N° 23049 - 11/12/2013 11:53 - Stampa - -

COMUNICATI E ANNUNCI DAGLI ENTI PUBBLICI

SCADENZE DEL 31/12/2013 – AREA FISCALE IMPOSTA DI REGISTRO PER LOCAZIONI

Versamento, per i titolari di contratti di locazione e affitto che non hanno optato per il regime della cedolare secca, dell’imposta di registro (pari al 2% del canone annuo) sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2013 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 31/12/2013.

L’imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell’attestato di versamento va poi consegnata all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

 

Codici tributo:

107T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – intero periodo

108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici

110T – Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto

112T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive

113T – Imposta di registro – risoluzione dei contratti di locazione e affitto

114T – Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)

115T – Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – prima annualità

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