Lo Statuto

TITOLO I
COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

Art. 1) Costituzione

É costituito in Foligno un consorzio che viene denominato “CONSORZIO CENTRO STUDI EDILI”.

Art. 2) Scopo

L’attività del Consorzio ha come scopo tutte le attività direttamente o indirettamente connesse alla promozione, realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, progetti, interventi e documentazioni realizzate in proprio, da propri associati al fine di contribuire alla evoluzione culturale dei soggetti operanti nel settore delle costruzioni civili e connesse. A solo titolo indicativo e non esaustivo, lo scopo sociale potrà raggiungersi mediante: la raccolta la analisi e la valutazione delle esperienze fatte ed in corso a livello Regionale, nazionale ed extra-nazionale, curandone il coordinamento, la edizione e la divulgazione nel modo più proficuo. promozione di iniziative o proposte tese reperire e divulgare studi e ricerche effettuati presso organismi pubblici o di rappresentanza o studi tecnici regionali ed extra regionali curandone la realizzazione, il coordinamento, la edizione e la divulgazione; promozione di corsi di studio o attività di aggiornamento; iniziative atte a favorire l’inserimento nelle realtà economico imprenditoriali degli associati risedenti nella regione Umbria di giovani meritevoli e/o in cerca di prima occupazione. iniziative atte a favorire l’integrazione tra le attività e le conoscenze dell’imprenditoria Regionale e il mondo scientifico universitario. la fornitura ai propri associati di servizi o di strumenti che essi riterranno necessari al fine del miglior e più economico raggiungimento del fine statutario di cui sopra.

Art. 3) Sede

Il Consorzio ha sede in Foligno, Piazza XX Settembre, 19. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con il consorzio è quello risultante dal libro dei Soci. Sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici potranno essere istituite in Italia o all’estero o soppresse con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, così come con le stesse modalità può essere variata la sede sociale all’interno della Regione Umbria. Lo spostamento di sede all’interno del comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 4) Durata 

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2003. Essa sara’ prorogata di anno in anno qualora la maggioranza dei consorziati non comunichi agli altri, con lettera raccomandata A/R, spedita almeno 6 mesi prima della scadenza prevista o di quelle annuali successive, l’intenzione di sciogliere il consorzio.

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TITOLO II
DEI SOCI

Art. 5)  Numero e requisiti dei Soci e loro attribuzioni

Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si dividono in Soci effettivi, Soci patrocinanti e Soci aderenti. Ai Soci effettivi spettano tutte le competenze esprimibili in Assemblea (ed hanno obbligo di versamento della quota annua). Ai Soci patrocinanti spetta il diritto di portare a conoscenza di terzi la propria qualità di Socio patrocinante il Consorzio, senza obbligo di versamento della quota annua. Il Consorzio può pubblicizzare l’aderenza al Consorzio stesso del Socio patrocinante. Il Socio patrocinante non ha diritto di voto in Assemblea. Ai Soci aderenti, che hanno obbligo di versamento della quota annua, possono, dietro loro richiesta scritta, essere ammessi a divenire Soci effettivi, con deliberazione dell’Assemblea che esprime un giudizio insindacabile non soggetto a reclamo da parte del Socio aderente eventualmente non ammesso a Socio effettivo. Il Socio aderente non ha diritto di voto in assemblea. Il diritto di voto in Assemblea spetta unicamente ai Soci effettivi. Può far parte del Consorzio qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, operante in qualsiasi settore, pubblico o privato, ivi comprese le associazioni ed enti di carattere professionale, sindacale e politico, nonché professionisti singoli o associati.

Art. 6) Obblighi dei soci

  I Soci consorziati si impegnano, per l’intero periodo di partecipazione alla scrupolosa osservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; a partecipare all’attività del Consorzio; a favorire l’adesione al Consorzio da parte di altri. I Soci si impegnano altresì a versare i contributi per la formazione del fondo consortile, che saranno determinati annualmente dalla Assemblea sulla base del budget previsionale e del consuntivo relativo all’ultimo esercizio nonché le eventuali integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento del Consorzio e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nel presente Statuto nonché ad eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati nell’atto costitutivo o al momento del loro ingresso nel Consorzio.

