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Inserito da admin Il marzo 10, 2005 @ 11:59 am | Commenti disabilitati

CAMBIA L’ITER DEL PERMESSO DI COSTRUIRE !

LA LEGGE N. 15 DEL 2005 (IN VIGORE DALL’8 MARZO 2005) HA MODIFICATO LA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 (NUOVE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO).

Sono state introdotte alcune novità di rilievo, tra le quali la ‘comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza’ introdotta dal nuovo articolo 10 bis’.

D’ora in poi, nei procedimenti avviati su istanza di parte, qualsiasi provvedimento di diniego non può essere più adottato senza che sia stata preventivamente inviata agli istanti una comunicazione che illustri i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

Quindi con l’entrata in vigore della L. 15/2005, il diniego del Permesso di Costruire, può essere emesso solo:

trascorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l’interessato si sia attivato;

se le osservazioni e la documentazione prodotte siano ritenute non idonee a superare i motivi di diniego già esposti; in tal caso tuttavia il responsabile deve motivare anche il mancato accoglimento delle osservazioni.

Resta da chiarire se l’invio della comunicazione prevista dal recente art. 10 bis sia dovuto anche nel caso di adozione di ordine di non eseguire i lavori nel caso di presentazione di DIA.

L’incertezza deriva dalla considerazione che, in caso di Denuncia di inizio di Attività, l’Amministrazione non deve rilasciare l’autorizzazione ad eseguire i lavori, ma soltanto operare un controllo ‘formale’ della documentazione prodotta dal committente.

Per il testo coordinato e maggiori dettagli: net/OpereEdili/Argomenti/IterPdC_htm.htm [1]


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