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	<title>Commenti a: TEMA IN DISCUSSIONE</title>
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	<description>Sito interattivo e Banca dati degli operatori delle costruzioni dell&#039;umbria</description>
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		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.edilbank.com/localita/umbria/discussione-sullaggiornamento-quinquennale-dei-coordinatori-della-sicurezza/#comment-8</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 21:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilbank.com/localita/italia/discussione-sullaggiornamento-quinquennale-dei-coordinatori-della-sicurezza/#comment-8</guid>
		<description><![CDATA[Ancora sull&#039;aggiornamento dei coordinatori della sicurezza.
Buongiorno sono il nuovo ispettore dell&#039;USLL é lei il coordinatore della sicurezza?
Si, sig ispettore, provengo da un impresa che è fallita. Ho da poco ripreso la mia attività di professionista.
L&#039;ispettore continua: &quot;Mi può mostrare i documenti che dimostrino la sua abilitazione a svolgere la funzione di coordinatore?&quot;   Si, risponde il vecchio professionista: &quot; ecco il mio attestato di frequenza al corso&quot;. 
Vedo che è del 2007 osserva l&#039;ispettore prima della entrata in vigore del D.Lgs 81/2008. Si risponde il professionista  ma poi quest&#039;anno ho frequentato il corso di aggiornamento di 40 ore come dice la legge.  
Oggi è il 1 aprile 2018. Mi spiace, ma lei non può svolgere la funzione di coordinatore osserva l&#039;ispettore. Perché? ribatte  il coordinatore con aria preoccupata. &quot;Vede la legge dice che per mantenere attivo il suo titolo lei avrebbe dovuto frequentare un corso di almeno 40 ore nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della d.lgs 81 ovvero dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2013 . Lei non lo ha fatto! Quindi le manca il requisito dell&#039;aggiornamento così come prescritto dalla legge. 
Ma io mi sono aggiornato, risponde il coordinatore ancor più preoccupato. Ho seguito quest&#039;anno il corso di 40 ore! capisco, ma lei non li ha frequentatole nel 1° quinquennio imposti dalla legge, ma un mese fa ovvero nel marzo 2018 quasi cinque anni dopo la scadenza del primo biennio; quindi, seppure sia certamente aggiornato non possiede il requisito dell&#039;aggiornamento del primo quinquennale cos&#039; come prescritto dalla legge ma quello del secondo .
nel suo caso la legge impone un aggiornamento a cadenza quinquennale a partire dalla sua entrata in vigore e non dopo. Ha capito?
E allora cosa debbo fare? vediamo: nel suo caso, il primo quinquennio decorre dal 15 maggio 2008 e finisce il 15 maggio 2013 . In quello lei non si è aggiornato, ma non ha neanche esercitato,  il secondo quinquennio inizia al termine del primo ovvero il 15 maggio 2013 e termina il 15 maggio 2018 . Oggi siamo il 1 maggio 2018  quindi per sua fortuna tra 14 giorni scade il secondo quinquennio per il quale può dimostrare l&#039;assolvimento dell&#039;obbligo formativo nel quinquennio precedente che va dal 2013 al 2018 avendo frequentato le 40 ore di legge. Quindi da quella data lei ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per l&#039;aggiornamento della seconda cadenza quinquennale.  
Mi scusi ma se anzicché il 15 maggio 2018 oggi fossimo 1 giugno 2013 che cosa sarebbe successo secondo lei?
Vediamo
Nel suo caso lei non avrebbe frequentato il corso di aggiornamento del primo quinquennio entro il 15 maggio 2013 e quindi non avrebbe maturato il requisito dell&#039;aggiornamento a svolgere la funzione mancando quello dell&#039;aggiornamento nel 1 quinquennio. Dovrebbe fare l&#039;aggiornamento del 2 quinquennio e abilitarsi entro il 15 Maggio 2018 oppure fare finta di non essere mai stato coordinatore e ricominciare daccapo riabilitandosi perché così ricomincerebbe il conteggio di un nuovo quinquennio dalla data del nuovo attestato.
Ma é sicuro? Leggendo la legge questo si capisce, ma come accade spesso in Italia bisognerà attender la sentenza di un magistrato per capire quale sia la esatta interpretazione.  Per ora la  mia opinione é questa e quindi, fortuna per lei, che siamo vicini alla scadenza del 2 quinquennio.