Art. 7) Ammissione di nuovi Soci

I soggetti aventi titolo che intendono entrare a far parte del Consorzio devono presentare, a mezzo del proprio legale rappresentante, domanda scritta diretta all’Assemblea dei Soci. Con successiva comunicazione del Consorzio il richiedente è invitato a provvedere entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, a: sottoscrivere e liberare integralmente le quote di capitale sociale; versare l’eventuale contributo di ammissione destinato al fondo consortile. La delibera di ammissione diviene operativa, con la conseguente iscrizione del nuovo ammesso nel libro dei Soci, a decorrere dalla data in cui perviene agli uffici del Consorzio l’attestazione dell’avvenuta effettuazione dei versamenti sopra indicati.

Art. 8) Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione. Il Socio aderente perde la qualità di Socio, anche con il semplice mancato versamento della quota annua entro 4 mesi dal termine previsto.

Art. 9) Recesso

Il Socio può recedere di diritto dal Consorzio nei casi previsti dalla legge. Può altresì recedere quando dimostri di non avere più interesse. Nell’ipotesi di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla richiesta del Socio entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso detto termine il recesso deve ritenersi assentito. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio e deve essere annotata nel libro dei Soci a cura degli Amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Art. 10 Decadenza

E’ considerato decaduto, dal diritto di far parte del Consorzio, il Socio: a)che abbia perduto i requisiti prescritti per l’ammissione; b)che sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, anche in conseguenza di sentenza penale passata in giudicato comportante la pena accessoria della interdizione, sia pure temporanea, dai pubblici uffici; c)nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270 Cod. Civ.. La decadenza è dichiarata dall’organo amministrativo.

Art. 11) Esclusione per deliberazione del Consorzio

L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea nei confronti del Socio che: a) si sia reso responsabile di gravi inadempienze nella osservanza delle obbligazioni sociali; b) non provveda a sanare la propria esposizione debitoria verso il Consorzio a qualsiasi titolo la stessa sia maturata; c) abbia arrecato gravi danni morali o materiali al Consorzio o agli altri Soci; d) partecipi o promuova iniziative contrarie agli interessi sociali. In ogni caso l’Assemblea non può deliberare l’esclusione del Socio se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione a provvedere entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire entro lo stesso termine, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni addotte.

Art. 12) Effetti del recesso, della decadenza e della esclusione

I Soci receduti, decaduti o esclusi restano responsabili verso il Consorzio delle spese di funzionamento della stessa, sino alla data in cui hanno cessato di farne parte. Al Socio receduto, decaduto o escluso sarà rimborsata solo la quota del capitale sociale al valore nominale ed al netto delle eventuali perdite. Il rimborso predetto potrà essere effettuato anche in più soluzioni, entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dell’anno in cui si è verificato il recesso, la decadenza o l’esclusione. Nessun rimborso spetterà al Socio patrocinante intendendosi le sue erogazioni al Consorzio a solo titolo di liberalità.

Art. 13) Comunicazioni e deliberazioni

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di esclusione, di decadenza o di ammissione del nuovo Socio sono comunicate agli interessati a cura del Direttore Generale, entro il termine di 15 giorni dalla loro assunzione. Vanno inoltre comunicate, entro lo stesso termine, le deliberazioni concernenti le misure dei contributi periodici da versare al fondo consortile, ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del presente Statuto.

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TITOLO III
DEL PATRIMONIO SOCIALE E DELLA GESTIONE ECONOMICA

Art. 14) Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da: 1) il capitale sociale; 2) la riserva legale; 3) il fondo consortile; 4) ogni altro fondo sociale liberamente disponibile per legge e per Statuto.

