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SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Inserito da admin Il febbraio 17, 2012 @ 1:14 pm | Commenti disabilitati

Entrerà in vigore il prossimo 18/02/2012 il DPR 19 ottobre 2011, n. 277 che regola la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese. L’articolo 4 del decreto esclude le attività a bassa rumorosità, elencate nell’allegato B, dall’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico, a meno che non utilizzino impianti di diffusione sonora. La documentazione di impatto acustico potrà essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della L. 447/1995 nel caso in cui le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dal DPCM 14 novembre 97. Nei casi in cui i limiti di cui sopra siano superati resta l’obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale. CONTINUA [1]


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