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Spesometro: per le omesse o infedeli comunicazioni sanzioni fino a € 2065,00
Inserito da admin Il dicembre 7, 2013 @ 10:58 am | Commenti disabilitati
L’ art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 sancisce che “per l’omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
L’art. 21 del D.L. n. 78/2010 rinvia genericamente al citato art. 11, senza ulteriori specificazioni, per cui potrebbe sorgere il dubbio se la sanzione applicabile alle violazioni concernenti l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA sia:
a) quella prevista dal comma 1, lettera a), per la “omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”, per la quale è prevista la sanzione da 258 a 2.065 euro, a prescindere dal numero dei dati incompleti o non veritieri; E non é finito qui… [1]
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