Art. 15) Il capitale sociale

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di lit. 500.000 (cinquecentomila). Le quote di partecipazione non possono essere trasferite, come effetto verso il Consorzio, nè per atto tra vivi nè a causa di morte, senza l’espresso consenso del Consiglio di Amministrazione. Il cessionario deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo. Il trasferimento della quota, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l’osservanza degli obblighi a tale uopo previsti, avrà effetto dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei Soci. La quota sociale sottoscritta da ciascun Socio non può superare, in ogni caso il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Art. 16) Riserva legale

La riserva legale è costituita mediante accantona mento annuale degli utili di gestione. La riserva può essere utilizzata con modalità da stabilire a cura dell’Assemblea Ordinaria.

Art. 17) Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito da: a) dagli eventuali contributi che i Soci versano all’atto della costituzione del Consorzio o della ammissione a far parte della stessa; b) dai contributi periodici in denaro che saranno elargiti dai Soci per contribuire alle spese di funzionamento del Consorzio e per il conseguimento delle finalità consortili; c) da contributi versati dallo Stato, enti pubblici o privati; d) da qualunque altra contribuzione pervenuta al Consorzio; e) dagli utili di bilancio se non accantonati alla riserva legale di cui al precedente articolo. L’Assemblea Ordinaria dei Soci può deliberare il reintegro del fondo consortile, stabilendone modalità e termini nel caso lo stesso abbia a subire perdite per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile. I criteri per la ripartizione tra i Soci e per la gestione dei contributi di cui alla lettera b) del presente articolo, nonché i termini e le modalità dei relativi versamenti, saranno stabiliti dall’Assemblea con apposito regolamento. L’ammontare dei contributi suddetti sarà determinato sulla base di un budget predisposto dall’organo amministrativo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 18) Bilancio e conto profitti e perdite 

Entro 2 mesi dalla fine di ogni anno solare l’organo amministrativo predispone, osservate le disposizioni di legge e quelle del presente Statuto, il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite del Consorzio. L’eventuale utile di gestione sarà accantonato, ai sensi dei precedenti artt. 16 e 17, alla riserva ed al fondo. E’ comunque vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma a favore dei Soci.

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TITOLO IV
DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 19) Organi sociali

Gli organi sociali sono: a) le Assemblee; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Direttore Generale; d) il Presidente Onorario del Consorzio.

Art. 20) Le Assemblee

L’Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 21) Convocazione delle Assemblee

L’Assemblea è convocata dal Direttore Generale quando lo ritenga opportuno o necessario, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta da tanti Soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i Soci. L’Assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura del Direttore Generale con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni liberi prima della adunanza, ai sensi dell’art. 2484 Cod. Civ.. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i Soci e vi assistano tutti gli organi sociali.

Art. 22) Intervento delle Assemblee 

Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto solamente i Soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi. I Soci aderenti o patrocinanti, pur non avendo diritto al voto, possono intervenire in Assemblea.

Art. 23) Rappresentanza nelle Assemblee

Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea constare il diritto di intervento all’Assemblea stessa.

Art. 24) Presidenza delle Assemblee

L’Assemblea è presieduta dal Direttore Generale o, in difetto, eletto dalla Assemblea. L’Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio. Le deliberazioni dell’Assemblea sono constate da processo verbale dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 25) Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni 

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un decimo dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Non si considerano espressi voti in bianco o nulli. Ad ogni Socio effettivo spetta un solo voto quali che siano le quote possedute.

Art. 26) Compiti delle Assemblee

L’Assemblea Ordinaria: a) approva il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite; b) nomina il Presidente Onorario, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale e ne determina il compenso spettante; c) adotta il regolamento per i contributi al fondo consortile; d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge, e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; e) delibera sull’ammissione a Socio effettivo, patrocinante o aderente. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

Art. 28) Il Consiglio di Amministrazione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da due a venti membri, anche non Soci. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede a norma dell’art. 2386 Cod. Civ. Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione e possono percepire eventuali compensi, il cui importo è determinato dall’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente onorario se nominato o, in difetto, dal Direttore Generale.

Art. 28) Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano, in modo tassativo all’Assemblea.