Ma l&#039;Ordine degli Ingegneri dice che per riacquisire la abilitazione basta raggiungere le 40 ore anche se successivamente al quinquennio. Si ho letto anche io, ma purtroppo la disposizione di legge mi sembra é chiara . Gliela rileggo: &quot; Per coloro che hanno conseguito l&#039;attestato prima dell&#039;entrata in vigore del presente decreto, l&#039;OBBLIGO di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto&quot;. (Ndr 15/05/2008)
Quindi l&#039;aggiornamento deve essere espletato nel quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge non  dopo. Ma é l&#039;Ordine degli ingegneri!! Beh. Se il suo l&#039;ordine dà una interpretazione diversa dalla legge, non ci posso fare nulla. Attendiamo che decida un giudice.
Per ora si fa come dico io perché non posso fare favoritismi che mi potrebbero mettere nei guai se un suo collega mi denuncia. Se non le sta bene impugni il mio provvedimento così il giudice ci dirà chi ha ragione o chieda i danni al suo Ordine qualora la avesse male consigliata.
Per questo quinquennio per me lei non  ha attestai validi acquisiti nei termini e quindi le manca il requisito dell&#039;aggiornamento quinquennale a fare data dalla entrata in vigore della legge e quindi rimetta subito l&#039;incarico al suo committente perché non  possiede tutti i requisiti di legge per fare il coordinatore. La saluto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora sull&#8217;aggiornamento dei coordinatori della sicurezza.<br />
Buongiorno sono il nuovo ispettore dell&#8217;USLL é lei il coordinatore della sicurezza?<br />
Si, sig ispettore, provengo da un impresa che è fallita. Ho da poco ripreso la mia attività di professionista.<br />
L&#8217;ispettore continua: &#8220;Mi può mostrare i documenti che dimostrino la sua abilitazione a svolgere la funzione di coordinatore?&#8221;   Si, risponde il vecchio professionista: &#8221; ecco il mio attestato di frequenza al corso&#8221;.<br />
Vedo che è del 2007 osserva l&#8217;ispettore prima della entrata in vigore del D.Lgs 81/2008. Si risponde il professionista  ma poi quest&#8217;anno ho frequentato il corso di aggiornamento di 40 ore come dice la legge.<br />
Oggi è il 1 aprile 2018. Mi spiace, ma lei non può svolgere la funzione di coordinatore osserva l&#8217;ispettore. Perché? ribatte  il coordinatore con aria preoccupata. &#8220;Vede la legge dice che per mantenere attivo il suo titolo lei avrebbe dovuto frequentare un corso di almeno 40 ore nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della d.lgs 81 ovvero dal 15 maggio 2008 al 15 maggio 2013 . Lei non lo ha fatto! Quindi le manca il requisito dell&#8217;aggiornamento così come prescritto dalla legge.<br />
Ma io mi sono aggiornato, risponde il coordinatore ancor più preoccupato. Ho seguito quest&#8217;anno il corso di 40 ore! capisco, ma lei non li ha frequentatole nel 1° quinquennio imposti dalla legge, ma un mese fa ovvero nel marzo 2018 quasi cinque anni dopo la scadenza del primo biennio; quindi, seppure sia certamente aggiornato non possiede il requisito dell&#8217;aggiornamento del primo quinquennale cos&#8217; come prescritto dalla legge ma quello del secondo .<br />
nel suo caso la legge impone un aggiornamento a cadenza quinquennale a partire dalla sua entrata in vigore e non dopo. Ha capito?<br />
E allora cosa debbo fare? vediamo: nel suo caso, il primo quinquennio decorre dal 15 maggio 2008 e finisce il 15 maggio 2013 . In quello lei non si è aggiornato, ma non ha neanche esercitato,  il secondo quinquennio inizia al termine del primo ovvero il 15 maggio 2013 e termina il 15 maggio 2018 . Oggi siamo il 1 maggio 2018  quindi per sua fortuna tra 14 giorni scade il secondo quinquennio per il quale può dimostrare l&#8217;assolvimento dell&#8217;obbligo formativo nel quinquennio precedente che va dal 2013 al 2018 avendo frequentato le 40 ore di legge. Quindi da quella data lei ha tutti i requisiti richiesti dalla legge per l&#8217;aggiornamento della seconda cadenza quinquennale.<br />
Mi scusi ma se anzicché il 15 maggio 2018 oggi fossimo 1 giugno 2013 che cosa sarebbe successo secondo lei?<br />
Vediamo<br />
Nel suo caso lei non avrebbe frequentato il corso di aggiornamento del primo quinquennio entro il 15 maggio 2013 e quindi non avrebbe maturato il requisito dell&#8217;aggiornamento a svolgere la funzione mancando quello dell&#8217;aggiornamento nel 1 quinquennio. Dovrebbe fare l&#8217;aggiornamento del 2 quinquennio e abilitarsi entro il 15 Maggio 2018 oppure fare finta di non essere mai stato coordinatore e ricominciare daccapo riabilitandosi perché così ricomincerebbe il conteggio di un nuovo quinquennio dalla data del nuovo attestato.<br />
