’esercizio del proprio volontariato, il tecnico sbagliasse, con conseguenze nel rilevamento del danno, ne risponderebbe come volontario o come tecnico?

I tecnici, nell’esercizio della loro professione, hanno l’obbligo di rispondere della qualità del proprio operato, deontologicamente ed eticamente , oltre che alle norme civili e penali quindi tale operato si configura come lavoro.

 

Ora, con la nuova circolare, che peraltro non si comprende come possa modificare il DPCM, si effettua un grave discrimine tra professionisti dipendenti e professionisti autonomi, significando che i dipendenti hanno un quid in più e non si comprende , quale sia la motivazione, visto che si richiede una partecipazione certificata a campagne di rilievo agibilità , cosa che appartiene inequivocabilmente al mondo tutto dei liberi professionisti. Infine il tema paradossale di tutta la vicenda: ma si deve pagare per lavorare gratuitamente o si deve lavorare ed assumersi un ruolo ed una responsabilità con il dovuto riconoscimento del ruolo professionale e della qualità e responsabilità del lavoro svolto?

A cura di Arch. Natalia Guidi
Presidente Inarsind Latina

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