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– Quando deve aggiornarsi il coordinatore?

Inserito da info.cse Il settembre 13, 2010 @ 7:29 am | Commenti disabilitati

L’art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 ha individuato i requisiti professionali richiesti per ricoprire l’incarico di coordinatore [1] per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. La norma ha imposto il possesso rispettivamente:
a) di un determinato titolo di studio (1° comma lett. a, b e c del citato art. 98);
b) di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza (2° comma), fatte salve le eccezioni di cui al 4° comma dell’art. 98;
c) l’obbligo di aggiornamento professionale che, in verità l’art. 98, comma 2 richiama solo incidentalmente (“Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV….”) e che è imposto dall’Allegato XIV al citato D.Lgs (“E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio.

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