Ma é sicuro? Leggendo la legge questo si capisce, ma come accade spesso in Italia bisognerà attender la sentenza di un magistrato per capire quale sia la esatta interpretazione.  Per ora la  mia opinione é questa e quindi, fortuna per lei, che siamo vicini alla scadenza del 2 quinquennio.<br />
Ma l&#8217;Ordine degli Ingegneri dice che per riacquisire la abilitazione basta raggiungere le 40 ore anche se successivamente al quinquennio. Si ho letto anche io, ma purtroppo la disposizione di legge mi sembra é chiara . Gliela rileggo: &#8221; Per coloro che hanno conseguito l&#8217;attestato prima dell&#8217;entrata in vigore del presente decreto, l&#8217;OBBLIGO di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto&#8221;. (Ndr 15/05/2008)<br />
Quindi l&#8217;aggiornamento deve essere espletato nel quinquennio a partire dalla data di entrata in vigore della legge non  dopo. Ma é l&#8217;Ordine degli ingegneri!! Beh. Se il suo l&#8217;ordine dà una interpretazione diversa dalla legge, non ci posso fare nulla. Attendiamo che decida un giudice.<br />
Per ora si fa come dico io perché non posso fare favoritismi che mi potrebbero mettere nei guai se un suo collega mi denuncia. Se non le sta bene impugni il mio provvedimento così il giudice ci dirà chi ha ragione o chieda i danni al suo Ordine qualora la avesse male consigliata.<br />
Per questo quinquennio per me lei non  ha attestai validi acquisiti nei termini e quindi le manca il requisito dell&#8217;aggiornamento quinquennale a fare data dalla entrata in vigore della legge e quindi rimetta subito l&#8217;incarico al suo committente perché non  possiede tutti i requisiti di legge per fare il coordinatore. La saluto.</p>
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		<title>Di: admin</title>
		<link>http://www.edilbank.com/localita/umbria/discussione-sullaggiornamento-quinquennale-dei-coordinatori-della-sicurezza/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 17:15:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edilbank.com/localita/italia/discussione-sullaggiornamento-quinquennale-dei-coordinatori-della-sicurezza/#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 09 aprile 2013 12:48, Ordine Ingegneri Perugia  ha scritto:
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
 
Caro collega,
viste le numerose richieste che arrivano a questo Ordine, con riferimento a chiarimenti in merito all’aggiornamento degli RSPP-ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/08) e dei Coordinatori della Sicurezza (art. 98 e allegato XIV D.Lgs. 81/08), vorremmo dare delle indicazioni che sono in taluni casi specificate per legge ed in altri casi sono delle linee comuni d’interpretazione tra gli esperti del settore; sarà specificato dettagliatamente quando la disposizione normativa è chiara e quando è invece interpretazione.
In merito ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è bene chiarire che è previsto l’aggiornamento quinquennale solo ed esclusivamente per quel che concerne il Modulo B (Allegato I punto 2.4.2 ASR 26/01/2006), mentre i moduli A e C costituiscono credito formativo permanente.
Gli ingegneri ottengono l’abilitazione frequentando il solo modulo C, essendo esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (art. 32 c. 5 D.Lgs. 81/08) perché acquisiti per mezzo della laurea; pertanto l’aggiornamento decorrerà o dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ovvero 15 maggio 2008, o dalla data di laurea se successiva (ASR 26/06/2012).
L’aggiornamento per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve essere di 60 ore per i macrosettori ATECO 3-4-5-7, è di 40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 mentre è di 28 ore per gli ASPP (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006).
L’ASR 5-10-2006 chiarisce che gli RSPP che volessero aggiornare tutti i macrosettori ATECO devono raggiungere un monte di 100 ore quinquennali.
Chi risulta abilitato ed entro il 15 maggio 2013, ovvero 5 anni dalla laurea, non ottempera all’aggiornamento ovviamente non perde l’abilitazione ma perde la sua “operatività” “fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso” (ASR 26/06/2012).
