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Richiesta di convocazione dell’assemblea straordinaria da parte dei condomini e trucchetti dell’amministratore

Inserito da admin Il settembre 9, 2014 @ 7:10 am | Commenti disabilitati

Il primo comma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile recita:

 L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione. Continua [1]


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