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Certificazione energetica, quali sono gli atti non traslativi per cui non c’è l’obbligo

Inserito da admin Il luglio 4, 2014 @ 7:51 am | Commenti disabilitati

Esentati fondo patrimoniale, comodato, trust, vincolo di destinazione, divisione, identificazione catastale, costituzione di ipoteche e di servitù, fusione e scissione societaria, trasformazioni societarie, cessioni di azioni, quote e partecipazioni di società proprietarie di immobili.

a disciplina in tema di certificazione energetica non si applica agli atti senza effetti traslativi, poiché manca in questo caso la sollecitazione del mercato immobiliare.

Gli atti non traslativi, pertanto, non sono soggetti né all’obbligo di dotazione, néall’obbligo di allegazione né all’obbligo di consegna e né all’obbligo di informativa, di cui all’articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 192/2005, riscritti dal decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito con Legge 3 agosto 2013 n. 90, attuativo della nuova direttiva comunitaria 2010/31/UE in materia di rendimento energetico nell’edilizia. Continua [1]


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