Gli aggiornamenti possono svolgersi anche per mezzo della formazione a distanza (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006),
I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (Allegato I punto 4.1.1 ASR 26/01/2006, ASR 5/10/2006, art. 32 D.Lgs. 81/08):
1) Amministrazioni statali e pubbliche quali Ministeri del Lavoro, della Salute, delle Attività Produttive, Interno e il Formez limitatamente al proprio personale
2) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione limitatamente al proprio personale
3) Ordini e Collegi Professionali limitatamente ai propri iscritti
4) Regioni e Province autonome
5) Università
6) INAIL
7) Vigili del Fuoco
8) Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
9) Organismi paritetici
10) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php
 
Altra questione riguarda la figura del Coordinatore della Sicurezza ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/08, è bene chiarire che il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale.
L’aggiornamento è previsto a chi ha già conseguito l’attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza (art. 98 c. 2 e All. XIV D.Lgs. 81/08).
La durata complessiva dell’aggiornamento è di 40 ore che possono essere completate interamente entro il quinquennio o a moduli singoli da svolgersi e completarsi entro il quinquennio (All. XIV D.Lgs. 81/08).
Viene riconosciuta anche la partecipazione a Seminari e Convegni (All. XIV D.Lgs. 81/08) sempre che nell’attestato sia specificata la validità all’aggiornamento ai sensi dell’art. 98 e/o All. XIV D.Lgs. 81/08..
Chi ha conseguito l’attestato prima del 15 maggio 2008 dovrà ottemperare all’aggiornamento entro e non oltre il 15 maggio 2013; per chi lo ha conseguito successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, farà fede la data di rilascio di tale attestato (All. XIV D.Lgs. 81/08).
Chi non ottempera all’aggiornamento non perde l’abilitazione ma perde la sua “operatività” finchè non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso; questa considerazione è dedotta sia in analogia all’aggiornamento per RSPP sia perché l’abilitazione con conseguente attestato di frequenza già è in possesso da parte del professionista.
Il D.Lgs. 81/08 non prevede con quale modalità debba svolgersi il corso, quindi non è specificato se possa svolgersi anche per mezzo della formazione a distanza; pertanto solo a scopo precauzionale è opportuno non avvalersi di tale modalità finchè non ci sia un chiarimento, ed evitare il rischio di trovarsi in mano un foglio senza alcuna validità.
I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (art. 98 D.Lgs. 81/08):
1) Regioni e Province autonome
2) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php
3) INAIL
4) Istituto italiano di medicina sociale
5) Ordini e Collegi Professionali
6) Università
7) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
8) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia
In conclusione, queste considerazioni valgono ad oggi, anche se si vocifera che dovrà uscire presto un nuovo ASR chiarificatore per gli RSPP, ma ci auspichiamo che esca anche un documento ufficiale chiarificatore anche per i Coordinatori, al fine di meglio chiarire tutte quelle questioni rimaste in sospeso.
Vi terremo aggiornati.
Cordiali saluti.
 
            Il Presidente                                                          
  Dott. Ing. Roberto Baliani  
                         
Il Coordinatore dei Professionisti
del Tavolo Permanente per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro 
 Dott. Ing. Andrea Galli]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il giorno 09 aprile 2013 12:48, Ordine Ingegneri Perugia  ha scritto:<br />
A TUTTI GLI ISCRITTI<br />
LORO SEDI</p>
<p>Caro collega,<br />
viste le numerose richieste che arrivano a questo Ordine, con riferimento a chiarimenti in merito all’aggiornamento degli RSPP-ASPP (art. 32 D.Lgs. 81/08) e dei Coordinatori della Sicurezza (art. 98 e allegato XIV D.Lgs. 81/08), vorremmo dare delle indicazioni che sono in taluni casi specificate per legge ed in altri casi sono delle linee comuni d’interpretazione tra gli esperti del settore; sarà specificato dettagliatamente quando la disposizione normativa è chiara e quando è invece interpretazione.<br />
In merito ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è bene chiarire che è previsto l’aggiornamento quinquennale solo ed esclusivamente per quel che concerne il Modulo B (Allegato I punto 2.4.2 ASR 26/01/2006), mentre i moduli A e C costituiscono credito formativo permanente.<br />
Gli ingegneri ottengono l’abilitazione frequentando il solo modulo C, essendo esonerati dalla frequenza dei moduli A e B (art. 32 c. 5 D.Lgs. 81/08) perché acquisiti per mezzo della laurea; pertanto l’aggiornamento decorrerà o dall’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, ovvero 15 maggio 2008, o dalla data di laurea se successiva (ASR 26/06/2012).<br />
