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Obblighi di collaborazione del ”medico competente” e responsabilita’ penal
Inserito da admin Il febbraio 26, 2013 @ 8:26 am | Commenti disabilitati
Al ”medico competente”, nell’ambito del rapporto di collaborazione con il datore di lavoro che la legge gli attribuisce, spetta una funzione consultiva che non si esaurisce in un ruolo meramente passivo in assenza di opportuna sollecitazione da parte del datore di lavoro, anche se il contributo propulsivo richiesto resta limitato alla specifica qualificazione professionale. In particolare, la violazione dell’obbligo, sanzionata penalmente dall’art. 58 lett. c), d.lgs. 81/2008, riguarda ogni inosservanza e non anche la totale violazione dell’obbligo medesimo. CONTINUA [1]
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