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Competenza sugli edifici storici: esclusiva degli architetti

Inserito da admin Il gennaio 17, 2014 @ 10:29 pm | Commenti disabilitati

In Italia le professioni di architetto e di ingegnere sono regolamentate dal Regio Decreto n. 2537 del 1925. Tale decreto, tra l’altro, stabilisce quali siano le competenze esclusive delle singole professioni e quali, invece, siano paritarie.

Proprio le competenze esclusive sono, da sempre, oggetto di disamina e di confronto serrato, anche e soprattutto ai vertici delle due categorie professionali.

Guardando proprio il Regio Decreto, si pone in luce l’articolo 52, che prevede che siano paritarie le due professioni per quanto concerne le opere di edilizia civile, inclusi i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ed abbiano competenza esclusiva per gli architetti i casi di edilizia civile con carattere artistico (restauro e ripristino degli edifici storico-artistici).

Apparentemente è tutto chiaro e lineare se non vi fosse la necessità di confronto con la normativa comunitaria di cui alla Direttiva n. 384 del 1985 recepita dal D.Lgs. n. 127 del 1992. LEGGI [1]


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