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Gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Inserito da info.cse Il marzo 7, 2011 @ 11:22 pm | Commenti disabilitati

Tre sono i principi che vengono ribaditi in questa sentenza della Corte di Cassazione e che sono ormai consolidati nella giurisprudenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
- il coordinatore per la sicurezza è garante, in concorso con il datore di lavoro, della sicurezza dei lavoratori che vengono a trovarsi ad operare in un cantiere temporaneo o mobile [1];
- il lavoratore non risponde del suo operato, se pure ha commesso una imprudenza, se comunque l’infortunio accadutogli è legato a delle carenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro;
- nel caso in cui ci siano più persone titolari della garanzia di sicurezza e dell’obbligo di evitare un evento, ciascuno è destinatario per intero di quell’obbligo con la conseguenza che se un intervento è eseguito da uno dei garanti è necessario che l’altro o gli altri si accertino che il primo sia effettivamente intervenuto e nel caso in cui l’intervento non risulti adeguato questi versano in colpa se hanno confidato nello stesso.
http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/gli-obblighi-del-coordinatore-per-la-sicurezza-in-fase-di-esecuzione–art-10653.php [2]

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