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SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – La garanzia di informazioni scritte

Inserito da admin Il maggio 10, 2013 @ 11:13 pm | Commenti disabilitati

Il principio cardine su cui poggia la nuova disciplina delle società tra professionisti (Dm Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34) è la distinzione concettuale fra l’esercizio della professione e l’esecuzione effettiva della prestazione professionale:

- l’esercizio della professione può essere svolto non solo individualmente ma anche in forma associata e comune, anche mediante la costituzione di società tra professionisti secondo i modelli societari regolati dal Codice civile (società di persone, società di capitali e cooperative); mentre

- l’esecuzione della prestazione è riservata esclusivamente alla persona fisica del professionista abilitato.

L’esercizio dell’attività professionale può quindi essere svolto anche in forma societaria, che prevede pure la possibile partecipazione di soci non professionisti o di investimento, ma l’esecuzione dell’incarico deve essere necessariamente effettuata dai professionisti abilitati. CONTINUA [1]


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