Art. 29) Il Direttore Generale

La firma libera e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Direttore Generale. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può delegarlo ad uno o più dei suoi membri. Il Direttore Generale provvede inoltre a: 1) convocare l’Assemblea dei Soci; 2) dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, alle quali è vincolato; 3) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione; 4) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti; 5) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio ; riferendo se del caso al Consiglio di Amministrazione; 6) esercitare ogni altra attribuzione assegnatagli dal presente Statuto, o dal Consiglio di Amministrazione.

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TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30) Regolamento interno del Consorzio

L’Assemblea approva, se del caso, un regolamento interno per l’applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 31) Scioglimento

Il Consorzio si scioglie di diritto nei casi espressamente previsti dall’art. 2539 Cod. Civ. e quando il numero dei Soci sia ridotto a meno di 2 (due). L’Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, ai sensi dell’art. 2611 n.ro 4 Cod. Civ..

Art. 32) Liquidazione

I liquidatori sono nominati dall’Assemblea, che delibera lo scioglimento del Consorzio e ne stabilisce anche gli obblighi e poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge. Le eventuali attività, residuate allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio, saranno devolute al 50% alla Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Perugia e il restante 50% alla Regione dell’Umbria.

Art. 33) Rinvio alle disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Cod. Civ. in materia di consorzi.

Art.34) 

 Il presente Consorzio, ai fini fiscali, è da considerarsi ENTE NON COMMERCIALE di cui al titolo II, capo III, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche (Testo unico delle Imposte sui Redditi).


COSTITUZIONE – SCOPO – SEDE – DURATA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Costituzione É costituita in Foligno un consorzio che viene denominato “CONSORZIO CENTRO STUDI EDILI”.

Art. 2

Scopo L’attività del Consorzio ha come scopo tutte le attività direttamente o indirettamente connesse alla promozione, realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, progetti, interventi e documentazioni realizzate in proprio, da propri associati al fine di contribuire alla evoluzione culturale dei soggetti operanti nel settore delle costruzioni civili e connesse. A solo titolo indicativo e non esaustivo, lo scopo sociale potrà raggiungersi mediante: la raccolta la analisi e la valutazione delle esperienze fatte ed in corso a livello Regionale, nazionale ed extra-nazionale, curandone il coordinamento, la edizione e la divulgazione nel modo più proficuo. promozione di iniziative o proposte tese reperire e divulgare studi e ricerche effettuati presso organismi pubblici o di rappresentanza o studi tecnici regionali ed extra regionali curandone la realizzazione, il coordinamento, la edizione e la divulgazione; promozione di corsi di studio o attività di aggiornamento; iniziative atte a favorire l’inserimento nelle realtà economico imprenditoriali degli associati risedenti nella regione Umbria di giovani meritevoli e/o in cerca di prima occupazione. iniziative atte a favorire l’integrazione tra le attività e le conoscenze dell’imprenditoria Regionale e il mondo scientifico universitario. la fornitura ai propri associati di servizi o di strumenti che essi riterranno necessari al fine del miglior e più economico raggiungimento del fine statutario di cui sopra.

Art. 3

Sede Il Consorzio ha sede in Foligno, Via dei Volontari 9. Il domicilio dei Soci, per quanto attiene ai loro rapporti con il consorzio è quello risultante dal libro dei Soci. Sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici potranno essere istituite in Italia o all’estero o soppresse con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, così come con le stesse modalità può essere variata la sede sociale all’interno della Regione Umbria. Lo spostamento di sede all’interno del comune non costituisce modifica statutaria.

