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Gravi difetti. Il termine per la denunzia decorre dal momento in cui il committente “prende conoscenza sicura” dei difetti.

Inserito da admin Il luglio 5, 2014 @ 5:11 pm | Commenti disabilitati

In tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non sia acquisita la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause. Continua


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