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Opere temporanee per spettacoli, la specifica formazione degli addetti

Inserito da admin Il agosto 13, 2014 @ 7:28 am | Commenti disabilitati

L’art. 4 del Decreto 22 luglio 2014 prevede che, ai fini degli artt. 111 e 122 del TU 81/08*, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l’impiego di opere provvisionali** distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori.

Per effetto dello stesso art. 4 i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all’art. 1, c. 2***, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro. Leggi [1]


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[1] Leggi: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/decreto-sicurezza-spettacoli-provvisionali.htm

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