Art. 4

Durata La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2000 e tale termine potrà essere prorogato con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

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Art. 5

Numero e requisiti dei Soci e loro attribuzioni Il numero dei Soci è illimitato. I Soci si dividono in Soci effettivi, Soci patrocinanti e Soci aderenti. Ai Soci effettivi spettano tutte le competenze esprimibili in Assemblea (ed hanno obbligo di versamento della quota annua). Ai Soci patrocinanti spetta il diritto di portare a conoscenza di terzi la propria qualità di Socio patrocinante il Consorzio, senza obbligo di versamento della quota annua. Il Consorzio può pubblicizzare l’aderenza al Consorzio stesso del Socio patrocinante. Il Socio patrocinante non ha diritto di voto in Assemblea. Ai Soci aderenti, che hanno obbligo di versamento della quota annua, possono, dietro loro richiesta scritta, essere ammessi a divenire Soci effettivi, con deliberazione dell’Assemblea che esprime un giudizio insindacabile non soggetto a reclamo da parte del Socio aderente eventualmente non ammesso a Socio effettivo. Il Socio aderente non ha diritto di voto in assemblea. Il diritto di voto in Assemblea spetta unicamente ai Soci effettivi. Può far parte del Consorzio qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, operante in qualsiasi settore, pubblico o privato, ivi comprese le associazioni ed enti di carattere professionale, sindacale e politico, nonché professionisti singoli o associati.

Art. 6

Obblighi dei Soci I Soci consorziati si impegnano, per l’intero periodo di partecipazione alla scrupolosa osservanza del presente Statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; a partecipare all’attività del Consorzio; a favorire l’adesione al Consorzio da parte di altri. I Soci si impegnano altresì a versare i contributi per la formazione del fondo consortile, che saranno determinati annualmente dalla Assemblea sulla base del budget previsionale e del consuntivo relativo all’ultimo esercizio nonché le eventuali integrazioni necessarie per la copertura delle spese per il funzionamento del Consorzio e per il conseguimento dei fini sociali, nella misura e secondo le modalità stabilite nel presente Statuto nonché ad eseguire le prestazioni accessorie cui siano obbligati nell’atto costitutivo o al momento del loro ingresso nel Consorzio.

Art. 7

Ammissione di nuovi Soci I soggetti aventi titolo che intendono entrare a far parte del Consorzio devono presentare, a mezzo del proprio legale rappresentante, domanda scritta diretta all’Assemblea dei Soci. Con successiva comunicazione del Consorzio il richiedente è invitato a provvedere entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, a: sottoscrivere e liberare integralmente le quote di capitale sociale; versare l’eventuale contributo di ammissione destinato al fondo consortile. La delibera di ammissione diviene operativa, con la conseguente iscrizione del nuovo ammesso nel libro dei Soci, a decorrere dalla data in cui perviene agli uffici del Consorzio l’attestazione dell’avvenuta effettuazione dei versamenti sopra indicati.

Art. 8

Perdita della qualità di Socio La qualità di Socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione. Il Socio aderente perde la qualità di Socio, anche con il semplice mancato versamento della quota annua entro 4 mesi dal termine previsto.

Art. 9

Recesso Il Socio può recedere di diritto dal Consorzio nei casi previsti dalla legge. Può altresì recedere quando dimostri di non avere più interesse. Nell’ipotesi di cui al comma precedente il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla richiesta del Socio entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della stessa. Trascorso detto termine il recesso deve ritenersi assentito. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio e deve essere annotata nel libro dei Soci a cura degli Amministratori. Essa ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.

Art. 10

Decadenza E’ considerato decaduto, dal diritto di far parte del Consorzio, il Socio: a)che abbia perduto i requisiti prescritti per l’ammissione; b)che sia stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, anche in conseguenza di sentenza penale passata in giudicato comportante la pena accessoria della interdizione, sia pure temporanea, dai pubblici uffici; c)nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270 Cod. Civ.. La decadenza è dichiarata dall’organo amministrativo.

Art. 11

Esclusione per deliberazione del Consorzio L’esclusione può essere deliberata dall’Assemblea nei confronti del Socio che: a) si sia reso responsabile di gravi inadempienze nella osservanza delle obbligazioni sociali; b) non provveda a sanare la propria esposizione debitoria verso il Consorzio a qualsiasi titolo la stessa sia maturata; c) abbia arrecato gravi danni morali o materiali al Consorzio o agli altri Soci; d) partecipi o promuova iniziative contrarie agli interessi sociali. In ogni caso l’Assemblea non può deliberare l’esclusione del Socio se lo stesso non sia stato formalmente invitato per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione a provvedere entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione a regolarizzare la propria posizione o a far pervenire entro lo stesso termine, ove lo ritenga opportuno, eventuali chiarimenti o giustificazioni addotte.

