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Nuove imposte di registro e ipocatastali sui trasferimenti immobiliari

Inserito da admin Il ottobre 7, 2013 @ 8:55 am | Commenti disabilitati

Con effetto 1° gennaio 2014 (art. 10 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23 – c.d. Decreto sul Federalismo Municipale -, così come modificato dall’art. 26 del DL del 12/09/2013 n. 104 – c.d. Decreto Istruzione) i trasferimenti immobiliari soggetti ad imposta di registro saranno sottoposti unicamente alle seguenti due aliquote:

 – imposta proporzionale di registro del 2%, nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto case di abitazione (con esclusione di quelle che rientrano nella categoria catastale A1, A8 o A9) che beneficiano dell’agevolazione “prima casa”;

 – imposta proporzionale di registro del 9% in tutti gli altri casi. Ne consegue che per le abitazioni non “prima casa” l’aliquota dell’imposta di registro passerà dall’attuale 7% al 9%, ancorché, non saranno più dovute le ipocatastali proporzionali del 3% bensì in misura fissa di Euro 50 ciascuna (quindi, per un totale di Euro 100). Continua [1]


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