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Partite Iva, nessuna sanzione per la chiusura dell’attività senza comunicarlo al Fisco

Inserito da admin Il gennaio 21, 2017 @ 9:27 am | Commenti disabilitati

Dal 1° febbraio 2017 sarà operativa la soppressione del codice tributo “8120” istituito nel 2014 per il versamento della sanzione tramite modello F24.

Con la risoluzione 7/E del 19 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha cancellato il codice tributo “8120”, istituito nel 2014 per il versamento – tramite modello F24 – della sanzione per chi cessa l’attività e non chiude spontaneamente la partita Iva.

Fino al 2016 era prevista – articolo 35, comma 15-quinquies del Dpr n. 633/1972 – una sanzione per chi chiudeva l’attività senza presentare l’apposita dichiarazione al Fisco, il quale era (ed è) tenuto a sopprimere d’ufficio la partita Iva. La norma è stata riscritta dal decreto fiscale (Dl 193/2016 collegato fiscale alla Legge di bilancio 2017) e ora si presenta così: “L’Agenzia delle entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell’amministrazione finanziaria. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente“. Continua [1]


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