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Sulla responsabilità penale dell’amministratore di condominio

Inserito da admin Il febbraio 27, 2016 @ 8:16 am | Commenti disabilitati

L’amministratore di condominio: un mero esecutore delle delibere assembleari o un destinatario della normativa in tema di sicurezza sul lavoro? Limiti ed ambito di applicazione della posizione di garanzia. A cura di Carlotta Gribaudi.

Il Tribunale di Torino ha assolto due amministratori di condominio imputati di omicidio colposo a seguito di un tragico evento che ha visto la morte di una giovane ragazza. Il Giudice, discostandosi dalla Procura, ha escluso la violazione della normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché della UNI 7697 in materia di sicurezza dei vetri. Una lettura della posizione di garanzia dell’ amministratore di condominio [1] rispettosa del principio di colpevolezza.Continua [2]

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[2] Continua: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/committenti-di-lavori-edili-C-108/sulla-responsabilita-penale-dell-amministratore-di-condominio-AR-15665/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=3&utm_campaign=nl20160227%2BPuntoSicuro%3A+sommario+di+sabato+27+febbraio+2016&iFromNewsletterID=578

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