Art. 12

Effetti del recesso, della decadenza e della esclusione I Soci receduti, decaduti o esclusi restano responsabili verso il Consorzio delle spese di funzionamento della stessa, sino alla data in cui hanno cessato di farne parte. Al Socio receduto, decaduto o escluso sarà rimborsata solo la quota del capitale sociale al valore nominale ed al netto delle eventuali perdite. Il rimborso predetto potrà essere effettuato anche in più soluzioni, entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dell’anno in cui si è verificato il recesso, la decadenza o l’esclusione. Nessun rimborso spetterà al Socio patrocinante intendendosi le sue erogazioni al Consorzio a solo titolo di liberalità.

Art. 13

Comunicazioni e deliberazioni Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di esclusione, di decadenza o di ammissione del nuovo Socio sono comunicate agli interessati a cura del Direttore Generale, entro il termine di 15 giorni dalla loro assunzione. Vanno inoltre comunicate, entro lo stesso termine, le deliberazioni concernenti le misure dei contributi periodici da versare al fondo consortile, ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del presente Statuto.

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Art. 14

Il patrimonio sociale Il patrimonio sociale è costituito da: 1) il capitale sociale; 2) la riserva legale; 3) il fondo consortile; 4) ogni altro fondo sociale liberamente disponibile per legge e per Statuto.

Art. 15

Il capitale sociale Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di lit. 500.000 (cinquecentomila). Le quote di partecipazione non possono essere trasferite, come effetto verso il Consorzio, nè per atto tra vivi nè a causa di morte, senza l’espresso consenso del Consiglio di Amministrazione. Il cessionario deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente articolo. Il trasferimento della quota, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l’osservanza degli obblighi a tale uopo previsti, avrà effetto dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei Soci. La quota sociale sottoscritta da ciascun Socio non può superare, in ogni caso il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Art. 16

Riserva legale La riserva legale è costituita mediante accantona mento annuale degli utili di gestione. La riserva può essere utilizzata con modalità da stabilire a cura dell’Assemblea Ordinaria.

Art. 17

Fondo consortile Il fondo consortile è costituito da: a) dagli eventuali contributi che i Soci versano all’atto della costituzione del Consorzio o della ammissione a far parte della stessa; b) dai contributi periodici in denaro che saranno elargiti dai Soci per contribuire alle spese di funzionamento del Consorzio e per il conseguimento delle finalità consortili; c) da contributi versati dallo Stato, enti pubblici o privati; d) da qualunque altra contribuzione pervenuta al Consorzio; e) dagli utili di bilancio se non accantonati alla riserva legale di cui al precedente articolo. L’Assemblea Ordinaria dei Soci può deliberare il reintegro del fondo consortile, stabilendone modalità e termini nel caso lo stesso abbia a subire perdite per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, i singoli Soci non possono chiedere la divisione del fondo consortile. I criteri per la ripartizione tra i Soci e per la gestione dei contributi di cui alla lettera b) del presente articolo, nonché i termini e le modalità dei relativi versamenti, saranno stabiliti dall’Assemblea con apposito regolamento. L’ammontare dei contributi suddetti sarà determinato sulla base di un budget predisposto dall’organo amministrativo, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 18

Bilancio e conto profitti e perdite Entro 2 mesi dalla fine di ogni anno solare l’organo amministrativo predispone, osservate le disposizioni di legge e quelle del presente Statuto, il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite del Consorzio. L’eventuale utile di gestione sarà accantonato, ai sensi dei precedenti artt. 16 e 17, alla riserva ed al fondo. E’ comunque vietata la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma a favore dei Soci.

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Art. 19

Organi sociali Gli organi sociali sono: a) le Assemblee; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Direttore Generale; d) il Presidente Onorario del Consorzio.