L’aggiornamento per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve essere di 60 ore per i macrosettori ATECO 3-4-5-7, è di 40 ore per i macrosettori ATECO 1-2-6-8-9 mentre è di 28 ore per gli ASPP (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006).<br />
L’ASR 5-10-2006 chiarisce che gli RSPP che volessero aggiornare tutti i macrosettori ATECO devono raggiungere un monte di 100 ore quinquennali.<br />
Chi risulta abilitato ed entro il 15 maggio 2013, ovvero 5 anni dalla laurea, non ottempera all’aggiornamento ovviamente non perde l’abilitazione ma perde la sua “operatività” “fintanto che non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso” (ASR 26/06/2012).<br />
Gli aggiornamenti possono svolgersi anche per mezzo della formazione a distanza (Allegato I punto 3 ASR 26/01/2006),<br />
I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (Allegato I punto 4.1.1 ASR 26/01/2006, ASR 5/10/2006, art. 32 D.Lgs. 81/08):<br />
1) Amministrazioni statali e pubbliche quali Ministeri del Lavoro, della Salute, delle Attività Produttive, Interno e il Formez limitatamente al proprio personale<br />
2) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione limitatamente al proprio personale<br />
3) Ordini e Collegi Professionali limitatamente ai propri iscritti<br />
4) Regioni e Province autonome<br />
5) Università<br />
6) INAIL<br />
7) Vigili del Fuoco<br />
8) Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori<br />
9) Organismi paritetici<br />
10) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale <a href="http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php" rel="nofollow">http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php</a></p>
<p>Altra questione riguarda la figura del Coordinatore della Sicurezza ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/08, è bene chiarire che il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento quinquennale.<br />
L’aggiornamento è previsto a chi ha già conseguito l’attestato di frequenza al corso in materia di sicurezza (art. 98 c. 2 e All. XIV D.Lgs. 81/08).<br />
La durata complessiva dell’aggiornamento è di 40 ore che possono essere completate interamente entro il quinquennio o a moduli singoli da svolgersi e completarsi entro il quinquennio (All. XIV D.Lgs. 81/08).<br />
Viene riconosciuta anche la partecipazione a Seminari e Convegni (All. XIV D.Lgs. 81/08) sempre che nell’attestato sia specificata la validità all’aggiornamento ai sensi dell’art. 98 e/o All. XIV D.Lgs. 81/08..<br />
Chi ha conseguito l’attestato prima del 15 maggio 2008 dovrà ottemperare all’aggiornamento entro e non oltre il 15 maggio 2013; per chi lo ha conseguito successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, farà fede la data di rilascio di tale attestato (All. XIV D.Lgs. 81/08).<br />
Chi non ottempera all’aggiornamento non perde l’abilitazione ma perde la sua “operatività” finchè non venga completato l’aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso; questa considerazione è dedotta sia in analogia all’aggiornamento per RSPP sia perché l’abilitazione con conseguente attestato di frequenza già è in possesso da parte del professionista.<br />
Il D.Lgs. 81/08 non prevede con quale modalità debba svolgersi il corso, quindi non è specificato se possa svolgersi anche per mezzo della formazione a distanza; pertanto solo a scopo precauzionale è opportuno non avvalersi di tale modalità finchè non ci sia un chiarimento, ed evitare il rischio di trovarsi in mano un foglio senza alcuna validità.<br />
I soggetti tenuti a rilasciare gli attestati di formazione base e di aggiornamento sono (art. 98 D.Lgs. 81/08):<br />
1) Regioni e Province autonome<br />
2) Soggetti privati accreditati presso la Regione o le Province Autonome con corsi accreditati sul sito istituzionale <a href="http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php" rel="nofollow">http://siru.regione.umbria.it/SIRU_New/catalogo_off/index_pubb.php</a><br />
3) INAIL<br />
4) Istituto italiano di medicina sociale<br />
5) Ordini e Collegi Professionali<br />
6) Università<br />
7) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori<br />
8) Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia<br />
In conclusione, queste considerazioni valgono ad oggi, anche se si vocifera che dovrà uscire presto un nuovo ASR chiarificatore per gli RSPP, ma ci auspichiamo che esca anche un documento ufficiale chiarificatore anche per i Coordinatori, al fine di meglio chiarire tutte quelle questioni rimaste in sospeso.<br />
Vi terremo aggiornati.<br />
Cordiali saluti.</p>
<p>            Il Presidente<br />
  Dott. Ing. Roberto Baliani  </p>
<p>Il Coordinatore dei Professionisti<br />
del Tavolo Permanente per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro<br />
 Dott. Ing. Andrea Galli</p>
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