Art. 20

Le Assemblee L’Assemblea rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti. L’Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere riunita anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art. 21

Convocazione delle Assemblee L’Assemblea è convocata dal Direttore Generale quando lo ritenga opportuno o necessario, ovvero quando ne sia stata fatta richiesta da tanti Soci aventi diritto al voto che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i Soci. L’Assemblea deve essere comunque convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; detto termine può essere prorogato fino a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano. Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura del Direttore Generale con lettera raccomandata spedita ai Soci almeno otto giorni liberi prima della adunanza, ai sensi dell’art. 2484 Cod. Civ.. Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i Soci e vi assistano tutti gli organi sociali.

Art. 22

Intervento delle Assemblee Possono intervenire all’Assemblea con diritto di voto solamente i Soci effettivi in regola con il pagamento dei contributi. I Soci aderenti o patrocinanti, pur non avendo diritto al voto, possono intervenire in Assemblea.

Art. 23

Rappresentanza nelle Assemblee Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro Socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea constare il diritto di intervento all’Assemblea stessa.

Art. 24

Presidenza delle Assemblee L’Assemblea è presieduta dal Direttore Generale o, in difetto, eletto dalla Assemblea. L’Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio. Le deliberazioni dell’Assemblea sono constate da processo verbale dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 25

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di un decimo dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sono presenti o rappresentati i due terzi degli aventi diritto al voto. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi. Non si considerano espressi voti in bianco o nulli. Ad ogni Socio effettivo spetta un solo voto quali che siano le quote possedute.

Art. 26

Compiti delle Assemblee L’Assemblea Ordinaria: a) approva il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite; b) nomina il Presidente Onorario, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore Generale e ne determina il compenso spettante; c) adotta il regolamento per i contributi al fondo consortile; d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti la gestione del Consorzio, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge, e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione; e) delibera sull’ammissione a Socio effettivo, patrocinante o aderente. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dal presente Statuto.

Art. 28

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da due a venti membri, anche non Soci. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si procede a norma dell’art. 2386 Cod. Civ. Gli Amministratori sono esonerati dal prestare cauzione e possono percepire eventuali compensi, il cui importo è determinato dall’Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente onorario se nominato o, in difetto, dal Direttore Generale.

Art. 28

Compiti del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente Statuto riservano, in modo tassativo all’Assemblea.

Art. 29

DEL DIRETTORE GENERALE La firma libera e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Direttore Generale. In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione può delegarlo ad uno o più dei suoi membri. Il Direttore Generale provvede inoltre a: 1) convocare l’Assemblea dei Soci; 2) dare le opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, alle quali è vincolato; 3) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione; 4) vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti; 5) accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio ; riferendo se del caso al Consiglio di Amministrazione; 6) esercitare ogni altra attribuzione assegnatagli dal presente Statuto, o dal Consiglio di Amministrazione.

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Art. 30

Regolamento interno del Consorzio L’Assemblea approva, se del caso, un regolamento interno per l’applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.

Art. 31

Scioglimento Il Consorzio si scioglie di diritto nei casi espressamente previsti dall’art. 2539 Cod. Civ. e quando il numero dei Soci sia ridotto a meno di 2 (due). L’Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento anticipato del Consorzio, ai sensi dell’art. 2611 n.ro 4 Cod. Civ..

Art. 32

Liquidazione I liquidatori sono nominati dall’Assemblea, che delibera lo scioglimento del Consorzio e ne stabilisce anche gli obblighi e poteri, fermi restando quelli previsti dalla legge. Le eventuali attività, residuate allo scioglimento ed alla liquidazione del Consorzio, saranno devolute al 50% alla Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Perugia e il restante 50% alla Regione dell’Umbria.

Art. 33

Rinvio alle disposizioni di legge Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Cod. Civ. in materia di consorzi.

Art.34Il presente Consorzio, ai fini fiscali, è da considerarsi ENTE NON COMMERCIALE di cui al titolo II, capo III, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche (Testo unico delle Imposte sui Redditi).

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